TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 162
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Falsa ed erronea presupposizione in fatto. Irragionevolezza. Contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004. Violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione

    Il Collegio ritiene che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non possa riguardare opere future o richiedere ulteriori opere modificative dello stato dei luoghi, ma debba riferirsi a interventi già esistenti. Inoltre, gli elementi probatori forniti dai ricorrenti (fotografia aerea e perizia tecnica) non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare la datazione delle opere, e il Comune ha adeguatamente motivato il rigetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 162
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 162
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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