Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11974 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 1 B - 6 I 2 D L E A D CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T 2 S 4 6 UFFICIO COPIE O . P R . P M . I Richiesta copia studio D I TALIANA RE PUBBLICA dal Sig. Sole A B . l D l per diritti € 0.77 a E . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T b a il 08 AGO.2002 N t E 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S 2 . E t IL CANCELLIERE r a 1 sezione civile oggetto agistrati: decreto di espropriazione1 1974 reside e alla stima.4/02 composta dagli Ill dr. Antonfo Saggio Consigliere dr. Ugo Riccardo Panebianco .G. N. 15886/99 dr. Giuseppe Salmè Consigliere Cron. 29589 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. 3190 dr. AR Rosaria Cultrera Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 17.04.2002 S E NT ENZA sul ricorso iscritto al n. 15886 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999 proposto DA BU MA, quale erede di BU DD, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. Vincenzo De Angelis di Bologna con studio in Bologna, alla Via Riva Reno n.
4. RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI MONTECRETO, in persona del sindaco, domici- liato elettivamente in Bologna nel giudizio di merito. INTIMATO avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, €0,72 1.1500 CANCELLE 909 2002 2 1 sez. civ. n. 581 del 24 aprile - 26 maggio 1998. Udita, all'udienza del 17 aprile 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Nel 1990, ED SI si opponeva alla stima dell'in- dennità di espropriazione di un'area di sua proprietà di mq. 777 con 10 castagni di alto fusto determinata in £. 3.331.000, deducendo che il valore della stessa era assai maggiore;
l'opposto comune di Montecreto do- mandava il rigetto dell'opposizione che la Corte d'ap- pello di Bologna, con sentenza del 26 maggio 1998, ha dichiarato improponibile, mancando il decreto d'espro- prio, con condanna dell'opponente alle spese di causa. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso TA SI, quale erede di ED SI con tre motivi e il comune di Montecreto non ha svolto attivi- tà difensiva. All'udienza del 4 maggio 2001 la Corte, rilevato che la notifica del ricorso era stata eseguita presso la sede del comune e non presso il procuratore domicilia- tario nel giudizio di merito ex art. 330, 1° comma, c. p. c., ha disposto, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione entro trenta giorni dalla Agenzia delle Entrate Ufficio diifg34.12 1753Iscritto a rupložil Art. n. 3 19 comunicazione della propria ordinanza al difensore, avvenuta in data 7 maggio 2001. MOTIVI DELLA DECISIONE L'ordinanza, che ha disposto il rinnovo della noti- fica del ricorso, è stata ritualmente comunicata ai sensi dell'art. 366, 2° comma, c.p.c., al difensore POST 129,11 della ricorrente presso la cancelleria della Corte MECT di Cassazione, per non avere la ricorrente eletto TOT. domicilio in Roma. Poichè non s'é data esecuzione alla disposta rinno- vazione della notifica nel termine previsto nell'or- dinanza, la mancata sanatoria dell'atto introduttivo comporta che il ricorso é da ritenersi come mai noti- ficato e deve quindi dichiararsi inammissibile. Nulla per le spese che restano a carico della ricor- rente non essendosi difeso il comune intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di Consiglio della 1* sezione civile della Corte di Cassazione. Il presidente таси жиm If onsigliere gliere este Jerry CANCELLERIA - 8 AGO. 2002 IN DEPOSITATA IL CANCELU Oggi, AR C, Nutetone or duar HE CANC E B