Versione
19 dicembre 2012
19 dicembre 2012
Art. 14-sexies. (( (Inventario ed elenco dei creditori).)) (( 1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilita' della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilita' del debitore:
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purche' vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione. )) ((1))
a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purche' vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
b) la data entro cui vanno presentate le domande;
c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione. )) ((1))
Commentari • 10
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 1
1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a). 2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti. 3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo …
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Giurisprudenza • 123
- 1. Trib. Siena, decreto 16/05/2025Provvedimento: […] Secondo quanto recentemente evidenziato in giurisprudenza, in tema di sovraindebitamento, il termine di proposizione delle domande di partecipazione alla liquidazione del patrimonio di cui all'art. 14-sexies Legge 3/2012, pur non essendo previsto espressamente a pena di decadenza, ha natura perentoria, in coerenza con la funzione acceleratoria della procedura assegnatagli dalla legge, sicché è preclusa ai creditori la presentazione di tali domande oltre il termine citato, salvo che essa non venga preceduta da apposita istanza di rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., in cui si dia dimostrazione dell'esistenza di una causa non imputabile che abbia determinato la decadenza.Leggi di più...