Sentenza 7 marzo 2017
Massime • 1
L'esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (In motivazione, la Corte ha precisato che il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato).
Commentari • 2
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In tema di porto di armi od oggetti atti ad offendere, la finalità autolesionistica e dal contesto sanitario della condotta riamne estranea alla decisione giudiziale anche sulla cd. lieve entità. La valutazione della lieve entità ex art. 4, comma 3, l. n. 110/1975 prescinde dal quadro clinico del soggetto e la funzione di richiesta di aiuto sottesa alla condotta: per il giudizio di offensività sul solo dato materiale dell'arma. Laddove il porto dell'oggetto avvenga nel contesto di una crisi autolesionistica dichiarata e di un intervento sanitario sollecitato dall'imputato stesso, l'automatica riconduzione della condotta alla categoria del pericolo pubblico introduce una presunzione di …
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Colui che intende possedere gli strumenti atti ad offendere indicati nella L. n. 110 del 1975, art. 4, deve necessariamente provvedere a custodirli nell'abitazione o nelle sue appartenenze: il giustificato motivo rilevante per legittimare il porto fuori dall'abitazione non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. Porto di coltello fuori dall'abitazione può essere lieve e particolarmente tenue. Applicabile d'ufficio la disposizione di cui all'art. 129 c.p.p. che ha portata generale, sistemica, e deve pertanto trovare applicazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2017, n. 51261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51261 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2017 |
Testo completo
5 1261-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 264/2017- ANGELA TARDIO - Presidente N. Dott. - Consigliere - ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. REGISTRO GENERALE N. 33273/2016 - Consigliere - Dott. ROSA ANNA SARACENO - Rel. Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di: AR AN N. IL 18/03/1994 avverso la sentenza n. 4035/2016 TRIBUNALE di BRESCIA, del 04/04/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Franca Zacco, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. Domenico Lombardo, in difesa dell'imputato, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in linea subordinata, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 aprile 2016, il Tribunale di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, condannava AR LB alla pena di euro 800,00 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole del reato, accertato il 24 novembre 2012, di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, ipotesi lieve, per aver portato fuori dalla propria abitazione un'ascia della lunghezza totale di cm 57, con lama di cm 16. L'oggetto era stato reperito dai Carabinieri nel bagagliaio di un autoveicolo guidato dall'imputato, in località poco distante dalla sua abitazione.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione con atto depositato il giorno 11 luglio 2016, in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), e), cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine al riconoscimento dell'attenuante della lieve entità. Non si comprende per quale ragione la collocazione dell'ascia nel bagagliaio e non all'interno dell'abitacolo dell'autovettura condotta dall'imputato dovrebbe rendere il porto di lieve entità, ed inoltre il giudice è caduto in contraddizione nel riconoscere l'attenuante dopo aver affermato, per negare il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., che le dimensioni della scure in sequestro non erano trascurabili e che essa era portatrice di pericolo non esiguo. CONSIDERATO IN DIRITTO considerare ai fini1. Con riferimento ai parametri da dell'applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che il giudice deve esaminare congiuntamente i due criteri della quantità e della qualità dell'arma o delle armi, valutazione che può essere integrata da altri elementi forniti dagli 2 atti che consentano una valutazione globale dell'entità del fatto nel suo complesso ai fini della concessione O meno dell'attenuante. Tale valutazione costituisce giudizio di merito sottratto al sindacato di legittimità della Corte di cassazione se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logico-giuridici (Sez. 1, n. 5910 del 30/11/1989 - dep. 23/04/1990, Minerva, Rv. 184123). La circostanza in argomento si applica a tutte le armi improprie indicate nell'art. 4, comma secondo, I. cit. e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi (Sez. 1, n. 40207 del 08/06/2016 - dep. 27/09/2016, P.G. in proc. Pashkaj, Rv. 268102). È stato anche precisato che il mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015 - dep. 30/06/2015, Singh, Rv. 263925; nella specie si trattava di un'ascia e di alcuni bastoni di legno e ferro). Questo Collegio condivide i predetti approdi giurisprudenziali. Il caso concreto offre l'opportunità di aggiungere che la negazione della particolare tenuità del fatto, ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non impedisce la qualificazione di lieve entità del medesimo fatto, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista nell'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975. Nella costruzione normativa, il fatto di particolare tenuità ha minore rilevanza offensiva rispetto al fatto di lieve entità astrattamente integrante violazione della stessa norma incriminatrice, e per questo al riconoscimento della prima qualità fa seguito il radicale effetto della non punibilità, mentre al riconoscimento della seconda fa seguito soltanto l'attenuazione della pena. Può quindi accadere che la rilevanza penale di un comportamento di porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa di un oggetto atto ad offendere - non sia così bassa da renderlo penalmente irrilevante come fatto di particolare tenuità, ma sia al tempo stesso limitata, in modo tale da consentire la sua qualificazione come fatto di lieve entità. Ciò può avvenire quando il fatto è munito di portata offensiva significativamente inferiore a quella del comportamento astrattamente previsto dalla norma incriminatrice nell'ipotesi base, cioè non attenuata. Dall'ordine di idee esposto deriva la conciliabilità, sul piano logico, della negazione della particolare tenuità di un fatto e dell'affermazione della sua lieve entità. 3 2. Con riferimento al caso in esame, deve notarsi che il giudice del merito ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto e non è incorso in alcun vizio di logicità nel ritenere di riconoscere la lieve entità del fatto pur avendone negato la particolare tenuità ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La qualificazione del fatto come di lieve entità è stata correlata per un verso alla poca distanza, rispetto al luogo dell'accertamento, dell'abitazione dell'imputato, e, per altro verso, al fatto che l'oggetto era custodito nel bagagliaio del veicolo. E tali rilievi non sono sindacabili in questa sede, perché sottendono una valutazione non manifestamente illogica di minore pericolosità del porto dell'oggetto, a breve distanza e in condizione di non immediata utilizzabilità da parte del conducente dell'automobile che lo contiene.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 7 marzo 2017. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Lary: Texty Tou Angle Brooks DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA 4