CASS
Sentenza 5 ottobre 2023
Sentenza 5 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2023, n. 40502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40502 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR FI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40502 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 09/06/2023 5466/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. PP EL ricorre per l'annullamento della sentenza del 12/01/2022 della Corte di appello di Bari che, pronunciando in sede rescissoria, in riforma della sentenza dell'8/11/2012 del GUP del Tribunale di Bari, ritenuta la continuazione con il più grave reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale è stato irrevocabilmente condannato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa con sentenza del 19/05/2016 della medesima Corte, ha rideterminato la pena nella misura complessiva di tre anni e dieci mesi di reclusione e 15.200,00 euro di multa, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato all'odierno capo D. 1.1.Con il primo motivo, richiamando l'insegnamento di Sez. U, n. 47127 del 24/12/2021, deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancanza di giustificazione circa l'aumento applicato a titolo di continuazione per il reato-satellite. 1.2.Con il secondo motivo, lamentando la mancanza di proporzionalità della pena applicata a titolo di continuazione rispetto alla riconosciuta e incontestata lieve entità del fatto, deduce l'erronea applicazione degli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
3.2.nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto congrua la pena di un anno di reclusione e 1.200,00 euro di multa che era già stata applicata dal giudice rescisso la cui sentenza era stata annullata non già per motivi inerenti la quantificazione di tale aumento bensì per la erronea individuazione della pena base sulla quale applicare tale aumento;
3.3.11 ricorrente non può, dunque, lamentarsi, oggi, dell'immotivato aumento applicato a titolo di continuazione sulla pena (questa volta correttamente) individuata né della sua dedotta non proporzionalità rispetto alla gravità dei fatti;
3.4.in ogni caso, la pena applicata è di gran lunga inferiore alla media edittale della pena prevista per la singola condotta integratrice la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, laddove l'odierna regiudicanda imputa al ricorrente plurime condotte di cessione, riunite anch'esse dal vincolo della continuazione;
3.5.deve perciò escludersi in radice che sia stato operato un surrettizio cumulo di pene a danno dell'imputato. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000„00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 40502 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 09/06/2023 5466/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. PP EL ricorre per l'annullamento della sentenza del 12/01/2022 della Corte di appello di Bari che, pronunciando in sede rescissoria, in riforma della sentenza dell'8/11/2012 del GUP del Tribunale di Bari, ritenuta la continuazione con il più grave reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale è stato irrevocabilmente condannato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa con sentenza del 19/05/2016 della medesima Corte, ha rideterminato la pena nella misura complessiva di tre anni e dieci mesi di reclusione e 15.200,00 euro di multa, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato all'odierno capo D. 1.1.Con il primo motivo, richiamando l'insegnamento di Sez. U, n. 47127 del 24/12/2021, deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancanza di giustificazione circa l'aumento applicato a titolo di continuazione per il reato-satellite. 1.2.Con il secondo motivo, lamentando la mancanza di proporzionalità della pena applicata a titolo di continuazione rispetto alla riconosciuta e incontestata lieve entità del fatto, deduce l'erronea applicazione degli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
3.2.nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto congrua la pena di un anno di reclusione e 1.200,00 euro di multa che era già stata applicata dal giudice rescisso la cui sentenza era stata annullata non già per motivi inerenti la quantificazione di tale aumento bensì per la erronea individuazione della pena base sulla quale applicare tale aumento;
3.3.11 ricorrente non può, dunque, lamentarsi, oggi, dell'immotivato aumento applicato a titolo di continuazione sulla pena (questa volta correttamente) individuata né della sua dedotta non proporzionalità rispetto alla gravità dei fatti;
3.4.in ogni caso, la pena applicata è di gran lunga inferiore alla media edittale della pena prevista per la singola condotta integratrice la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, laddove l'odierna regiudicanda imputa al ricorrente plurime condotte di cessione, riunite anch'esse dal vincolo della continuazione;
3.5.deve perciò escludersi in radice che sia stato operato un surrettizio cumulo di pene a danno dell'imputato. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000„00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09/06/2023.