CASS
Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2024, n. 19733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19733 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO MB, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Marco Cinquegrana, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 26 settembre 2023 la Corte d'appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di TO OC di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1. sentenza del Tribunale di Como del 28 aprile 2014 di condanna per i reati di cui agli artt. 5, 10, 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi in Como tra il 2008 e il 2012, cui, con l'ordinanza impugnata, erano stati unificati in i. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19733 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 05/04/2024 continuazione i reati oggetto della sentenza ciel Tribunale di Como del 29 aprile 2015 di condanna per i reati di cui agli artt. 216 e 223 I. fall. commessi in Como il 5 novembre 2012; 2. sentenza del Tribunale di Genova del 2 dicembre 2014 di condanna per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Genova il 27 dicembre 2010; 3. sentenza della Corte d'appello di Trieste dell'Il giugno 2019 di condanna per i reati di cui agli artt. 5, 8, 10 d. Igs. n. 74 del 2000 commessi in Trieste nel dicembre 2011 e fino al febbraio 2012. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo e luogo l'uno dall'altro, e quale legale rappresentante di società diverse tra loro. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce vizio di motivazione per essere stata respinta l'istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla circostanza che i reati erano stati commessi tutti in esecuzione di frode carosello;
vi è, inoltre, continuità temporale tra essi;
inoltre, dalle varie sentenze di condanna emerge che le fatture per i reati oggetto della sentenza di Genova (emittente: IG RL) sono emesse quasi tutte in favore della società oggetto della sentenza di Como (beneficiaria: TE RL) e le fatture oggetto della sentenza di Trieste (emittenti: Game RL, Electronic RL, Vodatel RL) sono emesse anche a favore di una società oggetto di false fatturazioni anche per i fatti di Genova (beneficiaria: International view). 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. Tomaso Epidendio, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Marco Cinquegrana, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. Pur non potendosi accogliere la prospettazione principale contenuta nel ricorso, secondo cui la programmazione unitaria dei reati dovesse essere desunta dalla circostanza che i reati sono stati commessi tutti in esecuzione di frode carosello, perchè la identità dei titoli di reato o della indole degli stessi è solo uno degli indici della astratta sussumibilità di più volizioni criminali sotto un unico disegno criminoso, indice che, però, deve confrontarsi con altre caratteristiche 2 dell'azione che possono deporre in senso diverso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), è, però fondato l'ulteriore argomento contenuto nel ricorso, secondo cui nel caso in esame sussisterebbero degli ulteriori indici di volizione unitaria che non sono stati considerati nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione. E' vero, infatti, che la IG RL (la cui attività è stata oggetto della sentenza del Tribunale di Genova) ha emesso fatture anche in favore della TE RL (oggetto della sentenza del Tribunale di Como). Anche i periodi di imposta sono contigui, e potrebbero essere in astratto idonei ad essere valutati ai fini della individuazione di un unico disegno criminoso. Si tratta di circostanze che non sono state valutate dal giudice dell'esecuzione, e che in astratto avrebbero potuto avere un peso nella decisione ai fini dell'accoglimento o meno dell'istanza, talchè sul punto il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 5. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in conformità a quanto deciso dalla sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, : -..omma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di O appello di Trieste. w Così deciso il 5 aprile 2024 z O•cm i O ---: N Ki C) — Il consigliere estensore Il presidente cr s2 o cl..
lette le conclusioni del PG, Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Marco Cinquegrana, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 26 settembre 2023 la Corte d'appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di TO OC di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1. sentenza del Tribunale di Como del 28 aprile 2014 di condanna per i reati di cui agli artt. 5, 10, 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commessi in Como tra il 2008 e il 2012, cui, con l'ordinanza impugnata, erano stati unificati in i. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19733 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 05/04/2024 continuazione i reati oggetto della sentenza ciel Tribunale di Como del 29 aprile 2015 di condanna per i reati di cui agli artt. 216 e 223 I. fall. commessi in Como il 5 novembre 2012; 2. sentenza del Tribunale di Genova del 2 dicembre 2014 di condanna per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Genova il 27 dicembre 2010; 3. sentenza della Corte d'appello di Trieste dell'Il giugno 2019 di condanna per i reati di cui agli artt. 5, 8, 10 d. Igs. n. 74 del 2000 commessi in Trieste nel dicembre 2011 e fino al febbraio 2012. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo e luogo l'uno dall'altro, e quale legale rappresentante di società diverse tra loro. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce vizio di motivazione per essere stata respinta l'istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla circostanza che i reati erano stati commessi tutti in esecuzione di frode carosello;
vi è, inoltre, continuità temporale tra essi;
inoltre, dalle varie sentenze di condanna emerge che le fatture per i reati oggetto della sentenza di Genova (emittente: IG RL) sono emesse quasi tutte in favore della società oggetto della sentenza di Como (beneficiaria: TE RL) e le fatture oggetto della sentenza di Trieste (emittenti: Game RL, Electronic RL, Vodatel RL) sono emesse anche a favore di una società oggetto di false fatturazioni anche per i fatti di Genova (beneficiaria: International view). 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, dr. Tomaso Epidendio, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Marco Cinquegrana, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. Pur non potendosi accogliere la prospettazione principale contenuta nel ricorso, secondo cui la programmazione unitaria dei reati dovesse essere desunta dalla circostanza che i reati sono stati commessi tutti in esecuzione di frode carosello, perchè la identità dei titoli di reato o della indole degli stessi è solo uno degli indici della astratta sussumibilità di più volizioni criminali sotto un unico disegno criminoso, indice che, però, deve confrontarsi con altre caratteristiche 2 dell'azione che possono deporre in senso diverso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), è, però fondato l'ulteriore argomento contenuto nel ricorso, secondo cui nel caso in esame sussisterebbero degli ulteriori indici di volizione unitaria che non sono stati considerati nell'ordinanza del giudice dell'esecuzione. E' vero, infatti, che la IG RL (la cui attività è stata oggetto della sentenza del Tribunale di Genova) ha emesso fatture anche in favore della TE RL (oggetto della sentenza del Tribunale di Como). Anche i periodi di imposta sono contigui, e potrebbero essere in astratto idonei ad essere valutati ai fini della individuazione di un unico disegno criminoso. Si tratta di circostanze che non sono state valutate dal giudice dell'esecuzione, e che in astratto avrebbero potuto avere un peso nella decisione ai fini dell'accoglimento o meno dell'istanza, talchè sul punto il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 5. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in conformità a quanto deciso dalla sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, : -..omma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di O appello di Trieste. w Così deciso il 5 aprile 2024 z O•cm i O ---: N Ki C) — Il consigliere estensore Il presidente cr s2 o cl..