Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/04/2002, n. 4806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4806 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA IT0 48 06/02 IN NOM I EL POP LO NA LIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Аррасто Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G.N. 19815/99 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Cron. 10877 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 1104 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere- Ud. 25/01/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 3.10. SENTENZA 14 APR. 2002. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE s NC IE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA u 15, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRISTINA A SAMMARTINO, che lo difende, giusta delega in GIUSEPPE CANCELLERIA atti;
- ricorrente contro domiciliato in ROMA, MARRAS IGNAZIO, elettivamente Via rose 2 CAVOUR presso ANCELLERIA della CORTE di SSAZIONE, c/o avvocato DE BENEDETTO NICOLA, difeso dall'avvocato MANLIO PERANTONI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente avverso la sentenza n. 183/98 della Corte d'Appello di 121 -1- - sezione distaccata di SASSARI, depositata il CAGLIARI 30/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato SAMMARTINO Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 23.7 ed il 6.8 1992 l'avv.to GA MA conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nuoro, l'ing. IG RR e PI GI, titolare della ditta IM.AR.CO., esponendo di progettazione di un aver commesso al primo la riscaldamento e che detto impianto di apparato, installato dal secondo, era risultato inidoneo all'uso, in quanto non era stato possibile raggiungere le temperature di contratto. Resistevano i convenuti affermando rispettivamente, l'ing. RR, di aver progettato s u correttamente il macchinario ed il PI, di s averlo installato secondo le direttive fornitegli, salvo qualche differenza nel dimensionamento dei condotti di ventilazione. Con sentenza 4.12.96-6.2.97 il Tribunale affermava che tra le parti erano intercorsi due autonomi contratti,il primo di opera intellettuale (progettazione) concluso tra il MA ed il RR ed il secondo di appalto (fornitura e posa in opera dell'impianto) intercorso tra il primo ed il PI. 1 Riteneva altresì quel giudice del tutto inidoneo all'uso il complesso installato in dipendenza del 1 risultato di una non perfetta concomitante e di una errata installazione progettazione (concretatasi, in particolare, nel sottodimensionamento delle bocchette di areazione, nella mancanza di "bocchette di ripresa", nella loro errata collocazione e in uno scorretto collocamemto di una "sonda"). Affermava, conseguentemente, che la risoluzione del contratto poteva essere dichiarata unicamente nei confronti dell'appaltatore,mentre il progettista, che era impegnato ad un'opera di risultato si (raggiungimento di una temperatura di almeno 22 gradi centigradi) avrebbe dovuto rispondere unicamente dei ах н danni. а Di conseguenza condannava il PI a restituire al MA la somma di L. 16.422.000, corrispostagli per la fornitura e posa in opera dell'impianto, ed in solido con il RR, alla rifusione dei danni per l'importo di L.
5.800.000. Proposto gravame dal RR sul rilievo che erroneamente il primo giudice ne aveva affermato la responsabilità attribuendola ad errori di progettazione dell'impianto, eccependo al riguardo che, non avendo avuto l'incarico di progettare tutto il complesso apparato, ma unicamente quello di ilstabilire dimensionamento della pompa di 9 2 calore, poichè gli accertamenti peritali avevano era sufficiente stabilito che detto macchinario а responsabilità fornire le calorie richieste, nessuna poteva essergli acritta, essendosi peraltro accertato che la mancata rispondenza dell'impianto alle era dipesa da errori di esigenze del committente installazione e dall'esser state ridotte le costuitosi il dimensioni delle bocchette d'aria, e MA il quale asseriva che avendo le risultanze istruttorie dimostrato che, al contrario, avendo il tutto ilRR avuto l'incarico di progettare complesso, al predetto dovevano ascriversi non solo le deficienze dell'apparecchiatura, ma anche la scelta di una ditta non affidabile che ne aveva curato l'istallazione, con sentenza del 23-30.10.98 la P Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della gravata pronunzia, rigettava tutte le domande proposte dal del RR, compensandoMA nei confronti integralmente tra i predetti le spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per it cassazione GA MA sulla base di due motivi, lustrati da memorio. Resiste con controricorso IG RR. MOTIVI DELLA DECISIONE E 3 Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in all'art. 360 n.5 cpc, omessa e riferimento motivazione su punto decisivo della insufficiente controversia. Osserva il ricorrente che la Corte del merito, nello statuire che il RR aveva adempiuto alla propria obbligazione professionale in termini di considerare che il sufficienza, aveva trascurato di professionista aveva in realtà progettato l'intero impianto e che pertanto doveva ritenersi responsabile di tutta una serie di mancanze gravissime, accertate anche attraverso le relazioni dei tecnici d'ufficio, in parte dovute alla ditta installatrice e delle quali lo stesso attuale resistente appariva responsabile per manifesta colpa nello aver trascurato il naturale controllo della installazione, bocchette, canalizzazioni etc..., secondo il generale mandato del committente, ma ancor più responsabile per aver sottodimensionato la pompa rispetto allo stabile, nell'aver dimenticato le bocchette di ritorno e tutto quanto evidenziato negli acquisiti elaborati tecnici, in definitiva, nell'aver manifestamente tradito la fiducia che il committente competenza""nel rimettersi alla sua gli aveva accordato. 