Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6263 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC 6263/ 01 IN NOME DEL POPOLO NALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Солбчаті вапсамi SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12609/97 Dott. Pellegrino SENOFONTE Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Consigliere Cron. 13912 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. 2269 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Ud. 01/02/01 Dott. Massimo BONOMO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. KROMOS sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 11 06- 05-07 ZZ TO, ZZ AS, elettivamente domiciliati IL CANCELLIERE in ROMA VIALE CASTRO PRETORIO 25, presso l'avvocato MESIANO V.. rappresentati e difesi dagli avvocati FORMIGGINI ALDO e GUERRINI STEFANO, giusta delega a margine del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrenti - UFFICIO COPIE PR . Richiesta copia studio contro dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L.
6.000 DELL'AGRICOLTURA SpA, in persona del BANCA NAZIONALE il 4. MAG. 2001 legale rappresentante pro tempore, elettivamente CANCELLIERE LIRE 3000 domiciliata in ROMA VIA SANSOVINO 3, presso l'avvocato CANCELLERIA 2001 PALOMBI F., rappresentata e difesa dall'avvocato 7 •288 CARCANO ANGELO MARIA, giusta mandato in calce al CG509056 1 CG509057 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorso;
UFFICIO COPIE controricorrente - дору studio ERRO dal avversO la sentenza n. 1404/96 della Corte d'Appello perdicion di BOLOGNA, depositata il 21/12/96; R OLLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'01/02/2001 dal Consigliere Dott. Massimo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BONOMO;
Rilasciata copia legale udito per i ricorrenti, l'Avvocato Formiggini, che ha al Sig. DI CIERRO per diritti $4,000+5 il 5 SET. 2001 chiesto l'accoglimento del ricorso;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
l'accoglimento del secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di precetto notificato il 2.7.1984 basato titolo esecutivo rappresentato da una cambiale su agraria di L. 40.000.000, emessa il 2.1.1981 e con scadenza 31.12.1981, la S. P.A. BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA intimava a ZZ AS il pagamento della complessiva somma di L. 40.161.100, oltre inte- ressi bancari convenzionali ed accessori dalla scaden- za della cambiale al saldo effettivo. LIRE 10000 CANCELLERIA Con altro atto di precetto "contestuale a notifica di. titolo esecutivo" la B.N.A. premetteva che con contratto di apertura di credito in conto corrente con AS035611 BC434514 2 BC434613 garanzia rogato dal Notaio Raponi di Ravenna il 31.7.1981. rep. 94045. fasc. n. 6495, registrato a Ra- venna il 3.8.1981, aveva accordato a BE TO e BE IN un finanziamento da utilizzarsi sotto forma di apertura di credito in conto corrente sino alla concorrenza di L. 250.000.000, garantito da ipo- teca;
che l'apertura di credito era convenuta per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di uti- lizzo e che era stato previsto un piano di rientro;
che i BE non avevano rispettato detto piano, tanto che alla data del 31.12.1983 essa intimante era cre- ditrice, per sorte ed interessi convenzionali di mora, 414.078.961; che, avvalendosi delladella somma di L. clausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del rogito, aveva comunicato ai debitori l'avvenuta riso- luzione del contratto, invitandoli a pagare quanto do- vuto, senza esito%;B che l'art. 17 del contratto preve- deva la facoltà di essa banca di agire in via esecuti- va per il recupero del proprio credito e che esso era stato spedito in forma esecutiva dal Notaio Raponi il 3.8.1981. Intimava pertanto ai BE il pagamento del- la complessiva somma di 16.414.464.191. oltre agli in- teressi bancari convenzionali ed accessori successivi al 31.12.1983 sino al saldo ed oltre alle spese, com- petenze ed onorari successivi. 3 Con atto di citazione ZZ AS conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna l'istituto di credito e proponeva opposizione contro i due precetti. Con riferimento a quello fondato sulla cambiale agra- ria affermava che, in base a progressi accordi, la somma intimata doveva intendersi conglobata in quella pretesa con il secondo atto di precetto, Con riferi- mento a quest'ultimo, sosteneva che la somma intimata di L. 414.464.191 era errata ed esagerata e comunque esposta in maniera tale da rendere impossibile il con- trollo sui criteri adottati dall'intimante per la sua determinazione. Concludeva, pertanto chiedendo che, previa sospensione della esecuzione, fosse accertato l'obbligo della banca di rendere il conto di tutte le operazioni relative ai titoli in forza dei quali i precetti erano stati intimati e che egli fosse dichia- rato tenuto al pagamento delle sole somme che fossero risultate dovute. La convenuta si costituiva e resisteva, negando che il credito cambiario fosse stato conglobato in quello derivante dal contratto di apertura di credito e facendo