Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2003, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 20168/2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 2 82 /0 3 2002 ORTE SUEREMA oggetto: lavoro SEZIONE LAVORO Sent. n. Con 5187 composta dai signori Paolino Dell'Anno Rel. Presidente 1. Dottor Antonio Lamorgese 2. Dottor Consigliere Raffaele Foglia Consigliere 3. Dottor 4. Dottor Giancarlo D'Agostino Consigliere Consigliere 5. Dottor Giovanni Giacalone ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni Fonderghisa, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente do- miciliata in Roma in via Valnerina 40 presso lo studio dell'avvocato Matteo Dell'olio, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
DI LU, elettivamente domiciliata in Roma in via G. 41603 1 Belloni 88 presso lo studio dell'avvocato Giulio Prosperet- ti, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al con- troricorso, dall'avvocato Oreste Cifalitti;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Campobas- so del 15 febbraio 2001, depositata il giorno 27 dello stes- so mese, numero 20, r.g. 3/2000; Udita la relazione svolta nell'udienza del 18 novembre 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Matteo Dell'olio Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
Svolgimento del processo: Con pronuncia resa il 4 ottobre 1996, il tribunale di Iser- nia rigettò l'appello proposto dalla società Fonderghisa av- verso quella di primo grado del locale pretore che aveva di- chiarato la nullità del licenziamento intimato a DI LU nell'ambito di una procedura di riduzione del persona- le, mentre accolse l'appello incidentale della lavoratrice riconoscendole il diritto a ulteriore somma, rispetto a quella già liquidatale a titolo di risarcimento dei danni. Il giudice di secondo grado premesso che era da conside- - rarsi per incontestabilmente provata la situazione di crisi aziendale giustificante il ricorso alla procedura di mobi- lità con una riduzione dei costi da raggiungersi attraverso la riduzione del personale con conseguente licenziamento 2 collettivo dei dipendenti eccedenti il bisogno effettivo pur tuttavia non era stata fornita ragione del perchè la DI fosse stata inserita tra i dipendenti interessati al provvedimento di mobilità e del perchè non potesse trova- re una utile sistemazione in alcuno dei settori dell'impre- sa, irrazionalmente essendo stato limitata la possibilità di collocazione della stessa tra il personale impiegatizio ad- detto esclusivamente alla gestione del personale. In acco- glimento del primo motivo del ricorso della società, questa Corte, con sentenza numero 13346 del 29 novembre 1999, cassò la decisione del giudice di merito, con rinvio della causa al tribunale di Campobasso, formulando i seguente principi ai quali questo si sarebbe dovuto attenere di diritto: "Ai fini della determinazione dell'ambito di attuazione di un licenziamento collettivo per riduzione del personale e ai fini dell'individuazione dei licenziandi, in linea di prin- cipio, deve tenersi conto di tutti i lavoratori della azien- da (salvo che questa risulti ripartita in singole unità pro- duttive). Tuttavia, quando le parti abbiano concordato a li- vello sindacale di attribuire un peso predominante alle esi- genze tecnico-produttive, ai fini della scelta del personale da collocare in mobilità, ai sensi della legge numero 223 del 1991, è solo a queste (e non agli altri criteri stabili- ti dalla legge) che deve farsi riferimento per determinare l'ambito di valutazione delle varie posizioni dei lavorato- ri. Tale principio si applica anche nella particolare ipote- si in cui i compiti già attribuiti al lavoratore licenziato 3 sianc frazionati e distribuiti tra più dipendenti (e svolti durante l'orario normale o straordinario di lavoro). In ogni caso, ai fini della legittimità del licenziamento colletti- vo, deve escludersi che il datore di lavoro debba dimostrare non solo di avere seguito la procedura di legge e che esi- stesse un nesso di causalità tra il ridimensionamento e il licenziamento stesso, ma anche che non vi fosse in concreto alcuna possibilità di collocamento dei lavoratori in altre mansioni compatibili in azienda". Riassunta la causa e costituitosi il contraddittorio, il tribunale di Campobasso, con la sentenza indicata in epigra- fe, ha respinto l'appello della società Fonderghisa e ha ac- colto l'appello incidentale della DI. -Il giudice di rinvio premesso che, nella specie, l'accordo sindacale sulla scelta dei lavoratori da licenziare non ave- va attribuito priorità alle esigenze tecnico produttive, da valutarsi invece nel concorso con i criteri della vicinanza all'età pensionabile, della redditività del nucleo familiare e dei carichi di famiglia e che non era da porsi in dubbio il nesso di causalità tra la riduzione dell'attività e la soppressione del posto di lavoro della DI ha rileva- to che, prevedendo il citato accordo il riassorbimento degli impiegati occupanti le posizioni lavorative soppresse in mansioni diverse, anche inferiori, alla DI non era stato dato di optare per questa soluzione non essendole sta- ta fatta alcuna offerta nel senso. Nè poteva, a tale fine valere la apodittica affermazione della società circa la im- 4 possibilità di una destinazione della stessa a mansioni ope- raie o, con riferimento a quelle impiegatizie di livello in- feriore, il fatto che, avendo già precedentemente la dipen- dente impugnato un trasferimento a funzioni di centralini- sta, sarebbe stato prevedibile un rifiuto alla offerta di adibizione a compiti propri di un livello inferiore. