Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6273 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
IN E 6273 /0 1 REP OL ITAL NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 14130/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere Cron. 13922 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. 2276 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO E sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. --IL SOLE 24 ORE- PE MA, CATTARINICH SISTO, elettivamente 3000 per diritti MAG. 2001 domiciliati in ROMA VIA GREGORIO XIII 20, presso IL CANCELLIERE l'avvocato GIANCARLO GENTILE, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLO LANZARONE, giusta procura in calce CANCELLERIA al ricorso;
- ricorrenti -
contro
CURATELA DEL PE MA e FALLIMENTO CATTARINICH SISTO Sdf, e personalmente dei singoli soci, ini persona del Curatore, elettivamente - 2000 domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 140, presso l'avvocato PIERLUIGI LUCATTONI, rappresentato e difeso 2221 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dall'avvocato FRANCO DI CARLO, giusta mandato in calce Richiesta copia studio dal Sig. LANZARONE al controricorso;
Забо per diritti ilวั ก เ น.6. 2001 controricorrente - IL CANCELLIERE contro €0,52 1000 MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA;
CANCELLERIA
- intimato -
avverso la sentenza n. 442/98 della Corte d'Appello di AY695759 PALERMO, depositata il 26/05/98; AQ786516 udita la relazione della causa svolta nella pubblica AY695760 udienza del 28/11/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE conudito i ricorrenti, 1'Avvocato Persichelli, Richiesta popia esecutiva dal Sig. DI CARLO delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
per diritti 36000 + 9 14 SET. 2001 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore یلز IL CANCELLIERECANCE JE Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. 0,52 11000 CANCELLERIA CANCELLERIA AY116193 CANCELLERIA AY116198 CANCELLERIA 00111268 AT692384 -2- Svolgimento di processo La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza pubblicata il 26 maggio 1992, rigettava l'impugnazione proposta da LA AT e TO TA contro la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'opposizione da essi proposta contro le sentenze dello stesso Tribunale 19 febbraio 1982 (che aveva dichiarato il fallimento di AT LA) e 19 ottobre 1982 (che aveva dichiarato il fallimento di TA TO "in proprio e nella qualità di socio della società di fatto con AT LA amministratrice della Ass. Compressori". Con riferimento al motivo con il quale gli appellanti riproponevano la eccezione di nullità della sentenza dichiarativa del fallimento della AT - perché non sentita nella fase istruttoria prefallimentare -1 la Corte rilevava che nella specie la convocazione della debitrice si era "resa impossibile a causa di situazioni dipendenti dalla [sua] volontà" (giacchè le scrupolose ricerche, disposte dal Tribunale, dirette ad individuare il luogo di residenza o di domicilio della AT avevano condotto ad accertare che la TE e il marito di lei TO TA- avevano abbandonato i luoghi dei loro abituali lavoro letave 3 e abitazione per un trasferimento in località sconosciuta) e dunque "nessuna reale violazione del diritto di difesa degli appellanti si è verificato in sede prefallimentare". Rispondendo al motivo con il quale gli appellanti avevano contestato che fosse stata raggiunta la prova di un rapporto sociale di fatto costituito tra coniugi AT-TA, la Corte analizzava i molteplici elementi indiziari in tal senso e li valutava come "univoca espressione [....] di un'attività imprenditoriale di rilevante entità sul piano economico che entrambi i coniugi gestivano in comune, in forma industriale, fino al tracollo avvenuto nel 1991, con un indebitamento sempre più incalzante, sotto la copertura [di] denominazioni sociali" di comodo. Contro questa sentenza LA AT e TO TA hanno proposto ricorso per cassazione, prospettando quattro motivi di impugnazione, ai quali il fallimento intimato contraddice con controricorso. Motivi della decisione 1. Resistendo con controricorso, il curatore del fallimento intimato ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso perché notificato (il 2 luglio 1999) oltre l'anno dalla pubblicazione (26 maggio 1998) della sentenza impugnata non notificata -, non 4 essendo applicabile la sospensione del termine "nel periodo feriale dei magistrati" alle cause relative "alla revoca del fallimento" (art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e art. 3 legge 7 ottobre 1969, n. 742). Nella memoria presentata ex art. 378 c.p.c. i ricorrenti contestano che la deroga al principio generale della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale sia operante nei giudizi davanti alla - in ogni caso Corte di cassazione e affermano che sarebbe giustificata soltanto in rapporto al termine breve, se il curatore cioè avesse adempiuto all'onere di notificazione della sentenza di rigetto della infine questione disollevano opposizione;
costituzionalità degli artt. 3 1. 742/1969 e 92 r.d. 12/1941, in relazione all'art. 24 Cost., come lesivi. del diritto di difesa quale oggi rafforzato dalla recente costituzionalizzazione del principio del giusto processo (art. 111 Cost.), nonché agli artt. 2, 3 e 36 Cost., "nella parte in cui escludono dalla sospensione feriale le cause aventi ad oggetto la dichiarazione e la revoca del fallimento, avanti la Suprema Corte di Cassazione".
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per decadenza dalla impugnazione, perché proposto (con notificazione del 2 luglio 1999) dopo letain 105 decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (avvenuta il 26 maggio 1998), non essendo nella specie (procedimento relativo alla "revoca" del fallimento) operante la sospensione nel "decorso dei termini processuali" (disposta dall'art. 1 legge 742/1969), secondo prevede l'art. 3 della stessa legge (con riguardo a tutti i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 1941, n. 12).
