Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2002, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 O . ) B E N E , C 1 E A 9 N P 9 O 1 I I - Z 1 D 1 A - R E 1 T 2 C S I I . G D L E U 01 9 0 2 REPUBBLICA ITALIANA 01979/02 9 R I 3 A G E D E 6 E 4 N T IN NOME DEL POPOLO . . N T T E T S S I R E ( A LA CORTI S UP EM D CASSAZION SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati - Presidente Ud. 6/11/01 Dott. Rafaele CORONA - Consigliere rel. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 66 hou 4859 Dott. Rosario DE JULIO 66 Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Ettore 66 BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA OGGETTO: sul ricorso iscritto al n. 16168/99 R.G. proposto VIZI DELLA COSA VENDUTA. da PP BR RN, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tritone n. 169, presso lo studio D'Avack, difeso dall'Avv. Nicola Stefanizzo in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
MOSSA GIOIELLIERI LECCE S.R.L., in persona del suo amministratore unico Dott. Mario Mossa, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 85, presso lo studio dell'Avv. Aldo Chiatti, difesa dall'Avv. Francesco Termini in virtù di procura speciale 1 1460101 a margine del controricorso, controricorrente per la cassazione della sentenza 17-18 maggio 1999 n. 510/99 del Giudice di pace di Lecce. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 6 novembre 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel gennaio del 1999 BR RN CI convenne in giudizio, avanti il Giudice di pace di Lecce, la s.r.l. Mossa Gioiellieri, esponendo;
che in data 1.9.1998 aveva acquistato nel negozio di tale società una collana d'oro in maglia tubolare la quale sul momento appariva integra ed esente da imperfezioni ma a distanza di pochi giorni si era rivelata difettosa per la presenza di smagliature che producevano escoriazioni sulla pelle di chi la indossava;
che aveva più volte segnalato il difetto alla gioielleria, l'ultima volta con raccomandata A.R. del 13.10.1998, ma non aveva ottenuto alcun intervento di riparazione. Chiese, pertanto, che, accertato il difetto di fabbricazione della collana, venisse pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita, con condanna della convenuta a rimborsargli, previa 2 restituzione del gioiello, la somma di £ 920.000 pagatale a titolo di prezzo. La società si costituì e contestò la fondatezza della pretesa avversaria, deducendo che al momento della vendita la collana, visionata dal compratore, non presentava alcuna imperfezione e che il difetto, quindi, era sicuramente sopravvenuto per il cattivo uso fattone. All'esito dell'istruttoria, il giudice adito ha respinto la domanda, osservando: che la garanzia è concessa dalla legge solo per i vizi preesistenti alla conclusione del contratto, mentre quelli sopravvenuti possono dar luogo solo ad inesatto adempimento dell'obbligazione ed abilitano il compratore a chiedere il risarcimento del danno;
che nel caso di specie lo CI non aveva chiesto il risarcimento bensì la risoluzione;
che la collana, attualmente evidenziante una smagliatura di circa due centimetri, era integra al momento dell'acquisto, come riferito dai testimoni e come riconosciuto dallo stesso CI il quale l'aveva scelta ed esaminata;
che costui non aveva chiarito cosa fosse avvenuto durante l'uso del monile, né aveva fornito prova dei fatti costituenti il fondamento della sua pretesa, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., essendosi limitato a chiedere una c.t.u. che non poteva costituire mezzo sostitutivo dell'onere probatorio incombente sulla parte. Ricorre per cassazione BR RN CI sulla base di un solo motivo al quale controparte replica con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Denunzia il ricorrente insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., dolendosi che il giudice a quo abbia ritenuto la domanda non suffragata da prove, mentre era evidente che l'onere probatorio era stato pienamente assolto mediante la dimostrazione del rapporto contrattuale e la mancata prestazione dell'interrogatorio da parte del legale rappresentante della società convenuta, come si dava espressamente atto nella gravata sentenza, nonché mediante l'esibizione della collana difettosa e la reiterata richiesta di una c.t.u. volta a determinare la natura e l'entità del difetto. Si lamenta quindi l'errore in cui sarebbe incorso il giudicante col negare ingresso alla richiesta indagine tecnica che era il solo mezzo idoneo ad accertare il difetto di fabbricazione del monile acquistato. Le censure non meritano accoglimento. Sono noti i limiti ai quali, secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Suprema Corte, è soggetto il ricorso per cassazione contro le sentenze emesse secondo equità dal giudice di pace. Tali limiti, oltre ai vizi di violazione e falsa applicazione della legge sostanziale, denunciabili soltanto quando si tratti di norme costituzionali o comunitarie sovraordinate, con esclusione, quindi, delle norme ordinarie e persino dei principi generali dell'ordinamento giuridico e di quelli regolatori della materia, riguardano anche le 4 carenze motivazionali, la cui dedudicibilità è consentita soltanto quando la motivazione sia del tutto inesistente, così da risolversi in un motivo di nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 132 n. 4 stesso codice, oppure quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione stessa (v., per tutte, sent. SS.UU. n. 716 del 1999). Orbene, nulla di tutto questo è riscontrabile nel caso di specie, poiché il Giudice di pace, facendo applicazione delle norme e dei principi di diritto in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, implicitamente ritenuti conformi ad equità, ha proceduto ad un adeguato esame dei fatti e delle prove, pervenendo, attraverso un ragionamento del tutto immune da vizi logici, al convincimento che la collana fosse esente da qualsiasi difetto al momento del suo acquisto e della sua apprensione da parte dello CI e che la smagliatura si fosse ben potuta produrre nel corso ed a causa dell'uso successivamente fattone, nonché negando correttamente ingresso alla richiesta di c. t. u., in quanto mirante a sopperire al mancato assolvimento dell'onere, incombente sull'attore, di provare la dipendenza di quel difetto da cause imputabili alla società venditrice. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese del giudizio di legittimità che liquida in £ 895.000 €413,16) ivi comprese £ 800.000 (ottocentomila) per onorario. Così deciso in Roma il 6 novembre 2001. IL PRESIDENTE cosme CONSIGLIERE ESTENSORE С пива Олты IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 Roma._ O 4 L 7 L 3 O . ) B E N E , C 1 E A 9 N P 9 O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 2 S C I I . G L D E U 0 R I 3 A G E D E 6 E 4 T N , . N T T E T S S R E ( A 6