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società Fonderghisa con ricorso sostenuto da tre motivi. L'intimata resiste con controricorso e ha depositato memoria illustra- tiva. Motivi della decisione: Con la prima ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 324, 384, 391 bis, 394 del codice di procedura civile, 1362, 1364, 1369, 2103, 2697, 2909 del codice civile, 24 della legge numero 223 del 1991, 1, 3 della legge numero 604 del 1966 e 18 della legge numero 300 del 1970, nonchè vizi della motivazione la società ri- - corrente deduce che il tribunale di Campobasso ha esorbitato dai limiti impostigli con la sentenza con la quale si era cassata la precedente pronuncia di appello, essendogli de- mandato esclusivamente di accertare se, nella particolare situazione determinatasi nella azienda fosse legittimo eli- minare la posizione di lavoro dell'addetto all'ufficio del personale, distribuendone poi i compiti tra vari dipendenti, sicchè, una volta che si era risposto al quesito in senso affermativo, il giudizio si sarebbe dovuto concludere, non residuando spazio per l'indagine sulla comparazione della si- 5 tuazione della lavoratrice con quelle degli altri dipendenti ai fini della attribuzione di mansioni diverse. A questo proposito si espone inoltre che, per quanto si da atto nella stessa motivazione della sentenza impugnata, l'accordo sin- dacale non faceva riferimento alla necessità di una scelta dei dipendenti da adibire a mansioni diverse, limitandosi invece lo stesso a stabilire che il numero dei dipendenti da licenziare, quale originariamente determinato, andava decur- tato per effetto della disponibilità espressamente manife- stata da due degli impiegati a un loro ricollocamento come operai. Il rilievo è fondato. E invero, questa Corte, con la sentenza con la quale si di- spose la cassazione della pronuncia del tribunale di Isernia osservò che lo stesso giudice era partito dalla erronea pre- messa che il datore di lavoro dovesse dimostrare, anche nel- la ipotesi di un licenziamento collettivo, la impossibilità di utilizzazione del dipendente, il cui rapporto di lavoro venga risolto nell'ambito della specifica procedura di mobi- lità, su posizioni alternative e professionalmente equiva- lenti. Premesso poi che una eventuale adibizione del lavora- tore stesso a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del suo livello di inquadramento, si rende ipoteticamente possibile esclusivamente quando la relativa richiesta pro- venga dallo stesso o comunque in tale senso vi sia una sua espressa adesione, rilevò che "poichè comunque nel caso di specie non risulta che la DI abbia richiesto o accet- 5 tato una riduzione delle mansioni (che venne invece accetta- ta da due degli impiegati passati a svolgere mansioni ope- raie , tale questione non può evidentemente formare oggetto di esame in questa sede". Proseguendo, la Corte ritenne fon- data anche l'ulteriore censura formulata dalla società ri- corrente attinente alla pretesa necessità, ritenuta invece dal tribunale, di analizzabilità della posizione della lavo- ratrice con riferimento a tutto il complesso aziendale al fine di stabilire se il licenziamento della stessa fosse da porre in relazione con le esigenze produttive, dovendo inve- ce aversi riguardo al solo personale impiegatizio e non an- che a quello tecnico, riferendosi esclusivamente al primola insindacabile scelta di ristrutturazione effettuata dall'im- prenditore. Su entrambi i punti venne quindi a formarsi il giudicato, con la conseguente preclusione al giudice di rin- vio di un riesame degli stessi, venendo allo stesso esclusi- vamente demandato il vuoto motivazionale della decisione che era stata impugnata, e cioè di "stabilire posta l'indubbia - necessità di ridurre i costi del lavoro e quindi di ridurre il personale se fosse legittimo eliminare la posizione di lavoro dell'addetto all'ufficio del personale distribuendone poi i compiti tra vari dipendenti". Orbene, tale questione è stata affrontata dal tribunale di Campobasso, che ha esplicitamente riconosciuto che "la sop- pressione (della posizione di lavoro della DI) appare consequenziale e coerente rispetto ai caratteri della crisi aziendale". Con ciò, il compito del giudice di rinvio doveva 7 evidentemente ritenersi esaurito, sicchè allo stesso doveva ritenersi intercluso prendere in considerazione altri aspet- ti della vicenda, e, in particolare come invece inammissi- quelli relativi alla riutilizzabilitàbilmente è avvenuto - della lavoratrice in mansioni inferiori e alla comparazione y tra la stessa e personale adibito al settore tecnico. Della sentenza si impone quindi la cassazione alla quale non deve peraltro fare seguito rinvio, in quanto, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto - non a- vendo la DI proposto ricorso nei confronti della pro- nuncia, e quindi dovendo ritenersi definitivamente appurata la legittimità della soppressione della sua posizione di la- voro la Corte può direttamente decidere nel merito con la -- statuizione di rigetto della domanda formulata dalla Vendit- ti con l'atto introduttivo del giudizio, restando assorbiti gli altri motivi del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spe- se dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara as- sorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda formulata da DI LU con l'atto introduttivo del giudizio, compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 18 novembre 2002. Il presidente estensore Velin, Niviarn udie Love IL CANCELLIERE 8 ESENTE DA IMPOSTA DI HOLLO, DI Depositato in Cancelleria REGISTRO E DA CENI SPISA, TASSA oggi, 14 FEB 2003 O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 1) DELLA CI IL CANCELLIERE 2