Sentenza 11 aprile 2001
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- 1. Licenziamento disciplinare e principio di immediatezza (Cass. n. 16831/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 16 luglio 2013
1. Questione Il lavoratore conveniva davanti il tribunale la società per accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa e per la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda, che è stata riformata con sentenza dalla Corte d'appello, la quale, dichiarava l'illegittimità del licenziamento, condannava la società a risarcire il danno al lavoratore nella misura delle retribuzioni legali di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, con interessi, rivalutazione e contributi previdenziali. La Corte di appello riteneva generica la contestazione disciplinare. La società propone ricorso per cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2001, n. 5426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5426 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
ee 62105 PUBBLICA ITALIANA E A 1 5426/01 N O I Z I IN NOM A R 5 R 6 . A 8 T 9 S T N 1 I / RTE SUPREM U - G 4 B E B / I 6 R . 2 R L Art 17 d.P.R. . L A T R . A D SEZIONE TRIBUTARIA n. 636/72 P . E B D A T A I L T N E R E D 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E S 3 I E T 1 S N . A E R.G.N. 20301/98 S N M Dott. Giovanni OLLA - Presidente I A Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron.11706 Dott. Eugenio AMARI Consigliere - Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Ud. 17/01/01 Dott. Salvatore DI PALMA Re. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: .. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, GENERALE DELLO STATO, che lo presso 1'AVVOCATURA rappresenta e difende ope legis;
ricorrente ་ ་ contro . N OFFICINE TORRETTA SRL IN LIQ;
intimato - avverso la sentenza n. 24/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 13/03/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 40 udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI 1 PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto - che, con ricorso del 12 aprile 1994 alla Commis- sione tributaria di 1° grado di Torino, la Officine Torretta S.r.l. impugnò il silenzio-rifiuto dell'Intendente di Finanza di Torino, formatosi sulla sua istanza di rimborso dell'i.r.pe.f. 1993, insistendo nella domanda di rimborso di £.16.120.000: che copia del ricorso introduttivo fu spedito al Centro servizi delle imposte dirette di Torino;
che la Commissione adita, con decisione n.943/19/94 del 17 ottobre 1994, accolse il ricorso;
che la Direzione regionale delle entrate del Pie- monte, proponendo appello avverso tale decisione, ecce- pì l'inammissibilità del ricorso introduttivo per man- cata consegna della copia del ricorso stesso all'ufficio tributario competente (Intendente di Finan- za di Torino); - che la Commissione tributaria regionale di Tori- . con sentenza n.24/14/98 del 13 marzo 1998, respinse no, 2 il gravame dell'Ufficio e confermò la decisione impu- gnata, osservando, in particolare, che, comunque, il fatto che l'amministrazione avesse potuto compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa dimostrava che il contraddittorio si era regolarmente costituito;
che avversO tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
- che la Officine Torretta S.r.l. in liquidazione, benché ritualmente intimata, non si è costituita, né ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione dell'art.17 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.636 anche con riferimento all'art.8 del D. P. R. 3 novembre 1981 n. 739; dell'art. 38 del D. P. R. 602/73. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto della controversia: con riferimento all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c."), critica la sentenza im- pugnata e ribadisce che l'omessa trasmissione di copia del ricorso all'ufficio tributario "competente" impedi- rebbe la rituale costituzione del contraddittorio e de- terminerebbe l'inammissibilità del ricorso;
che il ricorso merita accoglimento;
costante orientamento - che costituisce, infatti, 3 di questa Corte (cfr:, expluribus, sentt. n. 2078 del 2000 e 11633 del 1997), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui, nel vigore dell'art.17 del d.P.R. n. 636 del 1972, nel testo sost. dall'art.8 del d.P.R. n.739 del 1981, legittimato a stare in giu- dizio nella controversia instaurata dal contribuente a seguito di silenzio-rifiuto su istanza di rimborso di imposte dirette, era soltanto l'intendente di finanza e non già l'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
con la conseguenza che l'omessa consegna o spedizione di copia del ricorso introduttivo all'ufficio tributa- rio legittimato a resistere ne determina l'inammissibilità per carente instaurazione di rituale contraddittorio, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, senza che l'omissione di detto adempimento possa essere sanata dalla successiva costituzione in giudizio dell'ufficio tributario compe- tente, non potendo tale fatto incidere sulla decadenza già verificatasi (nella specie, il silenzio-rifiuto im- pugnato si è formato in data 16 febbraio 1994, il ri- corso è stato depositato il 12 aprile 1994 e l'udienza di trattazione del ricorso, cui ha partecipato la Dire- zione regionale delle entrate del Piemonte, si è tenuta in data 21 settembre 1994) -che, pertanto la sentenza impugnata la quale si 4 fonda su un principio opposto a quello qui ribadito deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.382 comma 3 secondo periodo cod. proc. civ., in quanto il processo non poteva essere proseguito in pri- mo grado, in ragione della predetta invalidità del ri- corso introduttivo, che i Giudici d'appello avrebbero dovuto dichiarare, pronunciandone l'inammissibilità per intervenuta decadenza dall'impugnazione del silenzio- rifiuto;
- che sussistono giusti motivi per dichiarare com- pensate per intero, tra le parti, le spese del presente e del precedente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 17 gennaio 2001 Il Presidente Il relatore ed estensore 5 6 nni ollaGiovanni . Salvatore Di Halma 8 N 9 1 - / from the 4 B / . 6 L 2 L A . A D R . . P A . E B I D T A R T N L E E E 1 S D 3 T E 1 I A S . N N E DEPOSITATO IN CANCELLERIA S IL CANCELLIERE C1 I A 11 APR 2001Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 E T Osvaldo Ascanio R O C S S E A C