Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
Qualora nella relazione di notificazione del decreto di citazione a giudizio di un imputato, che risulti celibe, si attesti la consegna alla moglie convivente, la mancata compiuta indicazione delle generalità del consegnatario preclude la sua identificazione, risolvendosi in tutto nella nullità prevista dall'art. 171, lett. d), cod. proc. pen., da cui deriva l'omessa citazione in giudizio dell'imputato e la conseguente nullità sanzionata dall'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/1999, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Francesco LISCIOTTO Presidente del 02.02.1999
1. Dott. Renato OLIVIERI Consigliere SENTENZA
2. " Enzo COSTANZO " N. 331
3. " Francesco MARZANO " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo Antonio SEPE " N. 19280/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OL PP
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sez. Minorenni, in data 26 marzo 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Francesco Marzano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso
Osserva:
1. Con sentenza del 22 febbraio 1996 del Tribunale per i Minorenni di Napoli, OL PP veniva riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto pluriaggravato (artt. 56, 624, 625, nn. 1 e 2, 61, n. 5, c.p.), commesso il 1^ marzo 1992, e con la diminuente della minore età, ritenuta equivalente alle contestate aggravanti, condannato alla pena di mesi nove di reclusione e L. 500.000 di multa.
Sul gravarne dell'imputato, la Corte di Appello di Napoli, Sez. Minorenni, con sentenza del 26 marzo 1998, confermava l'impugnata sentenza.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, a sostegno dello stesso deducendo tre ordini di motivi.
Col primo motivo si denunzia la nullità della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non legittimo, siccome non documentato, il rappresentato impedimento a comparire del difensore di fiducia.
Col secondo motivo si denunzia la nullità della sentenza sotto altro profilo: deduce il ricorrente che erroneamente i giudici del merito avevano disatteso il motivo di gravame concernente l'omesso avviso all'imputato dell'udienza del 22 febbraio 1996, ritenendo che l'atto fosse stato notificato alla moglie convivente AO, mentre i giudici di primo grado avevano ritenuto che l'atto fosse stato notificato alla madre, laddove dalla documentazione in quella sede prodotta risultava che la madre dell'imputato era deceduta in epoca ben precedente alla data della notifica e che l'imputato medesimo era celibe;
che, peraltro, non erano state indicate dall'ufficiale giudiziario le generalità della persona che aveva ricevuto l'atto notificando, sicché, per entrambe tali circostanze, doveva ritenersi la sussistenza della nullità di cui all'art. 171, lett. b) c.p.p.. Col terzo motivo di doglianza il ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata sotto un ulteriore profilo: deduce, infatti, che erroneamente era stata ritenuta legittima l'ordinanza contumaciale resa all'udienza del 22 febbraio 1996, nella quale era stato rappresentato l'impedimento dell'imputato a comparire perché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altro procedimento, rilevando i giudici del merito la omessa previa comunicazione da parte dell'imputato di tale suo impedimento, non risultante dagli atti;
rileva, altresì, che in analoga circostanza, in una pregressa udienza, il tribunale aveva disposto il rinvio del procedimento.
3.1 Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento:
correttamente i giudici del merito hanno ritenuto non comprovato l'impedimento del difensore, atteso che di tale impedimento, che deve essere "prontamente comunicato", l'interessato è tenuto fornire la relativa prova, per consentire al giudice di valutare la fondatezza dell'addotto impedimento: e tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita, non potendo essa rinvenirsi nelle sole allegazioni al riguardo esplicitate in udienza dal difensore di ufficio.
3.2 Fondati, invece, si appalesano gli altri due motivi di gravame.
L'atto in questione (estratto del verbale di udienza con l'indicazione della udienza di rinvio del 22 febbraio 1996) venne notificato a persona "qualificatasi moglie AO convivente", senza alcuna altra indicazione utile a compiutamente identificare la notificataria;
frutto di mero errore materiale deve ritenersi il riferimento dei primi giudici alla notificataria dell'atto come madre, anziché moglie, dell'imputato. Epperò, dalla documentazione anagrafica prodotta in sede di appello, di epoca successiva a quella di notifica dell'atto in questione, l'imputato (incluso nel nucleo familiare del genitore) risulta celibe, sicché tale risultanza confligge con la qualifica resa al pubblico ufficiale notificante dalla "AO", qualificatasi moglie, togliendo rilevanza accertativa alla qualifica solo dichiarata, non diversamente affrancate le risultanze della certificazione anagrafica da diverse risultanze apprezzate dai giudici del merito. Nè può condividersi il divisamento della Corte territoriale, secondo cui "in ogni caso non risulta dimostrata l'insussistenza del rapporto di convivenza tra il destinatario della notifica ed il consegnatario dell'atto", giacché, se si esclude la sussistenza del dichiarato rapporto di coniugio - di per sè logicamente abilitante a ritenere il rapporto di convivenza la mancata compiuta indicazione del consegnatario dell'atto (nella specie, solo "AO", laddove l'art. 168, 1^ c., c.p.p. prescrive la indicazione delle "generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia", indicazione che deve essere compiutamente sufficiente per la individuazione concreta del notificatario) preclude la sua identificazione, risolvendosi il tutto nella nullità prevista dall'art 171, lett. d), c.p.p., da cui deriva l'omessa citazione in giudizio dell'imputato e la conseguente nullità sanzionata dall'art. 179, 1^ c., c.p.p. (cfr. Cass., Sez. IV, 3.10.1995, n. 10095). Per altro verso (ed in riferimento al terzo motivo di ricorso), deve pur rilevarsi che, in tema di impedimento dell'imputato a comparire, perché sottoposto a misura cautelare personale (nella specie, arresti domiciliari, che sono una forma di custodia cautelare: art. 284, 5^ c., c.p.p.) per procedimento diverso da quello cui si riferisce la citazione a comparire, non può ritenersi normativamente imposto un suo onere di previa e tempestiva comunicazione di tale impedimento: l'art. 486, 5^ c., c.p.p., infatti, richiede che l'impedimento del difensore sia "prontamente comunicato", ma la stessa norma, nei commi 1^ e 3^, per quel che concerne l'imputato, non impone alcun eguale obbligo di tempestiva comunicazione dell'impedimento, subordinando la rilevanza del legittimo assoluto impedimento a comparire alla sola condizione che questo risulti, in effetti, accertato;
sicché rileva il legittimo impedimento dell'imputato a comparire rappresentato dal difensore in limine per essere l'imputato medesimo sottoposto a misura cautelare personale, anche se tale condizione concerne altro procedimento e non risulti dagli atti: il rigetto della istanza di rinvio proposta dal difensore in riferimento a tale impedimento deve, perciò, ritenersi concretizzare la nullità di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p., con conseguente nullità dell'intero giudizio e della sentenza (così anche Cass., Sez. I, 21.1.1998, n. 738). Deve, quindi, annullarsi la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i Minorenni di Napoli.
P.Q.M.
La Corte - IV Sezione penale - annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale per i Minorenni di Napoli.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999