Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2002, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO00476/ 02 REPUBBLICA ITALIANA } LA CORTE SUP M ASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SEAVITU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G. N. 11084/99 - Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere 12921/99 - 1114 - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Cron. - Consigliere Rep.153 Dott. Umberto GOLDONI Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Ud. 21/09/01 SCAZIONE ha pronunciato la seguente Richiesta sia studio SEN TENZA Der diritu 1.55 sul ricorso proposto da: 17 GEN. 2002 IL CANCELLIERE ON ST NO, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato POTTINO GUIDO, che la difende unitamente all'avvocato SCIARRINO LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
HI ET DI FRANCESCO;
- intimata e sul 2° ricorso n° 12921/99 proposto da: DH676764 HI ET, elettivamente domiciliata in ROMA PRESTINARI 13, 2001 VIA MARCELLO presso lo studio dell'avvocato RAMADORI G, difesa dagli avvocati BELLO 1221 -1- ETTORE FRANCO, PARATORE EGISTO A, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MO ST, elettivamente domiciliata in ROMA PZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, che la difende unitamente all'avvocato LUIGI SCIARRINO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 212/98 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 05/06/98; ... udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato SCIARRINO Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; RAMADORI EP per delega udito 1'Avvocato depositata in udienza, difensore dell'Avvocato BELLO del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 12 maggio 1978, per quello che ancora interessa, EP AI, proprietario di un fabbricato in Novara di Sicilia, conveniva davanti al Tribunale di Messina ET EM, proprietaria di un fabbricato confinante, chiedendo la condanna della stessa alla eliminazione delle opere realizzate in violazione di un servitus non tollendi in favore dell'edificio di proprietà di esso attore. ET EM, costituitasi, contestava sotto vari profili il fondamento della domanda. Nel corso del giudizio di primo grado decedeva EP AI e si costituiva la sua erede US AI. Con sentenza in data 10 maggio 1993 il Tribunale di Messina accoglieva la domanda. ET EM proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Messina con sentenza in data 5 giugno 1998, in base alla seguente motivazione: Con il primo ed il 5° motivo l'appellante deduce la nullità e inefficacia dell'atto costitutivo della servitù "altius non tollendi" non essendovi prova in atti che al momento della costituzione il 3 sig. AE La AZ fosse proprietario della casa, fondo servente, attualmente di proprietà di essa EM. L'assunto appare fondato. Infatti i primi giudici hanno fatto proprie le affermazioni del CTU secondo cui la casa oggetto di senz'altro identificarsiservitù passiva doveva con quella della convenuta, sul semplice dato che un atto di vendita, peraltro nullo, stipulato in data 1891 da MA LE in Calcagno, eproprietaria di 1/4 della casa in contestazione, NE EP, con il quale la stessa rivendeva (dopo averla già venduta con atto del 1878 al cognato La AZ DO), la sua quota di casa al Maymome, ricompare menzione della servitù, il che fa presumere al consulente che, dopo l'originario proprietario La AZ AE, anche i successivi proprietari fossero a conoscenza della servitù. Ma tale affermazione del consulente non può essere condivisa perché, in primo luogo a fronte della genericità dei dati contenuti nell'atto di costituzione, in cui la casa è identificata solo in base alla sua posizione nel quartiere di San Nicolò e al confine "con casa di ON RI I”, di rimpetto della casa di abitazioen del Sacerdote ON 4 IO Lo Presti e via pubblica, e in assenza di successivi atti intermedi, che potessero chiarire in che modo eventualmente l'immobile così individuato da AE La AZ fosse poi pervenuto ad IN LE, dante causa della odierna convenuta, non può ritenersi raggiunta la prova che il titolo provenisse 'a domino". Ma anche a voler ritenere per accertato che la casa a carico della quale fu costituita la servitù passiva da parte del sig. AE La AZ fosse la stessa pervenuta poi alla convenuta, l'attrice non ha provato la opponibilità di tale atto alla EM. A tal fine la NE ha invocato l'art. 33 delle transitorie per l'attuazione deldisposizioni codice civile del 1865, il quale effettivamente stabilisce, che gli art. 1932 e 1942 riguardanti la introduzione del sistema legale della trascrizione non sono applicabili agli atti che hanno acquistato data certa, ed alle sentenze pronunziate prima dell'attuazione dello stesso codice;
