Art. 37.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1971, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1971, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).