Sentenza 5 luglio 2002
Massime • 1
In tema di licenziamento per giusta causa di lavoratore sindacalista, il giudice del merito, nel valutare se le espressioni usate dal lavoratore in un contesto di conflittualità aziendale oltrepassino i limiti di un corretto esercizio delle libertà sindacali - e quindi siano lesive del rapporto di fiducia con il datore di lavoro - deve accertare se le stesse non costituiscano la forma di comunicazione ritenuta più efficace ed adeguata dal sindacalista in relazione alla propria posizione in quel contesto. In tal caso infatti le suddette espressioni non si prestano, in quanto manifestazione di una lata responsabilità politico - sindacale, ad esser valutate con il parametro dell'inadempimento nei confronti del datore di lavoro dovuto a lesione dell'altrui sfera giuridica nell'esercizio di un diritto di rilevanza costituzionale. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un sindacalista che, nel comunicato di convocazione di un'assemblea, aveva accusato i rappresentanti del datore di lavoro ed altri colleghi sindacalisti di essersi appropriati di emolumenti spettanti ai lavoratori).
Commentari • 2
- 1. Il diritto di critica e di satira sindacaleAccesso limitatoMario Meucci · https://www.altalex.com/ · 2 marzo 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9743 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. CORRRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI LILIO 65, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MOZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO ZAMBRANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 20760/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/06/2000 R.G.N. 28922/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/02 dal Consigliere Dott. Corrado, GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato MUGGIA;
udito l'Avvocato ZAMBRANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sign. IO ER dipendente della s.r.l. SI in qualità di facchino, rappresentante sindacale presso la stessa dei COBAS, è stato da essa licenziato per giusta causa per aver redatto un comunicato di convocazione di un'assemblea, affisso nella sala mensa, nel quale vi era la seguente espressione: "lavoratori quest'assemblea sarà contestata da NN, BB, TU, MA perché si dividono i soldi di 13^ 14^, ferie, p.i.r. che fregano agli extra". Egli ha impugnato il licenziamento innanzi al Pretore di Roma che, con sentenza del 7.3.97, lo ha ritenuto illegittimo disponendo la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro.
Esso ha ritenuto che:
1 - nell'ambito della dialettica politica e sindacale è lecito far ricorso ad espressioni "forti" che, in altri contesti, dovrebbero esser ritenute offensive;
2 - questa maggiore tolleranza s'impone proprio al fine di tutelare diritti ed interessi costituzionalmente rilevanti;
3 - neanche in caso di assoluta infondatezza delle accuse si potrebbe giustificare il licenziamento di un rappresentante sindacale per fatti, oltretutto, estranei alle prestazioni di facchino proprie del sign. ER;
4 - una diversa soluzione costituirebbe un'aperta minaccia ai più elementari diritti sindacali e quindi, ai diritti di tutti i cittadini di rango costituzionale.
Tale decisione è stata riformata dal Tribunale della stessa città con sentenza del 26.6.2000. Il giudice d'appello ha accertato che il sign. ER fosse l'autore del comunicato stesso. e tanto sulla base dell'esame complessivo della documentazione esistente agli atti ed in particolare, delle dichiarazioni rese dagli informatori nel procedimento d'urgenza da lui sperimentato.
Secondo il Tribunale, nel caso in esame vi è un lavoratore sindacalista che attribuisce ai rappresentanti del datore di lavoro ed a colleghi, anche essi sindacalisti, un fatto delittuoso, particolarmente infamante, quale è quello di essersi appropriati di emolumenti spettanti ad altri lavoratori.
Tale comportamento, ritiene il Tribunale, non può rientrare nel concetto di attività sindacale ne' nel contesto di quel diritto di critica esercitabile senza pregiudizio di diritti altrui di pari rilevanza costituzionale.
Il comportamento addebitato al sign. ER deve, pertanto, considerarsi particolarmente grave e, quindi, suscettibile di esser sanzionato con il licenziamento per giusta causa che si appalesa, nella specie, come l'unica misura idonea e congrua per tutelare l'interesse del datore di lavoro.
In tale contesto, secondo il Tribunale, appare addirittura ovvia la radicale vulnerazione della fiducia non vedendosi come il datore di lavoro possa continuare a fare affidamento sulla leale e corretta collaborazione di un proprio dipendente che disinvoltamente e falsamente - accusa superiori e colleghi di un fatto gravissimo idoneo a turbare il sereno ed ordinato svolgimento della vita aziendale.
