Sentenza 20 dicembre 2005
Massime • 1
Il principio di specialità di cui all'art. 721 cod.proc.pen. e all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione non impedisce che il P.M. emetta un nuovo ordine di esecuzione di condanne, diverse da quelle per le quali l'estradizione sia stata concessa, una volta che l'estradato, pur avendone la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, pur avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2005, n. 4691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4691 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/12/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 4396
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 014772/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI SI, N. IL 03/07/1960;
avverso ORDINANZA del 03/12/2004 CORTE APPELLO di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 03/12/2004 la Corte di Appello di Perugia, decidendo in funzione di giudice dell'esecuzione sull'opposizione proposta da CI SI avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso il 05/05/2004 dal Procuratore Generale presso la stessa Corte, respingeva tale opposizione, basata sulla asserita violazione del principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p.. L'opponente aveva rappresentato che l'esecuzione era stata illegittimamente disposta innanzitutto perché riguardava sentenze di condanna per fatti commessi anteriormente alla di lui estradizione dal Belgio in Italia e per i quali l'estradizione non era stata concessa;
e, in secondo luogo, perché già con una precedente ordinanza, emessa in data 02/04/2004 dalla medesima Corte di appello, era stato annullato, per violazione dell'invocato principio di specialità, l'analogo provvedimento di esecuzione delle stesse pene concorrenti emesso il 15/11/2003, per cui la presenza di un precedente giudicato ne impediva comunque la messa in esecuzione. Osservava la Corte suddetta:
1) che, in ordine alla prima questione, nessuna violazione del principio contenuto nell'art. 721 c.p.p. era ravvisatale nella fattispecie, in quanto risultava che il condannato, dopo avere espiato la pena a lui inflitta per i fatti in relazione ai quali l'estradizione era stata concessa, pur avendone la possibilità, non aveva lasciato il territorio dello Stato, pur dopo che erano trascorsi 45 giorni dalla sua scarcerazione, avvenuta il 20/09/2003, essendo stata segnalata, dalla polizia di frontiera, la sua presenza al valico di Ventimiglia in data 19/11/2003, in procinto di allontanarsi dall'Italia;
2) che, relativamente alla seconda questione, non era in alcun modo ravvisabile un precedente giudicato, ostativo alla messa in esecuzione delle altre condanne, in quanto il provvedimento di cui all'art. 663 c.p.p. (cosiddetto decreto di cumulo), emesso dal Pubblico Ministero, ha natura amministrativa e, come tale, è sempre revocabile, modificabile o reiterabile, mentre l'ordinanza che aveva pronunziato l'annullamento di esso doveva considerarsi superata per la sopravvenienza di tatti nuovi, consistenti nella avvenuta estinzione della procedura di estradizione a seguito dell'allontanamento del CI dal territorio italiano. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in due diversi atti e seguito da memoria difensiva, il CI Massimiliano, deducendo.
1) violazione dell'art. 656 c.p.p., per avere il P.M. illegittimamente posto in esecuzione, pur in mancanza di fatti sopravvenuti, condanne già in precedenza dichiarate ineseguibili, difettando in capo all'organo dell'esecuzione il potere di emettere un secondo ordine ripetitivo e sostitutivo del primo, che era stato annullato per constatata violazione del principio di specialità;
2) violazione di legge, sul rilievo che la Corte di appello aveva ritenuto inefficace la propria ordinanza del 02/04/2004, senza tenere conto del fatto che ne' nel primo ordine di esecuzione, datato 15/11/2003, ne' in tale ordinanza si era fatto alcun cenno all'avvenuta scadenza del termine di 45 giorni dalla riacquistata libertà, anche se erano stati emessi dopo tale scadenza, indicata al 06/11/2003;
3) violazione dell'art. 721 c.p.p. e art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione del 13/12/1957, sull'assunto che la condizione ostativa alla procedibilità, derivante dalla mancata inclusione nella estradizione dei fatti commessi in precedenza, non poteva considerarsi estinta solo per la scadenza del suddetto termine di 45 giorni, bensì soltanto a seguito del mancato allontanamento del condannato dal territorio dello Stato;
4) violazione di legge e illogicità di motivazione, sul rilievo che egli aveva lasciato il territorio italiano prima della scadenza dei 45 giorni successivi alla sua liberazione, trasferendosi in Svizzera, dove era rimasto sino al 14/11/2003, allorché era definitivamente partito per il Brasile, come risultava dalla documentazione da lui prodotta.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è privo di fondamento e deve, pertanto, essere respinto.
