Versione
2 febbraio 2013
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13 febbraio 2019
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Art. 27. L'assemblea 1. L'assemblea e' costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, e' convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere piu' anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonche' per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalita' nello stesso stabilite.
4. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. ((12)) 5. Il consiglio delibera altresi' la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 , ha disposto (con l'art. 11-quinquies, comma 2) che "Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , si svolge entro il mese di luglio 2019".
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, e' convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere piu' anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonche' per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalita' nello stesso stabilite.
4. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza. ((12)) 5. Il consiglio delibera altresi' la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 , ha disposto (con l'art. 11-quinquies, comma 2) che "Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 , si svolge entro il mese di luglio 2019".
Commentario • 1
- 1. Decreto semplificazioni: le novità su blockchain, web-tax, agenda digitale, elezioni forensiAccesso limitatoClaudia Morelli · https://www.altalex.com/ · 31 gennaio 2019 · 8.963847
Giurisprudenza • 19
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2021, n. 3991Provvedimento: […] Sul punto, è sufficiente osservare che l'iscrizione dell'avv. Calabrese nell'elenco speciale degli avvocati, annesso all'albo professionale, sia una circostanza incontestata. Nel corso di questo grado di giudizio, CP_11 non ha mai inteso negare che l'avv. Calabrese sia un dipendente della G_ iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 27 della legge n. 247/2012. Addirittura, nella conclusionale depositata in data 25.7.2018, a seguito della prima rimessione della causa in decisione, la difesa di CP_11 affermava testualmente “L'Avv. Calabrese è iscritto nell'albo degli Avvocati, sezione speciale, solo in quanto addetto al servizio avvocatura della G_ ”.Leggi di più...
- assicurazione responsabilità civile·
- giudicato esterno·
- claims made·
- manleva assicurativa·
- art. 1322 c.c.·
- inoperatività copertura assicurativa·
- interesse ad agire·
- art. 2909 c.c.·
- responsabilità sanitaria·
- validità clausole contrattuali