Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA02 9 39 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LavoroSEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 7997/00 + Consigliere Cron.6672 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.11/06/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: ES GI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato 1 SALVATORE CABIBBO e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ASL - AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO, in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELtempore, 2002 VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato FABIO 2724 LORENZONI, che lo rappresenta e difende unitamente -1- adwans Paladine mi all'avvocato ALDO TRAVI giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 402/99 del Tribunale di VARESE, depositata il 10/09/99 R.G. N. 889/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de l 11/06/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato LORENZONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Varese del 5/8/98 ES Ambrogio conveniva in giudizio la ASL di Varese e proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Varese, con cui era stata rigettata la sua domanda di assistenza indiretta, per rimborso delle spese ospedaliere per un ricovero presso l'ospedale di Lugano in data 1/11/95, per trauma cranico da caduta accidentale dalla bicicletta, con frattura occipitale ed ematoma epidurale. La ASL resisteva al gravame e proponeva appello incidentale per le spese ed il Tribunale, con sentenza del25/3 10/9/99, confermava la decisione, sul rilievo che, “oltre alla non sussistenza di condizioni economiche di bisogno", il diritto soggettivo alla salute era tutelabile nei limiti delle norme che lo disciplinavano. Per le prestazioni sanitarie all'estero non sussisteva il diritto all'incondizionato rimborso delle spese, anche per evidenti ragioni di bilancio legate all'imponenza del fenomeno turistico. La Corte costituzionale, con varie pronunce (fra le tante 1990 n. 455 e 1995 n. 416), aveva ribadito il principio che, fermo restando il diritto primario alla tutela della salute, competeva al legislatore ordinario operare il bilanciamento degli interessi tutelati da tale diritto, con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontrava in relazione alle risorse finanziarie (ord. N. 40 del 31/1/91). Nella specie, l'escursionista ES, in gita turistica con un gruppo di amici a Lugano, si infortunò per una caduta accidentale e venne soccorso e ricoverato per trauma cranico presso l'ospedale regionale di quella città, dove gli furono prestate le cure del caso, fino al trasferimento presso l'Ospedale di Circolo di Varese. La legge n. 595/85, all'art. 3, stabiliva che le prestazioni sanitarie erano erogate in forma diretta dalle strutture pubbliche o convenzionate e che le Regioni stabilivano quali prestazioni potessero essere erogate in forma indiretta;
con decreto del Ministero della Sanità “sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia": requisito indeclinabile per il rimborso era quindi la necessità di accedere a "centri di altissima specializzazione". Il ES fu ricoverato in via d'urgenza per una patologia acuta, che non richiedeva certamente il ricorso a strutture di altissima specializzazione, quale sicuramente non era l'ospedale cantonale di Lugano, presso il quale aveva ricevuto le cure che avrebbe potuto avere in un ospedale italiano. Il ricorrente, quindi, non aveva diritto al trattamento di assistenza indiretta e al rimborso delle spese sostenute. La sentenza, quindi, doveva essere confermata anche in relazione alla compensazione delle spese di lite. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il ES, fondato su un solo, articolato, motivo, illustrato con memoria, Resiste la ASL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 77 L. n. 833 del 23/12/78, 1 e 2 DPR n. 618 del 31/7/80, 5 L. n. 595 del 2 23/10/85, nonché omessa ed illogica motivazione (art. 360, commi 3 e 5,CPC),deduce il ricorrente che il Tribunale ha deciso la controversia sulla base della L. n. 595/85 non applicabile alla fattispecie, che invece è disciplinata dal DPR n. 618 del 31/7/80. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 309/99, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 37 L. n. 833/78 e le2 DPR n. 618/80 per violazione dell'art. 32 Cost., nella parte in cui negano qualsiasi forma di assistenza sanitaria ai cittadini all'estero che versino in disagiate condizioni economiche in relazione alla maggiore o minore onerosità della cura. La ricerca di questi elementi non è stata minimamente fatta dal Tribunale. accomunato fattispecieLa sentenza impugnata ha completamente diverse sotto il profilo sia dei costi, quale elemento presuntivo di floridezza economica, che dei rischi, rilevanti e sempre elettivi. Evidente infatti è la differenza fra chi con poveri mezzi fa una escursione estiva e chi invece intraprende un costoso viaggio in paesi lontani. La sentenza, quindi, è censurabile sotto il profilo del difetto di motivazione e quindi deve essere cassata. Il ricorso è infondato. La Corte costituzionale, con sentenza n. 309 del 16/7/99, ha in effetti dichiarato che “sono illegittimi -per contrasto con l'art. 32 Cost. l'art. 37 L. 23/12/78 n. 833 ed 1 e 2 DPR 31/7/80 n. 618, nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero, non appartengono alle categorie indicate nell'art. 2 del medesimo decreto e versano in disagiate condizioni 3 economiche, non prevedono forme di assistenza sanitaria gratuita da stabilirsi dal legislatore". Ciò però non è sufficiente per l'accoglimento del ricorso, perché il giudice del riesame ha già effettuato la valutazione di merito in ordine alla "non ricorrenza (nel caso di specie) di condizioni economiche di bisogno". Questo accertamento di fatto non è stato censurato dal ricorrente, il quale non dice come e quando avrebbe eventualmente fornito la prova del contrario, che sarebbe stata trascurata o male valutata dal giudice di merito. Peraltro la censura sul punto non è ammissibile e decisiva, perché investe una questione di fatto che non può essere proposta per la prima volta in questa sede, ed è anche generica perché le considerazioni sulla necessità di rilevanti mezzi solo per viaggi di piacere in paesi lontani sono irrilevanti, non essendo idonee a dimostrare che versi in stato di bisogno la persona che effettua una breve vacanza, 0 una escursione domenicale oltre confine. Nessun'altra censura viene mossa e quindi il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 11 giugno 2002 CONSIGLIERE EST.ZIL CONS IL/PRESIDENTE,Maiorano Treske ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL CANCELLIERE REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 5334 Depositate in Cancelleria 28 FEB. 2003 ogai ANCELLIERE