presente di aver inviato al BE, fino a tutto il terzo trimestre 1983, gli estratti conto, mai contestati, relativi a quest'ultimo negozio. Con altro atto di citazione anche ZZ TO 4 proponeva opposizione al precetto di lire 414.464.191, per gli stessi motivi formulati da BE TO. Le due cause erano riunite ed istruite oralmente, e mediante l'espletamento di una con- documentalmente sulenza tecnica. Con sentenza del 12 aprile - 16 maggio 1995, il accoglimentoTribunale di Ravenna, in parziale dell'opposizione, accertava il diritto della B.N.A. di agire esecutivamente nei confronti di BE TO alla data del 31.3.1995 nei limiti della somma di lire 93.286.492 quanto al credito fondato sulla cambiale agraria e nei confronti di BE TO e di BE IN, sempre alla data del 31.3.1995, nei limiti della somma di lire 2.172.984.686 con riferimento al credito fondato sul contratto di finanziamento median- te apertura di credito 31 luglio 1981. - 21 dicembre 1996, la Con sentenza del 18 ottobre Bologna, decidendo Corte di appello di sull'impugnazione di BE TO e BE IN, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accer- tava il diritto della B.N.A. di agire esecutivamente nei confronti di BE TO alla data del 31.3.1995 nei limiti della somma di lire 78.166.166, quanto al credito della cambiale agraria, e confermava nel resto la sentenza impugnata. 5 Osservava la corte di merito, per quanto rileva in questa sede: a) che il primo giudice aveva fondato il pro- prio convincimento sui titoli in forza dei quali erano stati intimati i precetti (cambiale agraria e rogito Raponi) e le sue valutazioni circa la natura di rico- noscimenti di debito di detti titoli e le sue afferma- zioni circa il mancato assolvimento, da parte degli opponenti, dell'onere di provare di avere estinto le obbligazioni da essi risultanti non erano state mini- mamente contestate dagli appellanti;
b) che correttamente il giudice di primo grado non aveva tenuto conto dell'eccezione di disconosci- mento dei documenti prodotti in fotocopia, essendo l'eccezione inammissibile per la sua genericità ed inoltre anche tardiva, non essendo stata proposta nel- la prima risposta successiva alla produzione della do- cumentazione da parte della banca;
c) che non vi era alcun bisogno di spiegare perché la banca avesse indicato nell'atto di precetto la somma di lire 414.464.191, dato che i calcoli della banca erano superati da quelli effettuati dal consu- il quale aveva dato lente e recepiti dal tribunale, operazioni atto che le uniche effettuate sul conto consistite nell'utilizzazione del cre- corrente erano 6 dito aperto e nell'addebito trimestrale delle compe- tenze;
d) che sul capitale dovuto in seguito alla man- cata restituzione della somma mutuata gli interessi erano dovuti non al tasso legale, come sostenuto dagli appellanti, ma nella misura convenzionale ed alle con- dizioni previste nel rogito Raponi. Avverso la sentenza d'appello BE IN e BE TO hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La Banca Nazionale dell'Agricoltura ha resistito con controricorso. Dopo l'udienza di discussione del 1° ottobre 1999, la causa stata rinviata a nuovo ruolo, una prima volta, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 del D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342, e, una seconda vol- ta, all'udienza del 13 aprile 2000, in attesa della decisione da parte della Corte Costituzionale di que- stioni di legittimità costituzionale dell'articolo ci- tato. Entrambe le parti hanno presentato memorie illu- strative. MOTIVI DELLA DECISIONE Eccepisce la controricorrente -- > l'inammissibilità del ricorso per nullità della procu- 7 ra speciale, la quale difetterebbe del requisito di specialità richiesto dagli artt. 83 e 365 c.p.c, in quanto apposta sul margine interno del ricorso, priva di data e di riferimento al giudizio di cassazione. --) L'eccezione non è fondata. La procura apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione о al controricorso, facendo material- mente corpo con l'atto cui inerisce, esprime inequivo- cabilmente il necessario riferimento all'atto stesso;
pertanto, anche se formulata genericamente e senza uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, dall'atto cui la procura è connessa che si desumono i caratteri di specialità ed anteriorità (Cass. 30 marzo 1999 n. 3034; nello stesso senso, Cass. 6 dicembre 2000 n. 15509, 29 aprile 1999 n. 4299; 22 marzo 1999 n. 2659; 13 gennaio 1999 n. 288; Cass. SS.UU. 10 marzo 1998 n. 2642 e 2646). --) Con il primo mezzo d'impugnazione i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 115, 263 c.p.c. e 2712 C.C., nonché violazione degli artt. 1846 e 1852 C.C. e dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. L'estratto conto può costituire un indizio va- lido ai fini del procedimento monitorio, come espres- samente previsto nell'art. 634 c.p.c., ma se vi è op- posizione del debitore e domanda riconvenzionale di 8 rendiconto, questo deve essere reso al debitore con la documentazione originale, se siano contestate le foto- copie. Una