2.1. Non si è mai dubitato, così in giurisprudenza (tra le più recenti Cass. 5329/1994) e 3701/1994) come in dottrina, che l'esplicito richiamo contenuto dell'art. 3 legge 742/1969 (che eccettua dalla sospensione "di diritto" nel decorso dei termini processuali i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario) comportasse l'esclusione dalla sospensione di cui all'art. 1 della legge - di tutti i termini che scandiscono i tempi del giudizio di "opposizione alla dichiarazione di fallimento" (artt. 18 e 19 legge fallimentare) come "controversia relativa alla dichiarazione e alla revoca del fallimento", così indicata dal citato art. 92. L'art. 1 legge 742/1969 considera infatti "il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie" (ed a quelle amministrative) e l'esclusione del successivo art. 3 ha necessariamente 6 la medesima latitudine, operando con riguardo ai termini di ogni grado e fase degli speciali procedimenti indicati nel richiamato art. 92 e dunque incontestabilmente - con riguardo al termine della impugnazione con ricorso per cassazione. La difesa dei ricorrenti dal richiamo (operato dall'art. 3 legge 742/1969) al disposto dell'art. 92 ordinamento giudiziario, che per talune speciali "cause e "controversie" "civili" prescrive la trattazione -davanti a "corti di appello" e "tribunali"- pur "durante il periodo feriale dei magistrati", ricava la indicazione nel senso che la esclusione dalla sospensione dei termini processuali non potrebbe che riguardare il giudizio di merito e non si estenderebbe a quello di legittimità (per il quale non opera la prescrizione della trattazione feriale). Ma è agevole obbiettare al riguardo Osserva il che il richiamo dell'art. legge 742/1969collegio - all'art. 92 ordinamento giudiziario vale ad identificare le speciali tipologie di controversie che esigono (secondo la valutazione operata in quella sede) una più sollecita trattazione e ad escludere per esse la sospensione "di diritto" di tutti i termini che le concernono. Nel senso, cioè, che per le medesime controversie la cui trattazione non è sospesa durante 7 il "periodo feriale dei magistrati" (che non - per altro coincide con il "periodo necessariamente feriale" fissato nell'art. 1 legge 742/1969) neppure opera la sospensione nel "decorso dei termini processuali" "dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno" in ragione del carattere di "urgenza" a quelle controversie riconosciuto dall'art. 92 ordinamento giudiziario.
2.2. Manifestamente infondata, infine, deve ritenersi la questione di legittimità costituzionale sollevata alla difesa dei ricorrenti (con riguardo agli artt. 2, 3 24, 36, 111 Costituzione) nella memoria ex art. 378 c.p.c.
2.2.1. La Corte costituzionale è appena il caso di ricordare ha più volte negato che la determinazione discrezionale del legislatore ordinario quanto al termine di opposizione alla dichiarazione di fallimento (art. 18 l.f.) e a quello per appellare la sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione (art. 19 1.f.) abbia comportato una indebita compressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, essendo stato l'intervento correttivo del giudice delle leggi limitato alla prevista (nell'art. 18 1.f.) decorrenza del termine di opposizione per il debitore (dalla pubblicazione della sentenza che dichiara il شده اما 8 fallimento). Né mai si è dubitato della legittimità costituzionale della applicazione dell'art. legge 742/1969 al breve termine della opposizione ex art. 18 l.f. e al termine per appellare (art. 19 C. 3 1. f.), ridotto alla metà rispetto a quello ordinario dell'art. 325 c.p.c.). I ricorrenti prospettano dunque la questione di legittimità della esclusione della sospensione feriale limitatamente al termine per così proporre il ricorso per cassazione, poiché la esigenza di sollecita trattazione non affermano ragionevolmente ravvisarsi nel giudizio di potrebbe legittimità, specie se, come nel caso concreto, sia operante - in difetto di notificazione della sentenza - il termine annuale dalla pubblicazione di appello della decisione impugnata. Già si è detto, e varrà qui ripetere, che la esclusione ex art. 3 legge 742/1969 per tipologie di controversie non può che riferirsi a tutti i termini del complessivo procedimento che le concerne: e che [Math \operi pure per il termine del ricorso per cassazione e per quello annuale, tale esclusione di impugnazione corrisponde a una riconoscibile istanza di ragionevolezza. Se è vero che con particolare riferimento al termine -infine la esclusione della art. 327 c.p.c. annuale assai sospensione feriale non incide che in misura contenuta nella economia dei tempi del processo, è ben (1fkiri 9 vero tuttavia che nessuna compressione ne può derivare nell'esercizio delle facoltà difensive orientate alla impugnazione (dispiegabili nell'intero arco di un 109T 250.000 anno). 60000 3. Dichiarata la inammissibilità della tardiva BOT 310000 impugnazione, i ricorrenti soccombenti sono tenuti e condannati al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore del fallimento resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese d questa fase del giudizio, a favore della parte resistente, liquidate in complessive lire 4.130.00 delle quali lire 4 milioni per onorari di avvocato. Roma, 28 novembre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Losavio Уголиниваний, са CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Ratio Civile selleria IL CAL Andre Station ELLIERE UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 2 GIU 2001 ...... Serie 4 29999 versate £. 310.000 al n. trecentodiecimila Wire p. Il Dirigente Are Servizi (Dott.ssa Maria Grazi SILIPPO) I R D 400 Il Responsabile Servizo Giudiziari (Dr. MRACCICHINI)