Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9743
CASS
Sentenza 5 luglio 2002

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In tema di licenziamento per giusta causa di lavoratore sindacalista, il giudice del merito, nel valutare se le espressioni usate dal lavoratore in un contesto di conflittualità aziendale oltrepassino i limiti di un corretto esercizio delle libertà sindacali - e quindi siano lesive del rapporto di fiducia con il datore di lavoro - deve accertare se le stesse non costituiscano la forma di comunicazione ritenuta più efficace ed adeguata dal sindacalista in relazione alla propria posizione in quel contesto. In tal caso infatti le suddette espressioni non si prestano, in quanto manifestazione di una lata responsabilità politico - sindacale, ad esser valutate con il parametro dell'inadempimento nei confronti del datore di lavoro dovuto a lesione dell'altrui sfera giuridica nell'esercizio di un diritto di rilevanza costituzionale. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un sindacalista che, nel comunicato di convocazione di un'assemblea, aveva accusato i rappresentanti del datore di lavoro ed altri colleghi sindacalisti di essersi appropriati di emolumenti spettanti ai lavoratori).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9743
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9743
Data del deposito : 5 luglio 2002

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