CASS
Sentenza 14 aprile 2023
Sentenza 14 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2023, n. 16013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16013 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR AS nato a [...] il [...] GA AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI SI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16013 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO RO UA e LL LV ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 5/05/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Genova che ha condannato i ricorrenti alla pena di giustizia, in ordine ai reati di ricettazione e falsità in titolo di credito, aggravati dalla circostanza dell'essere stati commessi al fine di eseguire i reati di truffa consumata e tentata. Con un unico motivo eccepiscono la nullità della sentenza impugnata in riferimento all'art. 16 legge n. 15 del 2022 e all'art. 180 cod. proc. pen. per omessa notifica delle conclusioni scritte del Procuratore generale al difensore avv. RD TU, nominato di fiducia in data 8/04/2022, essendo invece state comunicate all'avv. Alessandro Sola, legale in precedenza espressamente revocato. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale RG Morosini, con requisitoria in data 3/02/2023, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Risulta, infatti, che i ricorrenti in data 6/04/2022 ebbero a nominare difensore di fiducia l'avv. TU RD, eleggendo domicilio presso il suo studio e revocando, al contempo, il precedente difensore (avv. Alessandro Sola); risulta altresì che le conclusioni del P.G. c/o la Corte di appello vennero depositate in data 29/04/2022 ed erroneamente comunicate il 04/05/2022 al precedente difensore nelle more revocato. Ciò premesso, va ribadito che, in tema di disciplina emergenziale da COVID- 19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (v.Sez.6, n.10216 del 3/3/2022 rv.283048). Trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio deve ritenersi anche tempestivamente dedotta con l'impugnazione della sentenza a norma dell'art. 180 cod. proc. pen. — essendosi il processo svolto in appello solo in forma cartolare e non potendosi ravvisare né una rinuncia espressa ad avvalersene e né una accettazione degli effetti dell'atto nullo nella mancata deduzione di detta 2 nullità nelle conclusioni scritte, che possono essere depositate dal difensore anche telematicamente entro il quinto giorno antecedente l'udienza, a norma dell'art. 23- bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, trattandosi di nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (v. Sez. 6, n. 7069 dell'8/2/2022, Rv. 282905; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, Rv. 283901 - 01). 2. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso, il 14/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GI SI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16013 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO RO UA e LL LV ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 5/05/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Genova che ha condannato i ricorrenti alla pena di giustizia, in ordine ai reati di ricettazione e falsità in titolo di credito, aggravati dalla circostanza dell'essere stati commessi al fine di eseguire i reati di truffa consumata e tentata. Con un unico motivo eccepiscono la nullità della sentenza impugnata in riferimento all'art. 16 legge n. 15 del 2022 e all'art. 180 cod. proc. pen. per omessa notifica delle conclusioni scritte del Procuratore generale al difensore avv. RD TU, nominato di fiducia in data 8/04/2022, essendo invece state comunicate all'avv. Alessandro Sola, legale in precedenza espressamente revocato. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale RG Morosini, con requisitoria in data 3/02/2023, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Risulta, infatti, che i ricorrenti in data 6/04/2022 ebbero a nominare difensore di fiducia l'avv. TU RD, eleggendo domicilio presso il suo studio e revocando, al contempo, il precedente difensore (avv. Alessandro Sola); risulta altresì che le conclusioni del P.G. c/o la Corte di appello vennero depositate in data 29/04/2022 ed erroneamente comunicate il 04/05/2022 al precedente difensore nelle more revocato. Ciò premesso, va ribadito che, in tema di disciplina emergenziale da COVID- 19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (v.Sez.6, n.10216 del 3/3/2022 rv.283048). Trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio deve ritenersi anche tempestivamente dedotta con l'impugnazione della sentenza a norma dell'art. 180 cod. proc. pen. — essendosi il processo svolto in appello solo in forma cartolare e non potendosi ravvisare né una rinuncia espressa ad avvalersene e né una accettazione degli effetti dell'atto nullo nella mancata deduzione di detta 2 nullità nelle conclusioni scritte, che possono essere depositate dal difensore anche telematicamente entro il quinto giorno antecedente l'udienza, a norma dell'art. 23- bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, trattandosi di nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (v. Sez. 6, n. 7069 dell'8/2/2022, Rv. 282905; Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, Rv. 283901 - 01). 2. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso, il 14/03/2023