consulenza tecnica avrà ragione d'essere solo dopo il deposito del rendiconto, onde non ha ri- lievo, se non indiziario, che l'importo del debito sia stato ritenuto da un consulente. Nella specie dovrebbe escludersi anche il valore indiziario, perché il con- sulente aveva operato su documenti della banca conte- stati (c.t.u., pag. 8 e segg.) e qualificato egli stesso tale documentazione come insufficiente, "spesso inintellegibile". Erroneamente la sentenza impugnata aveva affer- mato che gli opponenti avevano l'onere di provare di avere estinto le obbligazioni risultanti dai titoli e che esse non erano state minimamente contestati dagli avendo i BE negli atti di opposizione appellanti, le somme richieste e domandato il rendi- contestato mento del conto delle operazioni relative ai titoli in forza dei quali erano stati intimati i precetti. La ricognizione di debito del 3 luglio 1981 era anteriore all'utilizzazione della apertura di credito e comprendeva cinque distinte operazioni (due di conto corrente, estinte mediante l'utilizzazione dell'aper- tura di credito;
una, estranea, di lire 139.400.000 per esposizione per contratti di borsa a termine fine 9 luglio 1981 а nome BE TO;
una quarta voce di lire 40.000.000 per cambiale agraria scadente il 31.12.1981, pure diversa dall'apertura di credito;
un residuo debito di 61.170.687 per prestito di migliora- mento concesso dalla Regione a BE TO, prestito che godeva di un particolare contributo della Regione negli interessi, che venivano riscossi dalla banca). I rapporti tra i BE e la banca erano quindi di natura diversa, con importanti conseguenze sia riguardo alla riduzione del debito capitale, sia riguardo agli inte- ressi, onde il conto 3 luglio 1981, pur se prodotto in originale, non giustificava l'affermazione di un debi- to che almeno in parte non esisteva più alla fine del- lo stesso mese e tanto meno al tempo del precetto ed a quello della sentenza di condanna. -) Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata ha premesso: a) che il di- sconoscimento dei documenti prodotti dalla B.N.A. in fotocopia era avvenuto solo in sede di comparsa con- clusionale in primo grado;
b) che le fotocopie delle disposizioni impartite alla banca e sottoscritte dai BE il 31 luglio 1981 (lo stesso giorno in cui era stato stipulato il contratto di apertura di credito in c/c con garanzia ipotecaria di lire 250.000.000) erano state esibite dal legale della banca al consulente il 10 5 aprile 1986, alla presenza di IN BE, che nul- la aveva osservato, e del suo difensore, che né allora né successivamente, quando erano state allegate contestazioniall'elaborato peritale, aveva avanzato di sorta. Secondo la sentenza impugnata, inoltre, l'eccezione di disconoscimento fu generica ed ambigua (non era stato specificato se essa comportasse la ne- gazione dell'autenticità dei documenti originali, pre- supponesse l'alterazione delle copie fotostatiche o la contraffazione delle stesse, tale da comportare l'inesistenza dell'originale). La Corte di appello ha quindi affermato che l'eccezione di disconoscimento, non essendo stata pro- posta nella prima risposta successiva alla produzione della documentazione da parte della B.N.A., non poteva лв integrare un valido motivo di appello, essendosi veri- ficata la decadenza prevista dall'art. 215 c.p.c. ed avendo ormai le fotocopie acquisito lo stesso valore dell'originale. I ricorrenti non hanno lamentato la violazione dell'art. 215 c.p.c. né addotto ragioni per negare la possibilità che potesse applicarsi nella specie la de- cadenza prevista da tale disposizione, ma hanno ri- chiamato una decisione di questa Corte riguardante al- 11 tra ipotesi, nella quale l'eccezione di disconoscimen- to della conformità delle copie agli originali era ritualmente formulata in primo grado, ma non stata presa in considerazione dal giudice, e si poneva il diverso problema (risolto positivamente da questa Cor- te) se la riproposizione nel contesto dell'atto di ap- pello del disconoscimento di conformità delle copie agli originali fosse sufficiente ad evitare la rinunzia implicita sancita dall'art. 346 c.p.c. In mancanza di censure specifiche contro l'appli- cabilità della decadenza prevista dall'art. 215 n. 2 c.p.c., non può essere riconsiderata in questa sede la questione della contestazione delle fotocopie, sicché non rileva nemmeno la circostanza che il disconosci- mento provenga dal sottoscrittore del documento ○ da altri (cfr. Cass. 17 maggio 1999 n. 4791). Le argomentazioni del ricorrente in ordine B all'utilizzabilità dell'estratto solo nel procedimento monitorio ed alla necessità da parte della banca di rendere il conto nel giudizio non sono utilizzabili nel caso in esame, avendo la sentenza impugnata basato la sua decisione su altri presupposti, e cioè sull'importo di una cambiale agraria, sul riconosci- mento di debito del 3.7.1981 e sulle disposizioni im- partite alla banca e sottoscritte dai BE il 31 lu- 12 glio 1981. In particolare, secondo la sentenza impu- gnata: a) tra i debiti riconosciuti figuravano i saldi debitori di due conti correnti di corrispondenza (per lire 68.966.323 e lire 193.596.850); b) il finanzia- mento di lire 250.000.000, da utilizzare sotto forma di apertura di credito in conto corrente, era stato concesso dalla banca all'unico scopo di trasformare i debiti scaduti di cui ai detti saldi debitori in debi- ti a lungo termine;