Il sign. ER chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi;
la s.r.l. SI resiste con controricorso;
le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va dichiarata la irricevibilità della sentenza di condanna del sign. ER per diffamazione in relazione ai predetti fatti, prodotta dalla controricorrente, essendo consentito innanzi a questa Corte produrre solo documenti indicati dall'art. 372 cpc;
tale decisione non costituisce una comune sentenza pubblicata,
relativa allo stato della giurisprudenza, bensì un documento attinente alla controversia, diretto ad incidere sulla decisione della stessa, non rientrante nel novero di quelli producibili ai sensi della norma predetta.
Per priorità logico-giuridica va esaminato, innanzitutto, il secondo motivo con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. 604/66, 115 e 244 cpc, ed addebita al Tribunale di aver ritenuto raggiunta la prova sulla sua pretesa colpevolezza solamente sulla base delle dichiarazioni di sommari informatori assunti nel procedimento di urgenza effetto che poteva esser raggiunto solo all'esito di una rituale prova testimoniale. La doglianza è infondata atteso che, come si è detto, il Tribunale ha fondato il suo convincimento sulla base dell'esame complessivo della documentazione versata in atti
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 21 e 39 Cost., 4 l. 604/66, 14 l. 300/70, 1362-1371 cc. nella interpretazione del comunicato contenente la predetta espressione.
L'articolata censura si incentra sui seguenti punti:
a - l'assemblea per la quale venne redatto il comunicato/manifesto - cui fu aggiunta l'espressione contestata- aveva ad oggetto, oltre al recupero salariale a fronte del persistente blocco della contingenza, la necessità di assunzioni, a seguito del consistente calo del personale fisso, con il contemporaneo aumento del ricorso ai c.d. lavoratori extra in sostituzione del personale minimo necessario per l'organico aziendale, ed ancora, la informazione e discussione sull'andamento delle cause di licenziamento e su quelle dei lavoratori extra;
b - essa era, quindi, il momento in cui si sarebbe affrontato il nodo cruciale delle attuali vicende aziendali contrassegnate da una riduzione del personale fisso, sopperita dai c.d. lavoratori extra:
una sorta di "senza diritti";
c - il comunicato redatto dal sign. ER, responsabile di un sindacato (Cobas) contrapposto a quelli "storici", intendeva denunciare l'esistenza di una linea imprenditoriale avallata dalle organizzazioni sindacali storiche, fondata proprio sullo sfruttamento dei predetti lavoratori: utilizzandoli in maniera precaria essi "si appropriavano", di somme che in base ad una stabile assunzione sarebbero state invece loro corrisposte (per 13.ma, 14.ma permessi sindacali retribuiti);
d - il linguaggio, sicuramente grossolano, era tuttavia adeguato al livello dello scontro;
il sindacalista ER prescelse quella che gli parve la forma comunicativa più efficace per supportare le posizioni da lui sostenute in merito al conflitto che sul predetto problema si era aperto in azienda;
e - egli, pertanto, non intendeva attribuire fatti criminosi specifici ma denunciare, nella maniera più immediata ed efficace, a chi risalisse la responsabilità di una linea aziendale che riduceva l'organico fisso avvalendosi di lavoratori precari sottopagati;
f - il Tribunale ha interpretato il comunicato ritenuto gravemente lesivo senza alcuna considerazione per il contesto in cui esso si inseriva: trasformando, in tal modo, in una intollerabile manifestazione individuale di violenza - di entità tale da cagionare la rottura del rapporto fiduciario nei confronti del lavoratore sindacalista - l'espressione della fisiologica contrapposizione fra impresa e lavoratore sindacalista che agisce per la tutela dei lavoratori da lui rappresentati;
g - la giurisprudenza di legittimità - cui si richiama il Tribunale per asserire che l'esercizio dei diritti sindacali non può sconfinare in lesione di diritti altrui di pari rilevanza - attiene ad ipotesi che non riguardavano un conflitto in atto all'interno dell'azienda, che rende legittime forme di comunicazione che non lo sarebbero se rivolte dal sindacalista all'esterno dello stesso. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 7 l. 300/70 e 2119 cc. e si duole che il Tribunale non abbia reso alcuna decisione in ordine alla illegittimità, perché sproporzionata, della sanzione espulsiva, considerato il contesto in cui i fatti si erano verificati. Le censure, che per al loro connessione devono esaminarsi congiuntamente, sono fondate.
1 - Va premesso che nella fattispecie andava accertato se il comportamento del lavoratore avesse connotazioni tali da incidere, irreparabilmente, sul rapporto di fiducia dovendosi giudicare della legittimità di un licenziamento per giusta causa.
