Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00439/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 439 del 2020, proposto da
NA IO, AN FI, rappresentati e difesi dagli avvocati Martino Alberto Grimaldi, Francesco Lezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castrignano del Capo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del “ Diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 181 comma 1-quater d.lgs. 42/2004 ”, prot. n. 16804 del 31.12.2019, con cui il Responsabile del Settore IV - Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Castrignano del Capo ha rigettato la richiesta di compatibilità paesaggistica di parte del manufatto di proprietà dei ricorrenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LI CH e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono proprietari di un terreno sito nell’agro del Comune di Castrignano del Capo, ove è presente un manufatto costituito da un corpo centrale del tipo trullo, intorno al quale sono articolati degli ulteriori ampliamenti.
1.2. A seguito di un sopralluogo della Polizia Municipale eseguito in data 17 giugno 2019, il Comune, con ordinanza n. 80 del 30 settembre 2019, contestava ai ricorrenti la realizzazione di opere edilizie in assenza di titolo, identificate in tutti gli ampliamenti realizzati attorno al corpo centrale del manufatto (del quale, invece, era riconosciuta l’edificazione in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 765/1967) e, pertanto, ne ingiungeva la demolizione.
1.3. I ricorrenti, quindi, impugnavano innanzi a questo TAR il provvedimento demolitorio (giudizio n. 1574/2019) e, inoltre, con separata istanza del 14 novembre 2019, ne chiedevano la revoca quantomeno parziale, in ragione della ritenuta erroneità della contestazione di abusiva realizzazione dei locali collocati attorno al corpo centrale del trullo (individuando, quale unica porzione realizzata successivamente al 1967, l’ampliamento del locale destinato a bagno, intervenuto nel 2017) e, in ogni caso, formalizzavano richiesta di sanatoria delle opere in questione, nell’ambito della quale veniva prevista anche la demolizione dell’ampliamento del bagno.
1.4. Il Comune, tuttavia, con provvedimento prot. n. 16804 del 31 dicembre 2019, rigettava la richiesta di rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica relativo all’istanza in sanatoria, in considerazione, in sintesi, del riscontro dell’intervenuta creazione di nuovi superfici e volumi edilizi, della non ammissibilità di un’istanza di sanatoria nell’ambito della quale sia prevista l’esecuzione di nuove e ulteriori opere e della mancata dimostrazione della realizzazione degli ampliamenti contestati anteriormente all’anno 1967.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 29 febbraio 2020, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di diniego del 31 dicembre 2019, chiedendone l’annullamento sulla scorta del seguente motivo di censura:
- “ Violazione della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Falsa ed erronea presupposizione in fatto. Irragionevolezza. Contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004. Violazione degli artt. 42 e 97 della Costituzione ”.
A mezzo dell’unico motivo di ricorso i ricorrenti hanno contestato l’illegittimità sotto molteplici profili del provvedimento impugnato, deducendo, in primo luogo, l’erroneità dell’affermazione del Comune secondo cui l’unica porzione della struttura realizzata anteriormente al 1967 sarebbe costituita dal solo corpo centrale. I ricorrenti hanno dedotto, in particolare, che l’unico ampliamento successivo al 1967 sarebbe quello che ha interessato il locale adibito a bagno, intervenuto nel 2017 (del quale, tuttavia, è proposta la demolizione direttamente nell’istanza), come comprovato, in particolare, da un rilievo aerofotografico del 1972 e da una perizia tecnica, operata mediante lo svolgimento di esami di laboratorio su materiali prelevati in loco e volti a dimostrarne la datazione. In secondo luogo, i ricorrenti hanno contestato, altresì, l’irragionevolezza dell’azione amministrativa e il difetto di istruttoria e motivazione, in quanto il Comune, a fronte degli elementi di prova forniti in ordine alla data di edificazione dei manufatti, avrebbe dovuto quantomeno provvedere alla loro effettiva verifica e a svolgere eventuali ulteriori approfondimenti istruttori, mentre nel caso di specie l’amministrazione si sarebbe apoditticamente e, pertanto, illegittimamente limitata a tacciare gli stessi di “ scarsa attendibilità ”. Infine, i ricorrenti hanno contestato il provvedimento impugnato anche nella parte in cui l’amministrazione ha concluso per la non accoglibilità dell’istanza in quanto nella stessa sarebbero previste opere ancora da eseguire (ossia la rimozione dell’ampliamento del 2017), risultando siffatta impostazione contraria ai canoni di ragionevolezza e semplificazione dell’azione amministrativa e, in ogni caso, trattandosi di rilievo inidoneo a giustificare il radicele rigetto dell’istanza, ma che, al più, avrebbe potuto determinare l’adozione di un provvedimento istruttorio.