c) dalle disposizioni del 31 lu- glio 1981 (sottoscritte dai BE) risultava che il finanziamento venne effettivamente utilizzato allo scopo previsto;
d) ulteriore conferma dell'utilizzazione del credito era ricavabile dalla circostanza che i BE non avevano mosso contestazio- ni al momento del ricevimento di una lettera in data 7.9.1983 nella quale la banca richiedeva il pagamento di un credito di lire 373.061.900, facendo riferimento al conto corrente di corrispondenza acceso in occasio- ne del finanziamento. Si tratta di accertamenti e valutazioni in punto di fatto, congruamente motivati da parte del giudice di merito, che non sono censurabili in questa sede, nella quale non possono trovare ingresso le deduzioni dei ricorrenti in ordine al preteso esito di differen- ti rapporti intercorsi tra i medesimi e la banca ed 13 alle conseguenze che ne sarebbero derivate sulla quan- tificazione complessivo del debito nei confronti della banca. --) Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 1283 C.C., violazione degli artt. 1 e 8 delle preleggi e degli artt. 4 e 11 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, nonché violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. L'apertura di credito fu utilizzata in modo istantaneo, essendo stato estinto contemporaneamente l'eguale importo dei due conti correnti. L'enorme au- mento del debito derivò pertanto esclusivamente dal- l'aumento per interessi e commissioni in dipendenza del loro accumulo trimestrale a capitale, previsto nei c. d. usi bancari. In base all'art. 1283 C.C., in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre inte- ressi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempreché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Gli usi bancari sono clausole imposte ai priva- ti e non usi legislativi;
anche se potessero conside- rarsi usi legislativi, consentirebbero l'anatocismo solo per interessi dovuti per almeno sei mesi. 14 Inoltre, secondo i ricorrenti: a) alla domanda giudiziale non può equipararsi il precetto;
b) l'ana- tocismo non si applica ai debiti di valore, quale il risarcimento dei danni, nella specie dovuto a seguito della risoluzione del contratto da parte della banca;
c) quando gli interessi raggiungono la misura del 24%, il debito di valuta diviene un debito di valore;
d) in base all'art. 4 n. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, contenente norme per la trasparenza delle ope- razioni e dei servizi bancari e finanziari, le clauso- le contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte. --) Questo motivo è fondato. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, la clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione лв trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatoci- smo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in confor- 15 mità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predi- sposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il ca- rattere di usi negoziali non quello di usi normativi (Cass. 11 novembre 1999 n. 12507, 30 marzo 1999 n. 3096, 16 marzo 1999 n. 2374). Non assume, quindi, rilievo la circostanza che nella specie vi fosse una specifica previsione con- trattuale in merito al tasso, alla decorrenza ed alla capitalizzazione degli interessi. E' vero che con l'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342 (modifiche al decreto olegislativo 1 settembre 1993 n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è stato stabilito che sono valide ed efficaci le clauso- le relative alla produzione di interessi sugli inte- ressi maturati, contenute nei contratti stipulati an- teriormente alla data di entrata in vigore della deli- bera di cui al comma 2, ma l'art. 25, comma 3, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa Va rinviata ad altra Sezione della Corte d'ap- pello di Bologna che la riesaminerà tenendo conto dei 16 suddetti principi. + Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso ed ac- coglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata, nei limiti dell'accoglimento, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione. 102T 250.000 Così deciso in Roma il 1° febbraio 2001. 100000 Il Cons. est. Il Presidente TOT 350000 Senofonte Dott. Massimo Bonomo Dott. Pellegr тапшо Вучено 0 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile ANDELIERE lleria Depor te Sienioni LIV 2001 NCELLIERE UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 5.1.1.6 2001 Serie 4. al n. 362122 versato S. 3.50000- Тесемост онаибол ее p. li Dirigente Arca Servizi (D.ssa Marta Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Gludizlarl (Dr. MRACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (D.ssa M. Grazia DI FILIPPO) 17