CASS
Sentenza 9 dicembre 2020
Sentenza 9 dicembre 2020
Massime • 1
Il giudice d'appello, al quale sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità o inesistenza della sentenza di primo grado la cui motivazione sia palesemente riferibile a soggetto diverso dall'imputato, non può sostituirsi al primo giudice redigendo la motivazione omessa ma deve trasmettere a quest'ultimo gli atti per non privare l'imputato di un grado del giudizio.
Commentario • 1
- 1. Art. 604 - Questioni di nullitàhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/2020, n. 34943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34943 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di GE AE, nato a [...] girone il 05/04/1968, avverso la sentenza in data 07/06/2019 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impu gnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi g liere Ubalda Macrì ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Roberta RI RI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impu gnata RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7 g iugno 2019 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza in data 10 dicembre 2014 del Tribunale di Calta girone, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di AE GE, perché il reato ascrittog li, di cui all'art. 10 d.l gs. n. 74 del 2000, era estinto per prescrizione. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania presenta tre motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di norme processuali, poiché non era previsto il proscio glimento predibattimentale in appello, né poteva essere emessa Penale Sent. Sez. 3 Num. 34943 Anno 2020 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/10/2020 la sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., siccome l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presupponeva l'esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Con il secondo denuncia la violazione di legge perché il delitto di occultamento delle scritture contabili non era prescritto, trattandosi di delitto permanente, in cui la condotta si protraeva fino all'accertamento fiscale, momento dal quale decorreva il termine di prescrizione. Nello specifico, essendo vigente al momento della commissione del fatto, l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, i termini di prescrizione dovevano ritenersi aumentati di un terzo. Con il terzo eccepisce la violazione di legge e di norme processuali, perché la Corte territoriale non aveva rilevato la nullità della sentenza di primo grado. Infatti, la sentenza, redatta contestualmente alla pronuncia del dispositivo, per un errore di confezionamento del documento, era palesemente riferibile ad altro imputato. Pertanto, mancando la motivazione della sentenza di condanna, si imponeva la pronuncia di merito dichiarativa della nullità della sentenza di primo grado, previa rinnovazione dell'intero giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., dal momento che il combinato disposto degli art. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Cass., Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). Tuttavia, le Sezioni Unite hanno anche precisato nella stessa sentenza che, anche laddove la sentenza d'appello sia resa "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti e dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. 3.2. Nella specie, non ricorrono i citati requisiti, perché la sentenza di appello, oltre al vizio processuale, reca l'errore di diritto della dichiarazione di prescrizione del delitto di occultamento delle scritture contabili, che ha natura permanente e il cui termine di prescrizione decorre dall'accertamento compiuto in 2 Caltagirone il 25 ottobre 2011 (Cass., Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898). Considerato che l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, già in vigore al momento della consumazione del reato, ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione dei delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, portando quindi a otto anni il termine (cui vanno aggiunti due anni per l'interruzione oltre ai giorni delle sospensioni verificatesi nel processo), al momento della presente decisione non si è ancora maturata la causa di estinzione del reato. 