Sentenza 19 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/03/2002, n. 3967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3967 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
N 8 O 0 I 1 Z / ee 67541 4 A R N T 2 S . I R . G P E L D R L A L E A D B REPUBBLICA ITALIANA D I A 07 02 S T E A N T I E 7 N S R 0 E 1 I E S A . T E N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 68.2000 Cron. 9252 Composta dai Magistrati: Dott. PASQUALE REALE PRESIDENTE Rep. Dott. GIULIO GRAZIADEI CONSIGLIERE Ud.12.12.01 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. OGGETTO: registro CONSIGLIERE Dott. GIUSEPPE FALCONE rettifica Dott. ALDO CECCHERINI CONSIGLIERE stima U.T.E. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 67541 قانه NT GN ZI, ND UR, VA TE rappresentanti e difesi dall' avv. Stefano Fiorentini per delega in calce al ricorso, elett. dom. presso il medesimo avv. Fiorentini in Roma via Nizza 45 ricorrenti
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 bu 8 6 5 7 intimato avversO la sentenza n. 41.13.99 in data 22.3.99 della Commissione Tributaria Regionale Lazio depositata in data 20.7.99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Fiorentini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. VINCENZO GAMBARDELLA, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, rigetto del primo motivo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con avviso di accertamento in data 19.4.91, l'Ufficio del Registro di Latina rettificava il valore dichiarato relativo ad un compendio immobiliare oggetto di trasferimento, in Comune di Sabaudia. veniva allegata la stima dell'Ufficio All'avviso di accertamento IC Erariale. Proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale i contribuenti, sostenendo che l'accertamento era nullo per difetto di motivazione e, in ogni caso, il valore attribuito lit. 708 milioni in luogo di 150 milionidall'ufficio era eccessivo.
2. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso. Proponevano appello AR RA, EN RO e VA SA AN, censurando la decisione di primo grado per non avere dichiarato la nullità del suddetto avviso di accertamento e riproponendo le proprie deduzioni in punto di valore del compendio 2 ku immobiliare: invero, esistevano sul terreno vincoli paesaggistici ed urbanistici, parte del terreno doveva essere ceduta al Comune gratuitamente per essere destinata а verde pubblico e parco naturale. L'utilizzo a fini edificatori era sensibilmente ridotto.
3. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva gli appelli, motivando nel senso che la stima tecnica era motivazione necessaria e sufficiente, col richiamo alla sentenza di questa Corte 4.5.93 n. 5181. Dalla predetta stima emergeva il criterio valutativo adottato e le doglianze dei contribuenti non risultavano supportate da deduzioni peritali pro veritate>.
4. Hanno proposto ricorso per Cassazione i tre contribuenti. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Col primo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 2697 Codice Civile: l'Amministrazione Finanziaria dello Stato riveste il ruolo sostanziale di attore e pertanto incombe sulla stessa l'onere della prova del maggior valore attribuita al terreno. La stima dell'Ufficio IC Erariale sarà forse sufficiente ad integrare i requisiti minimi di motivazione dell'avviso di accertamento, ma quanto alla prova dell'effettivo valore del compendio tale stima si limita ad una sommaria descrizione del terreno ed afferma, senza dimostrarlo, che il suo valore è di lit. 708 milioni.
6. Il motivo è infondato. Va premesso, in punto di fatto, come non sia contestato che l'appezzamento di terreno ha la superficie di ha ben 4.80.55. Nella maggior parte, esso è destinato a zona residenziale e verde pubblico attrezzato, nonchè in piccola parte, ampliamento ' del parco nazionale. In particolare, il terreno in zona residenziale '6' è di mq. 6600; quello in zona verde pubblico attrezzato mq. 40.592; quello destinato a parco nazionale mq. 863. Dalla convenzione attuativa del PPE allegata a cura dei ricorrenti, risulta che le parti EN e AR possono edificare mc. 3.097,96. 7. Evidenziate in tal modo le premesse in fatto come risultano sulla base della sentenza di appello, i ricorrenti insistono nella insufficienza dell'accertamento, basata sulla circostanza che non tutto il terreno è edificabile. Viceversa, l'Ufficio ha attribuito al compendio un valore col metodo sintetico- comparativo, stabilendo un valore minore1 lit. 8 milioni per l'area destinata а parco naturale ed un valore maggiore lit. 700 milioni per l'area destinata a zona residenziale e verde pubblico attrezzato.
8. Dinanzi a tale stima, i contribuenti hanno presentato perizia di parte con la quale hanno tentato di dimostrare la congruità del valore dichiarato. L'apprezzamento di maggior valore costituisce valutazione in 9. fatto, non soggetta a censura da parte di questa Corte, in quanto sorretta da motivazione sintetica e tuttavia sufficiente ed immune da vizi o lacune. 10. Col secondo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 115 h Qu Codice di Procedura Civile e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC I giudici di appello non hanno minimamente valutato le prove e le argomentazioni dei ricorrenti e non si sono accorti essere stata depositata una perizia, attestante che la cubatura realizzabile era minore di quella ritenuta nella stima Ufficio IC Erariale , di circa la metà. 11. Il motivo è infondato. Va precisato che la Commissione Tributaria Regionale ha ravvisato la mancanza di una stima pro veritate> intendendo una stima redatta da un professionista indipendente dalle parti. Quanto al resto, il motivo ripropone la doglianza di eccessività di valore accertato, per la quale valgono le che precedono. Trattasi di considerazioni di cui ai paragrafi apprezzamento in fatto, che sfugge al sindacato di questa Corte. Ed invero, anche ipotizzando una parziale edificabilità un valore unitario di lit. 14.724 а mq. non può in nessun caso ritenersi eccessivo e tale è stato apprezzato dalla Commissione Tributaria Regionale. 12. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, per il principio della soccombenza. Esse si liquidano come in parte dispositiva.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S bu rigetta i] ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare all'Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese del giudizio, che ivi comprese lit. 3 milioni liquida in lit. 3.150.000, per onorari. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 12 dicembre 2001. IL PRESIDENTE DOTT. PASQUALE REALE 1-24 IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILANube DEPOSITATO INGTATONING MAR. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C Innocenze Battista 6 8 E 9 1 N 5 / . O 4 I / N 6 Z A . 2 I A . B R R R . T A P S L . I T L C G A U A . O B D B I O A R E I T S A T N I N E O R S Z S I A T M A M