2 - Per tale ragione, la prima operazione logico-giuridica che il Tribunale avrebbe dovuto compiere era quella di individuare se, effettivamente, ricorreva un comune comportamento deviante ed intollerabile di un lavoratore - tale da non più consentire la sua permanenza in azienda - o se, sussisteva, invece, un comportamento che per la finalizzazione che assumeva in relazione al contesto - in cui era un segmento di una più vasta e complessa vicenda - non era suscettibile di esser misurato con il parametro dell'inadempimento del lavoratore.
3 - Aver scisso il comportamento del lavoratore dalla sua finalizzazione, e quindi dal contesto che la appalesava, lo ha ridotto - pregiudizialmente - ad entità monovalente, nella quale poteva esser ricercato solo il suo potenziale lesivo del rapporto di fiducia nei confronti del datore di lavoro: laddove il comportamento avrebbe potuto connotarsi su ben altro livello non invasivo di tale rapporto.
4 - L'assoggettamento all'ambito - lesione del rapporto di fiducia poteva avvenire solo ove fosse stato accertato che l'attività del lavoratore sindacalista era solo formalmente tale, debordando del tutto dagli standards propri di una vera, per quanto aspra, attività sindacale.
5 - L'attività sindacale - che come affermato da questa Corte ( 7884/97, 4952/98) - è ontologicamente contrappositiva agli interessi imprenditoriali e - che si svolge in un regime di pluralismo sindacale concorrenziale- comporta, necessariamente, che ciascun esponente sindacale prescelga, nell'ambito della sua responsabilità, la forma di comunicazione che meglio ritenga adatta a far comprendere le posizioni da esso assunte in relazione a determinate vicende aziendali, non diversamente da quando avviene nella sfera lata della politica.
6 - A tal fine egli può anche prescegliere un linguaggio che, formalmente esorbita dalle "corrette" forme di comunicazione - politically correct - ma può risultare efficace per far comprendere il tipo di valutazione che egli fa di vicende che interessano i lavoratori, in relazione al loro livello di recepibilità di determinate situazioni.
7 - Se la comunicazione "non corretta" non è sorretta da questa finalizzazione vien meno la stessa esistenza di un'attività sindacale configurandosi solo l'aggressione dell'altrui sfera giuridica utilizzando, strumentalmente, i diritti sindacali.
8 - Alla luce di questi principi il Tribunale avrebbe dovuto individuare le connotazioni peculiari del comportamento per accertare: se esso era una forma di comunicazione prescelta dal lavoratore sindacalista perché ritenuta la più efficace per far comprendere ai lavoratori che quando stava avvenendo (depotenziamento degli organici stabili con lo "sfruttamento" di lavoratori precari) era l'effetto di una collusione imprenditore - sindacato "storico", o piuttosto l'attribuzione di ipotesi criminose fatta, disinvoltamente, al solo fine di proporsi come l'unica organizzazione sindacale capace di tutelare efficacemente i lavoratori aggredendo, a tal fine, l'altrui sfera giuridica.
9 - Solo ove l'accertamento avesse dato questo risultato(il comportamento, non più appartenente all'attività sindacale ma diretto solo a conferire potere individuale a chi la stessa esercita, poteva esser valutato per la sua eventuale idoneità a ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario.
10 - Il Tribunale ha del tutto omesso questo esame imboccando, decisamente ed immediatamente, la via del comportamento sindacale debordante, sino a tal punto da far emergere un lavoratore non in grado di permanere in una qualsiasi organizzazione produttiva: esso ha supposto, come si è detto, monovalente il comportamento del lavoratore sindacalista e non si è per niente posto il problema della polivalenza del comportamento - e quello specifico del rapporto di adeguatezza fra contesto conflittuale ed uso del linguaggio nello stesso da parte del sindacalista;
valutando il comportamento dello stesso esclusivamente alla stregua del parametro di un inadempimento ai propri obblighi di lavoratore.
La sentenza va quindi annullata con remissione ad altro giudice che si atterrà al seguente principio di diritto:
Il giudice del merito nel valutare, al fine di accertare se può essere irrogato un licenziamento per giusta causa, le espressioni, profferite da un lavoratore sindacalista in un contesto di conflittualità aziendale, che possano apparire trasmodanti dai limiti di un corretto esercizio delle libertà sindacali - e quindi lesive del rapporto di fiducia con il datore di lavoro - deve accertare se le stesse non costituiscano la forma di comunicazione ritenuta più efficace ed adeguata dal sindacalista in relazione alla propria posizione in un determinato contesto conflittuale, non prestandosi, in tal caso, le stesse, in quanto espressione di una lata responsabilità politico - sindacale - ad esser valutate con il parametro dell'inadempimento nei confronti del datore di lavoro dovuto a lesione dell'altrui sfera giuridica nell'esercizio di un diritto di rilevanza costituzionale.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo ed il terzo motivo, rigetta il secondo;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2002