Vero è, infetti, che il principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p. e all'art. 14 della Convenzione Europea di Estradizione si pone come clausola introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui presenza costituisce elemento ostativo sia all'esercizio dell'azione penale che all'esecuzione delle condanne passate in giudicato. Ma è altrettanto vero che, come previsto, oltre che dall'art. 721 c.p.p., anche dal citato art. 14, tale principio non impedisce affatto che il P.M. possa emettere un nuovo ordine di esecuzione di condanne, diverse da quelle in relazione alle quali l'estradizione sia stata concessa, una volta che l'estradato, pur avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato dopo che siano trascorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, pur avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Nella specie, risultando che il CI, alla data del 19/11/2003, e quindi dopo la scadenza dei 45 giorni, si trovava ancora sul territorio italiano, l'emissione di un nuovo ordine di esecuzione, pur dopo che il precedente era stato annullato, appare perfettamente legittima. A nulla rileva che la medesima Corte di Appello di Perugia, con l'ordinanza del 02/04/2004 avesse dichiarato la nullità del provvedimento di esecuzione del 15/11/2003, per la semplice ragione che, come correttamente osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione hanno valore "rebus sic stantibus" e sono soggetti a modifica o revoca a seguito della sopravvenienza di fatti nuovi. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si era effettivamente verificato un fatto nuovo, consistente nella successiva constatazione che il CI non si era allontanato dal territorio nazionale pur dopo che era trascorso il termine di 45 giorni dalla sua liberazione, evento che non era a conoscenza del giudice dell'esecuzione allorché ebbe ad emettere l'ordinanza 02/04/2004, posto che la conferma che il condannato non aveva lasciato il territorio italiano nel termine di cui sopra pervenne solo tramite la comunicazione del Comando Stazione Carabinieri di Falconara, datata 06/08/2004.
Nè vale affermare in questa sede che invece il CI si era già trasferito in Svizzera, dal momento che trattasi di circostanza di fatto che sfugge al controllo di legittimità riservato a questa Corte, comunque smentita da un accertamento dei carabinieri, da cui risulta che alla data del 19/11/2003 il predetto si trovava in territorio italiano, per cui si può anche ipotizzare che egli, pur dopo essersene allontanato, vi aveva comunque fatto volontariamente ritorno, determinando in tal modo la inefficacia del principio di specialità, secondo quanto previsto dall'ultima parte dell'art. 721 c.p.p.. Quanto alla tesi del ricorrente, secondo cui la condizione ostativa, rappresentata dal principio di specialità, può essere superata solo dal mancato allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale e non anche dalla permanenza nel medesimo territorio dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 721 c.p.p., la infondatezza della stessa appare evidente, sol che si ponga mente al fatto che la fissazione di un termine, entro cui l'interessato deve lasciare il territorio dello Stato per impedire l'emissione di un decreto di esecuzione di pene per fatti non compresi nel provvedimento di estradizione, non avrebbe alcun significato, avendo invece la legge inteso dare all'interessato il termine di 45 giorni, per decidere se accettare la giurisdizione italiana anche per tatti estranei al provvedimento di estradizione, o se allontanarsi definitivamente dal territorio dello Stato. Senza dire che in ogni caso, essendosi il CI rifugiato in uno Stato straniero, qualora egli non decida di rientrare volontariamente in Italia, sarà comunque necessario, per l'esecuzione delle ulteriori pene, l'espletamento di una nuova procedura di estradizione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2006