Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 1
La nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di cognizione o in quello di esecuzione non spiega effetti in quello di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2008, n. 47530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47530 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI VA - Presidente - del 02/12/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3375
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 022480/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NS NN, N. IL 03/12/1951;
avverso ORDINANZA del 13/05/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibili i reclami presentati dai difensori di ON VA in quanto dagli atti del procedimento di sorveglianza emergeva che gli stessi non erano stati nominati difensori di fiducia al momento del deposito del provvedimento impugnato, ne' successivamente allo scopo di proporre impugnazione. Osservava che gli atti dovevano essere restituiti al magistrato di sorveglianza affinché procedesse alla nomina di un difensore di ufficio al quale notificare l'originario provvedimento.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in quanto per uno dei suoi difensori emergeva che lo stesso magistrato di sorveglianza gli aveva notificato il provvedimento ritenendolo difensore di fiducia, mentre in relazione al secondo lo aveva nominato in data 28/1/2008 per la fase esecutiva e correttamente aveva impugnato nei termini il provvedimento. La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto ai sensi dell'art. 70 O.P. il condannato deve provvedere alla nomina di un difensore di fiducia specificamente per il procedimento di sorveglianza, che è distinto da quello di merito e da quello di esecuzione, e, pertanto, poiché, come affermato dallo stesso ricorrente, il primo difensore di fiducia era stato nominato per il merito ed il secondo per la fase esecutiva, nessuno dei due era legittimato a presentare reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza (Sez. 1 25 maggio 1995 n. 3237, rv. 202127; Sez. 1 30 novembre 2004 n. 2635, rv. 230540). Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2008