Sentenza 9 marzo 2015
Massime • 1
L'omessa indicazione, nell'intestazione dei provvedimenti, ivi compresa la sentenza, dei nomi dei componenti del collegio giudicante non è causa di nullità, non rientrando detto incombente fra quelli previsti dalla legge a pena di nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2015, n. 34680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34680 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 09/03/2015
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 834
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 30627/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU LO N. IL 21/03/1958;
avverso la sentenza n. 2909/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BERARDINIS SILVANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
Udito il difensore Avv. RIGETTO Stefano, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20.12.13 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale del luogo, in data 8.11.10 nei confronti di TU IL, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 217 L Fall., così riqualificata l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, per avere omesso di tenere regolarmente le scritture contabili della srl. CITY Sviluppi editoriali, dichiarata fallita con sentenza del suddetto Tribunale in data 22/6/2006. L'imputazione era stata ascritta anche ai soci (TA E. e UM A.) giudicati separatamente.
All'imputato era stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione, con le attenuanti generiche ed i benefici di legge.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1 - la nullità della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 125, 178 e 546 c.p.p., in quanto il procedimento era stato definito dal Giudice monocratico, e non dal Tribunale in composizione collegiale.
A riguardo censurava la decisione, rilevando che il giudice di appello aveva ritenuto mero errore di trascrizione, della composizione dell'organo giudicante, osservando che non era stato applicato l'art. 130 c.p.p.:
2 - manifesta illogicità della motivazione.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
In ordine al primo motivo si osserva che la sentenza di primo grado - così come specificato dalla Corte di Appello - risulta sottoscritta dal "Presidente estensore" segno evidente che trattasi di una sentenza emessa dal Tribunale in composizione collegiale. Peraltro, dai verbali dibattimentali, emerge l'indicazione della intestazione del collegio giudicante presieduto dall'estensore della sentenza di cui si tratta.
La mancata indicazione, nell'epigrafe del documento, della esatta composizione del giudice non è vizio che integra una ipotesi di nullità, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale sancito da questa Corte (per cui vale richiamare Cass. Sez. 6^, n. 3671 del 13.3.1997 - RV207159 - e conforme Sez. 3^, n. 34808, in data 8.9.2009- RV244572-, secondo cui - l'omessa indicazione del nome di uno dei componenti del collegio giudicante nell'intestazione della sentenza penale o di un provvedimento camerale ex art. 125 c.p.p., non è causa di nullità, in quanto tra i requisiti formali del provvedimento, è richiesta semplicemente l'indicazione nell'intestazione, dell'Autorità che l'ha pronunciato e non necessariamente il nome dei componenti dell'organo giudicante. v. altresì Cass. 13.12.2001/RV222049, e Sez. 3^, n. 12308 del 28.3.01 - RV 218756. In tema di requisiti della sentenza, qualora il Presidente di un collegio giudicante abbia provveduto personalmente a redigere la motivazione della sentenza, è sufficiente la sola firma dello stesso per ritenere rispettato il disposto dell'art. 546 c.p.p.. Resta pertanto da ritenere manifestamente infondato il primo motivo di gravame, e tale rilievo risulta assorbente rispetto alla censura, del tutto generica, articolata dalla difesa il motivo, ove evidenzia la mancata applicazione dell'art. 130 c.p.p. e la illogicità della motivazione.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ed il ricorrente va condannato, come per legge, al pagamento delle spese processuali e di una somma da versare alla Cassa delle Ammende, che si ritiene di determinare in Euro 1.000,00.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2015