4 1 In sostanza la Corte sarda, anzichè liquidare sommariamente il rapporto con un giudizio di modesta insufficienza, avrebbe dovuto pervenire, sulla base delle risultanze processuali, a diverse e contrastanti conclusioni di responsabilità appunto perchè le carenze omissive ° riduttive non potevano esser dissociate, costituendo tutte componenti di un disegno sostanzialmente unico facente capo al RR. La doglianza non può essere accolta. Nell'accogliere il gravame di merito proposto dal RR ha escluso la Corte del merito che l'appellato MA, attuale ricorrente, avesse fornito la prova di al professionista la completaaver conferito progettazione di un impianto di riscaldamento. L'atto introduttivo del processo riferiva che il committente si sarebbe rivolto al RR, in quanto persona a lui indicata quale competente per lo l'installazione" di impianti di "studio e e che il medesimo, dichiaratosi condizionamento disponibile, aveva proceduto ad un sopralluogo teso ad ' la disposizione degli accertare le cubature ambienti e la collocazione delle bocchette e degli elementi del macchinario. Non risultava quindi, ad avviso del giudice d'appello, che tali attività investissero tutta la 5 progettazione, posto che nella comparsa di costituzione in primo grado il professionista aveva precisato essergli stato richiesto unicamente il "dimensionamemto" della pompa di calore, e che, per quanto il MA facesse riferimento ad una missiva della controparte riferentesi all'invio di un "progetto", era da osservare che il relativo elaborato grafico (prodotto dallo stesso appellato) si limitava ad una pianta dei locali, senza che in essa fossero riportati i percorsi dei condotti dell'aria e la collocazione delle bocchette di diffusione ed altresì che era in atti una lettera della ditta installatrice enunciava di aver provveduto ad installare iche macchinari "indicatile" dal RR. Assente, quindi, la prova che al professionista fosse stata commissionata una completa progettazione, salvo quella del calcolo delle superfici da riscaldare, del dimensionamento della necessaria pompa di calore e del diametro dei condotti di ventilazione, appariva peraltro evidente che il tracciato dei condotti era stato determinato dalla IMARCO, così come era pacifico che la stessa aveva ridotto di propria iniziativa il diametro dei condotti e compiuto tutti i successivi errori tecnici descritti negli accertamenti peritali. 6 Ne ilconseguiva, secondo giudicante, che, poichè la pompa indicata dal RR era in grado, sia pur con calorie richieste, nonmargine, di fornire le scarso poteva in sede di gravame di merito il MA rilevare un grave inadempimento ed una colpa professionale del medesimo per non aver voluto ricorrere ad una pompa di maggior potenza, posto che nella fattispecie il difetto dell'impianto era ascrivibile alla sua errata posa in opera ed alle modifiche dei diametri dei condotti (la CTU d'ufficio svolta in prime cure dall'ing. OG aveva concluso nel senso che se la buona norma progettuale avrebbe dovuto prevedere una pompa di maggior potenza-10/20%; quella scelta era sufficiente e la temperatura prevista non poteva esser raggiunta per "errori d'installazione”). In conclusione, il RR, sia pur non raggiungendo un risultato ottimale, aveva adempiuto alla propria obbligazione professionale in termini di sufficienza. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni in ordine costituiscono apprezzamento di fatto all'assenza di responsabilità in capo al RR che aveva sufficientemente adempiuto all'obbligazione assunta non estesa alla intera progettazione non solo completo eddell'impianto di riscaldamento esauriente, ma altresì sorretto da motivazione 7 : adeguata, esente da vizi logici e pertanto insindacabile nell'attuale sede di legittimità. Con il secondo mezzo si deduce, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione degli artt. 2222,2224 e 2232 cc, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Osserva il ricorrente che nel rapporto con il RR appariva sicuramente delineabile un'obbligazione non A di mezzi ma di risultato, tal che l'esistenza di M difformità o vizi dell'opera eseguita non poteva non A dar luogo alla relativa garanzia anche nella ipotesi di conferimento di un mandato meno ampio di quello in realtà conferitogli dal committente. Su ciò tuttavia la Corte del merito aveva sorvolato, qualificando di modesta sufficienza l'opera del RR e scaricando sulla ditta IM.AR.CO tutte le risultanze negative accertate, del tutto trascurando che la facoltà, evidente nella specie, di avvalersi di terzi nella esecuzione dell'incarico, non solo non escludeva, ma accentuava la responsabilità del professionista. La censura non ha pregio in quanto, non essendo stato ravvisato alcun inadempimento del RR alla propria obbligazione professionale, nessuna rilevanza può 8 attribuirsi alla mancata qualificazione della stessa quale obbligazione di mezzi o di risultato. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto compensare interamente Aut ricorso Va respinto nella sua integralità, mentre ricorrono giusti motivi per tra le parti anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Roma 2525 gennaio 2002. - Alfredo Meritione est. лепти IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.4 APR. 2002 Rome. AL CANCELLIERE 01 109T 129,11 ENTRA ROMA 2 456T 3099 TOT. 160,10to FEB. 2005 Serie 4 597 versate JR, 10 CENCOSETTANYA DUE D 8061 12.00 0 p. 1 (Doisse Marie 2, Il Responsable try (Dr. M. R 7 1 9