2.1. Il Comune di Castrignano del Capo, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
2.2. In data 23 dicembre 2025 i ricorrenti hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno ribadito le considerazioni in ordine alla prova della datazione dei manufatti e al conseguente onere istruttorio e motivazionale gravante sull’amministrazione e hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.
2.3. Ad esito dell’udienza straordinaria di smaltimento del 28 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Le censure articolate a mezzo dell’unico motivo di ricorso proposto sono infondate.
4. In primo luogo, non sono suscettibili di accoglimento le contestazioni spiegate avverso i rilievi del Comune con i quali il rigetto dell’istanza è giustificato in ragione del fatto che la stessa prevederebbe la parziale demolizione delle opere di cui è stata contestata l’abusività, circostanza ritenuta impeditiva al rilascio del provvedimento richiesto in quanto “ presupposto essenziale è che la compatibilità sia riferibile ad opere già eseguite non ad una situazione futura da raggiungere dopo la realizzazione di ulteriori opere ”.
4.1. Il Collegio ritiene che, diversamente da quanto eccepito nel ricorso, siffatta ragione motivazionale sia legittima, in quanto l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 non può che avere ad oggetto la valutazione del rapporto tra le opere effettivamente esistenti e il vincolo di riferimento, mentre nel caso di specie viene in considerazione un’istanza che, prevendo future opere di demolizione e di modificazione dell’immobile, imporrebbe di procedere ad un accertamento scollegato rispetto allo stato dei luoghi e non confacente con il testo dei commi 4 e 5 del richiamato art. 167, ove il giudizio di compatibilità è sempre riferito agli interventi edilizi esistenti.
4.2. Peraltro, con specifico riferimento alla sanatoria edilizia (ma con principi suscettibili di estensione anche all’accertamento paesaggistico) è stato affermato che: “ … il titolo in sanatoria non può contenere alcuna prescrizione, in particolare sub specie di previsione di interventi modificativi dello stato di fatto rilevato al momento dell'accertamento degli abusi, poiché un simile titolo "condizionato" postulerebbe, in contrasto con l'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, non già la "doppia conformità" delle opere abusive, ma una sorta di conformità ex post, condizionata all'esecuzione delle prescrizioni e, quindi, non esistente né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, bensì eventualmente solo alla data futura e incerta in cui il ricorrente abbia ottemperato a tali prescrizioni". ” (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2147 del 17 marzo 2025).
4.3. Tale conclusione risulta, inoltre, ulteriormente necessitata dalle specificità del caso di specie, non venendo in considerazione opere tra loro separate (e, pertanto, suscettibili di valutazione autonoma), ma un unico corpo edificato, nell’ambito del quale la realizzazione dell’intervento di demolizione proposto (avente ad oggetto una porzione del locale bagno), richiederebbe anche un’ulteriore attività edificatoria (ai fini della chiusura della porzione di immobile che verrebbe a trovarsi aperto a seguito della rimozione dell’ampliamento), comportando, quindi, un’ulteriore modifica dello stato dei luoghi in relazione al quale l’accertamento di compatibilità paesaggistica risulterebbe del tutto ipotetico e astratto.
4.4. Per tale ragione pertanto il provvedimento di diniego impugnato deve ritenersi congruamente e sufficientemente motivato già solo in ragione del rilievo della non concedibilità dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 a fronte di un’istanza che non abbia ad oggetto esclusivamente gli interventi attualmente presenti e realizzati in assenza di titolo, ma che richieda, invece, l’esecuzione di ulteriori opere edilizie modificative dello stato dei luoghi.
5. In secondo luogo, anche a voler prescindere dai suesposti rilievi, il ricorso è infondato anche con riferimento alle ulteriori contestazioni in ordine alla data di realizzazione dei manufatti.
5.1. In termini generali, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “ … grava, come noto, sul ricorrente l'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, in quanto solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicarne la ragionevole certezza, e ciò in quanto "l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza dell'immobile abusivo spetta a colui che ha commesso l'abuso, mentre solo la deduzione da parte di quest'ultimo di concreti elementi di riscontro trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione" (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 1222/2022; sul punto cfr. anche, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 309/2025; n. 10382/2023, n. 2523/2023; sez. II, n. 6181/2024 e l'ulteriore giurisprudenza ivi richiamata); documenti e/o ulteriori elementi probatori che devono, quindi, essere al tempo stesso concreti e inconfutabili … ”.
