CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
Massime • 1
In tema di continuazione, il giudice dell'esecuzione non può escludere l'unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2023, n. 12788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12788 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NE NI, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza dell'Il febbraio 2022, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, SA CO, che ha chiesto annullarsi, con rinvio, l'ordi- nanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito di rinvio disposto da questa Corte, ha nuovamente rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione tra le condanne emesse dalla Corte di Appello di Napoli il 5 febbraio 2015 (irrevocabile il 20 ottobre 2016, per usura) e il 22 luglio 2015 (irrevocabile in data 2 gennaio 2016, per estorsio- ne ed intestazione fittizia). Il ricorrente deduce, con un unico motivo d'impugnazione: Penale Sent. Sez. 5 Num. 12788 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 24/01/2023 - la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui fonderebbe l'esclusione del vincolo tra il reato di intestazione fittizia e gli altri due, sulla rite- nuta assenza della prova del reinvestimento dei capitali illeciti del clan Bifone, circostanza del tutto inconferente con il delitto di intestazione fittizia (che, in sé, a differenza del reimpiego, prescinde dall'illiceità dei capitali investiti); - la violazione del giudicato sostanziale, nella parte in cui, nell'escludere la continuazione tra il reato di intestazione fittizia ed estorsione, la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del pregresso accertamento intervenuto nella stessa sentenza di condanna;
- la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, nell'escludere il riconoscimento della continuazione tra l'usura e l'estorsione, avrebbe ritenuto che l'estorsione fosse frutto di un'autonoma iniziativa del Bifone, anziché il risul- tato di un mandato ricevuto dai fratelli. E ciò in contrasto con quanto accertato in sede di cognizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione non solo non può prescindere dall'accertamento della continuazione già ritenuta dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 13158 del 10/02/2010, Rv. 246664), ma non può neanche fondare la ritenuta insussi- stenza su circostanze di fatto contrarie ai paralleli accertamenti contenuti nella sentenza di cognizione. L'ordinanza impugnata, invece, - ritiene irrilevante l'accertamento della continuazione tra l'estorsione e l'in- testazione fittizia (ritenuta esplicitamente nella sentenza della Corte d'appello di Napoli, del 22 luglio 2015, irrevocabile in data 2 gennaio 2016); - esclude la continuazione tra l'estorsione e l'usura, ritenendo, contraria- mente a quanto accertato nella relativa sentenza di cognizione, che l'estorsione fosse frutto di un'autonoma iniziativa del Bifone, anziché il risultato di un manda- to ricevuto dai fratelli. L'ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, SA CO, che ha chiesto annullarsi, con rinvio, l'ordi- nanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito di rinvio disposto da questa Corte, ha nuovamente rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione tra le condanne emesse dalla Corte di Appello di Napoli il 5 febbraio 2015 (irrevocabile il 20 ottobre 2016, per usura) e il 22 luglio 2015 (irrevocabile in data 2 gennaio 2016, per estorsio- ne ed intestazione fittizia). Il ricorrente deduce, con un unico motivo d'impugnazione: Penale Sent. Sez. 5 Num. 12788 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 24/01/2023 - la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui fonderebbe l'esclusione del vincolo tra il reato di intestazione fittizia e gli altri due, sulla rite- nuta assenza della prova del reinvestimento dei capitali illeciti del clan Bifone, circostanza del tutto inconferente con il delitto di intestazione fittizia (che, in sé, a differenza del reimpiego, prescinde dall'illiceità dei capitali investiti); - la violazione del giudicato sostanziale, nella parte in cui, nell'escludere la continuazione tra il reato di intestazione fittizia ed estorsione, la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del pregresso accertamento intervenuto nella stessa sentenza di condanna;
- la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, nell'escludere il riconoscimento della continuazione tra l'usura e l'estorsione, avrebbe ritenuto che l'estorsione fosse frutto di un'autonoma iniziativa del Bifone, anziché il risul- tato di un mandato ricevuto dai fratelli. E ciò in contrasto con quanto accertato in sede di cognizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione non solo non può prescindere dall'accertamento della continuazione già ritenuta dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 13158 del 10/02/2010, Rv. 246664), ma non può neanche fondare la ritenuta insussi- stenza su circostanze di fatto contrarie ai paralleli accertamenti contenuti nella sentenza di cognizione. L'ordinanza impugnata, invece, - ritiene irrilevante l'accertamento della continuazione tra l'estorsione e l'in- testazione fittizia (ritenuta esplicitamente nella sentenza della Corte d'appello di Napoli, del 22 luglio 2015, irrevocabile in data 2 gennaio 2016); - esclude la continuazione tra l'estorsione e l'usura, ritenendo, contraria- mente a quanto accertato nella relativa sentenza di cognizione, che l'estorsione fosse frutto di un'autonoma iniziativa del Bifone, anziché il risultato di un manda- to ricevuto dai fratelli. L'ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Pre