Sentenza 29 gennaio 2009
Massime • 1
È configurabile il reato di discarica non autorizzata o abusiva nel caso di abbandono reiterato di rifiuti anche se il loro deposito abbia durata inferiore ad un anno, in quanto la protrazione del deposito dei rifiuti per un periodo superiore all'anno non individua un elemento costitutivo della fattispecie. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che l'equiparazione del deposito temporaneo protrattosi per oltre un anno alla realizzazione di una discarica, contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, non incide sulla configurabilità del reato di discarica abusiva quando si è in presenza di un abbandono reiterato di rifiuti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2009, n. 9849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9849 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 29/01/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 240
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 28392/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Di Doi Giacomino, difensore di fiducia di AN IO, n. a Villa Santina il 26.7.1948;
avverso la sentenza in data 30.1.2008 della Corte di Appello di Trieste, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Tolmezzo in data 1.2.2007, venne condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste ha confermato la pronuncia di colpevolezza di AN IO in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3, ascrittogli per avere realizzato una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi mediante il ripetuto deposito ed il successivo spianamento di circa 50 mc di materiali provenienti da demolizioni e scavi. La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva contestato, tra l'altro, l'esistenza dell'elemento oggettivo del reato, deducendo che non era stato accertato ne' il quantitativo di materiali depositati, ne' il degrado o l'alterazione permanente dello stato dei luoghi. In ordine al dato quantitativo del materiale scaricato la sentenza impugnata, in particolare, ha affermato che lo stesso doveva ritenersi superiore a quello indicato in contestazione, essendo stato successivamente accertato che i rifiuti asportati dall'imputato dalla predetta area e conferiti in discarica ammontavano a 90 mc..
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico, articolato, mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3, nonché del D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 2 e carenza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Si deduce, in sintesi, che la definizione di discarica contenuta nel D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 2, di cui viene riportato il testo, non è idonea a tratteggiare in modo compiuto i caratteri distintivi della discarica, ne' gli elementi rilevanti per poter qualificare un sito come tale;
che, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha sempre richiesto, ad integrazione di tale definizione, quale elemento costitutivo della fattispecie, che il ripetuto abbandono di rifiuti abbia determinato il degrado dell'area interessata ed un'alterazione permanente dello stato dei luoghi. Si deduce, quindi, che nel caso in esame il deposito dei rifiuti, peraltro di entità non rilevante, era stato effettuato all'interno di due vasche di cemento di modeste dimensioni, sicché nella specie doveva escludersi l'esistenza del degrado dell'area interessata o un'alterazione permanente dello stato dei luoghi.
Si osserva inoltre che ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2003, citato art. 2 costituisce discarica qualsiasi area in cui i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Si deduce, quindi, che, secondo l'accertamento contenuto in sentenza il fatto si è verificato nel mese di agosto del 2004, mentre non è stato affatto accertato il protrarsi del deposito per oltre un anno;
che inoltre la mera condotta, concretatasi nel depositare i rifiuti, costituisce un illecito amministrativo, non essendo stata posta in essere, nel caso in esame, da un'impresa o ente, bensì da una persona fisica.
Si deduce, infine, che secondo la sentenza impugnata doveva ravvisarsi il degrado dell'area interessata dal deposito dei rifiuti, essendo stati quantificati questi ultimi in 90 mc. sulla base di quanto indicato in una fattura esibita dall'imputato; che sul punto la corte territoriale ha valorizzato un elemento di valutazione meramente induttivo in contrasto con il dato risultante dall'accertamento contenuto nel verbale di sequestro e nello steso capo di imputazione.
Il ricorso non è fondato.
Ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, comma 1, lett. g), costituisce "discarica: (l')area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna ai luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".
È stato inoltre reiteratamente affermato da questa Suprema Corte sul punto che, ai fini della configurazione di una discarica, occorre, oltre all'accumulo più o meno sistematico di rifiuti nella area in cui vengono versati, anche il degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione (sez. 3^, 17.6.2004 n. 27296, MicheJetti, RV 229062; sez. 3^, 20.2.2002 n. 6796, RV 221166). Orbene, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto sussistente, nel caso in esame, la realizzazione di una discarica da parte dell'imputato, essendo stato accertato, oltre al deposito reiterato di rifiuti provenienti da demolizioni e scavi, l'esistenza del degrado e dell'alterazione, più o meno permanente, dello stato dei luoghi, con valutazione di fatto fondata sull'accertamento del rilevante quantitativo di rifiuti accumulati e, quindi, su un'adeguata motivazione.
Con riferimento agli ulteriori rilievi del ricorrente in ordine al mancato accertamento che il deposito dei rifiuti si fosse protratto per più di un anno va osservato che la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 2, alla quale si riferisce la deduzione, è evidentemente di chiusura, nel senso che equipara il deposito temporaneo, espressamente citato dalla norma, alla realizzazione di una discarica, allorché lo stesso deposito temporaneo si protragga per oltre un anno, ma non individua affatto un elemento costitutivo della fattispecie, poiché, se ricorre l'ipotesi dell'abbandono reiterato di rifiuti e non del deposito temporaneo, si versa in ogni caso nella fattispecie della realizzazione di una discarica abusiva. Inoltre la definitività dell'abbandono dei predetti rifiuti da parte dell'imputato, nel caso in esame, è stata desunta, con argomentazione immune da vizi logici, dall'accertamento di fatto che lo stesso imputato provvedeva a spianare con una ruspa i rifiuti che aveva scaricato.
La bonifica dello stato dei luoghi, peraltro, è stata eseguita dall'imputato solo dopo l'accertamento del fatto e la relativa contestazione.
Quanto alla censura relativa alla qualità dell'imputato va rilevato che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3, (ed attualmente di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3) non è reato proprio e, peraltro, la sentenza ha accertato che il AN è esercente di un'impresa che opera nel ramo dell'edilizia. L'ultima censura in ordine all'accertamento dell'effettivo quantitativo di rifiuti abbandonati nel sito di cui si tratta costituisce una mera contestazione in punto di fatto del predetto accertamento di merito, che è fondato su una valutazione delle risultanze processuali immune da vizi logici.
Detta censura è, pertanto, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 29 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2009