5.2. Ciò posto, premesso che nel caso di specie l’accertamento in ordine all’abusività dei manufatti non è stato svolto dal Comune a mezzo del provvedimento diniego oggetto del presente giudizio (essendo contenuto nella precedente ordinanza n. 80 del 30 settembre 2019 e nel presupposto verbale del 17 giugno 2019), in ogni caso gli elementi probatori addotti da parte dei ricorrenti a dimostrazione della realizzazione di parte degli ampliamenti contestati in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 765/1997 non possano ritenersi adeguati ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio sugli stessi gravante.
5.2. Deve, infatti, rilevarsi, in primo luogo, che la fotografia area del 1972 (in allegato 2.3 al deposito dei ricorrenti del 17 dicembre 2025) non solo è successiva all’entrata in vigore della legge n. 765/1967 (e, pertanto, non è dirimente ai fini della prova di che occupa), ma, soprattutto, ritrae un’immagine dei luoghi dalla quale l’edificio in questione non risulta in alcun modo distinguibile, sicché, a maggior ragione, non può trarsene alcuna conclusione in ordine alla sua effettiva consistenza ed estensione in tale data. Al contempo, deve rilevarsi come gli ampliamenti della struttura circolare originaria del manufatto non risultano ancora chiaramente distinguibili nemmeno dalle immagini del 1980, potendosi visualizzare con certezza solo da quelle del 2006 (sempre contenute nell’allegato 2.3).
5.3. Quanto, invece, alla perizia tecnica, trattasi non solo di atto formato direttamente dalla parte, ma soprattutto connotato da rilevanti margini di opinabilità quanto gli esiti in ordine alla datazione del campione oggetto di esame (come riconosciuto anche dagli stessi ricorrenti nella memoria del 23 dicembre 2025). Al contempo, l’esame di laboratorio è stato svolto su di un singolo carotaggio di calcestruzzo e, pertanto, può al più rilevare ai fini della datazione del campione utilizzato, mentre, di per sé, nulla dice sul momento in cui la costruzione, nella sua complessiva consistenza, è stata effettivamente completata.
5.4. Per quanto evidenziato, pertanto, il Collegio non ritiene che gli elementi rappresentati dai ricorrenti siano idonei ai fini dell’assolvimento dell’onere dimostrativo in ordine all’epoca di realizzazione dei manufatti dei quali è stata contestata l’abusività da parte dell’amministrazione o comunque siano tali da determinare il capovolgimento dell’onere di prova contraria in capo al Comune.
5.6. Sotto tale specifico profilo, peraltro, deve rilevarsi come il provvedimento di diniego abbia espressamente preso posizione sugli elementi probatori in questione, dando atto delle ragioni per cui gli stessi sono stati ritenuti inidonei a superare l’accertamento di abusività dei manufatti, con conseguente infondatezza anche delle contestazioni dei ricorrenti in punto di difetto di istruttoria e motivazione.
5.7. Il Comune, infatti, non si è limitato a concludere apoditticamente per la “ scarsa attendibilità degli elementi probatori forniti in merito alla dimostrazione dell’epoca di realizzazione delle opere ”, ma ha spiegato le ragioni di tale conclusione. Quanto ai rilievi in ordine alle risultanze delle fotografie aeree, l’amministrazione ha, infatti, evidenziato come gli stessi si fondino su di una “ arbitraria interpretazione della ctr ”, mentre, con riferimento alla perizia tecnica, si specifica che “ le conclusioni finali contenute nella relazione hanno un evidente margine discrezionale nell’asserire che l’epoca di realizzazione è riconducibile ad un periodo di anni 56 circa ”, ragione per cui il Comune ha concluso per il rigetto dell’istanza “ non essendo la documentazione prodotta sufficiente a certificare l’epoca di realizzazione della porzione di fabbricato antistante il trullo ”.
5.8. L’amministrazione, quindi, non si è limitata a concludere per la scarsa attendibilità degli elementi dimostrativi addotti dai ricorrenti, ma ha espressamente provveduto alla loro valutazione, con conseguente infondatezza delle censure in punto di difetto di istruttoria e di motivazione.
6. Per quanto detto, pertanto, le ragioni di censura proposte dai ricorrenti avverso il provvedimento impugnato sono infondate, dovendosi, quindi, concludere per il rigetto del ricorso.
7. Nulla deve disporsi sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
EL GA, Primo Referendario
LI CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI CH | AN CA |
IL SEGRETARIO