ma è pur vero che lo stesso articolo prosegue statuendo che "ove le leggi anteriori l'efficacia della traslazione stabilissero per riguardo ai terzi una formalità diversa dalla 5 trascrizione, e tale forma non fosse eseguita al giorno dell'attuazione del nuovo codice, si deve al detto effetto far seguire la trascrizione a norma del codice medesimo". Ora, nella specie non è dato sapere quali formalità le leggi anteriori richiedessero ai fini della efficacia dell'atto nei confronti dei terzi, né se queste formalità fossero state eseguite prova questa che incombeva sulla attrice che invocava la opponibilità dell'atto ma vi è un dato che lascia supporre l'irregolarità precedente, ed è che l'atto è stato trascritto tardivamente il 21.1.1922; per cui, al momento in cui fu trascritto, 1'1.9.1891, l'atto di vendita con il quale La AZ DO acquistava l'immobile libero da servitù l'atto del 1801 non era a lui opponibile né è diventato opponibile ai suoi aventi causa, non essendo fatta menzione in alcuno dei successivi atti di acquisto della servitù in parola e giovando anche a loro l'acquisto libero del dante causa. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione US AI, con tre motivi. Resiste con controricorso ET EM, che ha anche proposto ricorso incidentale, con un unico 6 motivo, al quale resiste con controricorso US AI, che ha anche depositato memoria. Motivi della decisione Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Con il primo motivo del ricorso principale US AI sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, dall'esame dei titoli esibiti risultava che l'immobile pervenuto alla convenuta era lo stesso а carico del quale, con atto in data 29 novembre 1801, era stata costituita la servits altius non tollendi per cui è causa. Il motivo è infondato. La stessa ricorrente principale dà atto che il fondo servente, nell'atto in data 29 novembre 1801, è stato individuato come situato nel quartiere S. Nicolò, confinante con casa di ON RI GL, di rimpetto alla casa di IO Lo Presti e via pubblica. Nell'atto in data 24 agosto 1891, dal quale sarebbe desumibile il riconoscimento della servitù, il fondo servente viene indicato come sito nel confinante con due stradequartiere Carceri, pubbliche, strada privata e con casa del sig. 7 IL De AN. Gli elementi di individuazione del fondo servente contenuti nei due atti sono, pertanto, totalmente differenti, per cui correttamente i giudici di merito hanno ritenuto non provato che il fondo a carico del quale era stata costituita la servitù con atto in data 29 novembre 1801 fosse lo stesso di cui all'atto in data 24 agosto 1891. Né il ricorrente indica da quali elementi sarebbe stato possibile desumere la coincidenza tra i due fondi in base agli atti esibiti, relativi a trasferimenti del fabbricato poi pervenuto a ET EM e intervenuti tra il 15 aprile 1847 ed il 24 agosto 1891. Il rigetto del primo motivo del ricorso principale rende superfluo l'esame del secondo motivo (con il quale si contesta la affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale la servitù, anche volendola ritenere costituita а carico del fondo poi pervenuto a ET EM, non sarebbe stata opponibile a quest'ultima) e del terzo motivo (con il quale si sostiene che la violazione della servitù doveva ritenersi provata). Con l'unico motivo del ricorso incidentale si deduce testualmente: 8 Piuttosto, la Corte del merito ha omesso di pronunciarsi in ordine alle questioni di diritto sollevate col 2° e 4° motivo del succitato atto di appello e costituenti altrettanti punti decisivi. contenuto qui appresso deve 109TOT/29,11 Essi motivi, il cui intendersi integralmente riportato e trascritto, 456T 30,99 affinchè vengono riproposti alla Corte Suprema TOT 160,10 esaminarli voglia incidentalmente e, in stessi, accoglimento degli emettere la consequenziale statuizione. Il motivo va dichiarato inammissibile per la sua totale genericità. In considerazione della reciproca soccombenza, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma, 21 settembre 2001 Patent Jul 2 0 0 We nev 2 . R L P L VIL CANO C E GERE C1 D 2 ) i O r Francesk a 1 A P afonia i I P ic Z d i 0 N h E C DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 N FILM. 2002 G 6 E A 5 l C A M e m s n1 h o n l c o O t. o p ( l a r s o u e D e R ( ( 9