3.3. Pertanto, non solo non risultano elementi giustificanti ictu °culi l'assoluzione, ciò che avrebbe consentito a questo Collegio la pronuncia nel merito, ma sono anche errate le conclusioni di diritto esposte dalla Corte territoriale in merito alla prescrizione del reato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3.4. Tuttavia, a ben vedere, è nulla anche la sentenza di primo grado, perché, come correttamente evidenziato dal ricorrente nel terzo motivo, la motivazione del Giudice di primo grado non riguardava l'imputato AE GE, bensì altro . soggetto, ES GE. Né si ravvisano i presupposti dell'errore materiale, eventualmente emendabile, tanto più che il nome di AE non è mai presente nella motivazione della sentenza, mentre il ES era imputato in altro procedimento. La questione era stata puntualmente devoluta dall'imputato con i motivi di appello, in cui la difesa aveva evidenziato che il Giudice di primo grado non aveva deciso la vicenda giudiziaria di cui al procedimento n. RG 244/13, avendo emesso e pubblicato la sentenza con motivazione contestuale relativa al procedimento n. RG 23/11. Come già evidenziato, la Corte territoriale ha del tutto ignorato tale doglianza, ritenendo di pronunciare il proscioglimento predibattimentale. Orbene, secondo le Sezioni Unite n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. Tuttavia, nella specie, la motivazione era stata redatta e l'atto di appello constava di un solo motivo che aveva riguardo esclusivamente all'impossibilità di riferire la motivazione all'imputato condannato. Soccorre sul tema la pronuncia della Cass., Sez. 2, n. 28467 del 13/04/2011, Castrogiovanni, Rv. 250905-01, che questo Collegio condivide, secondo cui il giudice d'appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione 3 Così deciso, il 15 ottobre 2020 della nullità della sentenza del giudice monocratico del tutto priva di motivazione, e composta soltanto del dispositivo letto in udienza, non può sostituirsi al primo giudice redigendo la motivazione del tutto omessa, dovendo trasmettere a quest'ultimo gli atti per non privare l'imputato di un grado del giudizio. La citata sentenza si è confrontata con le Sezioni Unite, osservando che il principio da esse affermato valeva allorché al giudice d'appello fosse stata devoluta anche la questione di merito e non invece solo quella processuale della nullità o inesistenza della sentenza per assenza della motivazione. Pertanto, laddove l'atto di appello, come nel caso in esame, sia limitato solo alla dedotta nullità per mancanza assoluta della motivazione e nessun tema di merito sia stato sottoposto al giudice del gravame, cosi da investirlo dei correlativi poteri di scrutinio della decisione di primo grado, il giudice d'appello non può sostituirsi al giudice di primo grado, perché priverebbe l'imputato di un grado di giudizio (si veda per l'applicazione del medesimo principio in materia di appello cautelare Cass., Sez. 3, n. 45234 del 03/07/2014, Tomeucci, Rv. 260995-01). 3.5. In definitiva, si impone la dichiarazione di nullità anche della sentenza di primo grado, perché la Corte territoriale, la cui cognizione è limitata al devoluto, non può conoscere il merito della vicenda e redigere i motivi corretti in relazione alla condanna pronunciata dal Tribunale di Caltagirone.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 10\12\2014 (n. 604\14; R.G.N.R. 2327\11) e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Caltagirone per l'ulteriore corso.
udita la relazione svolta dal consi g liere Ubalda Macrì ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Roberta RI RI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impu gnata RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 7 g iugno 2019 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza in data 10 dicembre 2014 del Tribunale di Calta girone, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di AE GE, perché il reato ascrittog li, di cui all'art. 10 d.l gs. n. 74 del 2000, era estinto per prescrizione. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania presenta tre motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di norme processuali, poiché non era previsto il proscio glimento predibattimentale in appello, né poteva essere emessa Penale Sent. Sez. 3 Num. 34943 Anno 2020 Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/10/2020 la sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., siccome l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presupponeva l'esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. Con il secondo denuncia la violazione di legge perché il delitto di occultamento delle scritture contabili non era prescritto, trattandosi di delitto permanente, in cui la condotta si protraeva fino all'accertamento fiscale, momento dal quale decorreva il termine di prescrizione. Nello specifico, essendo vigente al momento della commissione del fatto, l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, i termini di prescrizione dovevano ritenersi aumentati di un terzo. Con il terzo eccepisce la violazione di legge e di norme processuali, perché la Corte territoriale non aveva rilevato la nullità della sentenza di primo grado. Infatti, la sentenza, redatta contestualmente alla pronuncia del dispositivo, per un errore di confezionamento del documento, era palesemente riferibile ad altro imputato. Pertanto, mancando la motivazione della sentenza di condanna, si imponeva la pronuncia di merito dichiarativa della nullità della sentenza di primo grado, previa rinnovazione dell'intero giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Nel giudizio d'appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., dal momento che il combinato disposto degli art. 598, 599 e 601 cod. proc. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Cass., Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). Tuttavia, le Sezioni Unite hanno anche precisato nella stessa sentenza che, anche laddove la sentenza d'appello sia resa "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti e dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. 3.2. Nella specie, non ricorrono i citati requisiti, perché la sentenza di appello, oltre al vizio processuale, reca l'errore di diritto della dichiarazione di prescrizione del delitto di occultamento delle scritture contabili, che ha natura permanente e il cui termine di prescrizione decorre dall'accertamento compiuto in 2 Caltagirone il 25 ottobre 2011 (Cass., Sez. 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898). Considerato che l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, già in vigore al momento della consumazione del reato, ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione dei delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, portando quindi a otto anni il termine (cui vanno aggiunti due anni per l'interruzione oltre ai giorni delle sospensioni verificatesi nel processo), al momento della presente decisione non si è ancora maturata la causa di estinzione del reato. 3.3. Pertanto, non solo non risultano elementi giustificanti ictu °culi l'assoluzione, ciò che avrebbe consentito a questo Collegio la pronuncia nel merito, ma sono anche errate le conclusioni di diritto esposte dalla Corte territoriale in merito alla prescrizione del reato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3.4. Tuttavia, a ben vedere, è nulla anche la sentenza di primo grado, perché, come correttamente evidenziato dal ricorrente nel terzo motivo, la motivazione del Giudice di primo grado non riguardava l'imputato AE GE, bensì altro . soggetto, ES GE. Né si ravvisano i presupposti dell'errore materiale, eventualmente emendabile, tanto più che il nome di AE non è mai presente nella motivazione della sentenza, mentre il ES era imputato in altro procedimento. La questione era stata puntualmente devoluta dall'imputato con i motivi di appello, in cui la difesa aveva evidenziato che il Giudice di primo grado non aveva deciso la vicenda giudiziaria di cui al procedimento n. RG 244/13, avendo emesso e pubblicato la sentenza con motivazione contestuale relativa al procedimento n. RG 23/11. Come già evidenziato, la Corte territoriale ha del tutto ignorato tale doglianza, ritenendo di pronunciare il proscioglimento predibattimentale. Orbene, secondo le Sezioni Unite n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. Tuttavia, nella specie, la motivazione era stata redatta e l'atto di appello constava di un solo motivo che aveva riguardo esclusivamente all'impossibilità di riferire la motivazione all'imputato condannato. Soccorre sul tema la pronuncia della Cass., Sez. 2, n. 28467 del 13/04/2011, Castrogiovanni, Rv. 250905-01, che questo Collegio condivide, secondo cui il giudice d'appello, a cui sia devoluta esclusivamente la cognizione 3 Così deciso, il 15 ottobre 2020 della nullità della sentenza del giudice monocratico del tutto priva di motivazione, e composta soltanto del dispositivo letto in udienza, non può sostituirsi al primo giudice redigendo la motivazione del tutto omessa, dovendo trasmettere a quest'ultimo gli atti per non privare l'imputato di un grado del giudizio. La citata sentenza si è confrontata con le Sezioni Unite, osservando che il principio da esse affermato valeva allorché al giudice d'appello fosse stata devoluta anche la questione di merito e non invece solo quella processuale della nullità o inesistenza della sentenza per assenza della motivazione. Pertanto, laddove l'atto di appello, come nel caso in esame, sia limitato solo alla dedotta nullità per mancanza assoluta della motivazione e nessun tema di merito sia stato sottoposto al giudice del gravame, cosi da investirlo dei correlativi poteri di scrutinio della decisione di primo grado, il giudice d'appello non può sostituirsi al giudice di primo grado, perché priverebbe l'imputato di un grado di giudizio (si veda per l'applicazione del medesimo principio in materia di appello cautelare Cass., Sez. 3, n. 45234 del 03/07/2014, Tomeucci, Rv. 260995-01). 3.5. In definitiva, si impone la dichiarazione di nullità anche della sentenza di primo grado, perché la Corte territoriale, la cui cognizione è limitata al devoluto, non può conoscere il merito della vicenda e redigere i motivi corretti in relazione alla condanna pronunciata dal Tribunale di Caltagirone.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Caltagirone in data 10\12\2014 (n. 604\14; R.G.N.R. 2327\11) e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Caltagirone per l'ulteriore corso.