Sentenza 18 gennaio 2002
Massime • 2
Nell'opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale, il terzo opponente, ancorché l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non può provare con testimoni la proprietà sui beni pignorati nella casa o nell'azienda dell'esecutato, giacché, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973, la relativa dimostrazione esige l'atto pubblico, la sentenza passata in giudicato o la scrittura privata autenticata di data certa anteriore alla consegna del ruolo dell'esattore.
In caso di opposizione di terzo avverso il pignoramento eseguito contro una società (nella specie, a r.l. ), quando detto atto esecutivo venga effettuato in un luogo che oltre ad essere la residenza del terzo sia anche luogo di appartenenza della società debitrice, che ivi svolga la sua normale attività amministrativa con l'arredo di ufficio indispensabile, non merita censura in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che, in virtù dello stabile rapporto di fatto tra il debitore e detto luogo di sua appartenenza in comune con altri, ritenga sussistente la condizione di proprietà, in capo allo stesso debitore, di quei beni per i quali il diritto , oltre che conclamato dalla presunzione di possesso, è reso altresì verosimile dalla reale destinazione all'attività esercitata.
Commentari • 3
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1) La fattispecie. La sentenza del Tribunale di Milano n. 8831 del 5.07.2010, in calce riportata, definisce il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. introdotto da tre soggetti che affermavano di essere proprietari di alcuni beni mobili pignorati ad un'associazione. Tale decisione fornisce l'occasione per redigere alcuni brevi appunti circa i criteri di ripartizione dell'onere della prova (che vengono puntualmente applicati dalla sentenza milanese) in tema di opposizione di terzo, ed in quale ipotesi debba trovare applicazione l'art. 621 c.p.c. Quest'ultima norma, come è noto, stabilisce che “il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2002, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARLO FELICE 101, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE VICINANZA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONCESSIONARIO SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI,COMMISSARIO GOVERNATIVO BANCO DI NAPOLI Sp.A, in persona del legale rappresentante dott. Adriano Gaito, elettivamente domiciliato in ROMA PZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO RICCIO, difeso dall'avvocato ANTONIO PELLECCHIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
OL SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1786/99 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione IV CIVILE emessa il 9/6/1999, depositata il 14/07/99;
RG.2494/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato ANTONIO PELLECCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.4.1995 il Concessionario del Servizio della riscossione dei tributi della provincia di Napoli, Commissario Governativo Banco di Napoli spa, procedeva a pignoramento mobiliare in danno della società LO IN s.r.l., debitrice di imposta per oltre sette milioni.
Con ricorso in data 24.5.1995 IN LO proponeva opposizione di terzo alla esecuzione ex art. 619 c.p.c., assumendo che i beni pignorati erano di sua proprietà.
Il Pretore di Napoli nella qualità di giudice della esecuzione, previa revoca del provvedimento interinale di sospensione della esecuzione emesso "inaudita altera parte", assegnava alle parti termine perentorio per riassumere il giudizio innanzi al tribunale della stessa città, giudice competente, che, all'esito del giudizio introdotto dall'opponente con citazione del 25.9.1995 nei confronti del creditore procedente e della società esecutata, nella contumacia di quest'ultima, con sentenza pubblicata il giorno 11.6.1998, rigettava la opposizione e compensava interamente tra le parti le spese processuali.
Sulla impugnazione del soccombente, la Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 14 luglio 1999, rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado a favore del costituito Concessionario del Servizio Riscossione tributi, essendo rimasta contumace anche in secondo grado la società debitrice. I giudici di appello consideravano che l'opponente avrebbe dovuto dimostrare con scrittura di data certa anteriore al pignoramento di avere acquistato i beni mobili pignorati, rinvenuti dall'ufficiale giudiziario in luogo di appartenenza della società, costituente anche la residenza dello stesso opponente. L'appartenenza al debitore pignorato del suddetto luogo veniva ricavata dal fatto che l'accertamento relativo al tributo era stato eseguito alla via Pascale n. 23, ove la società occupava un'area destinata ad esposizione e vendita di autoveicoli ed ove, in occasione del pignoramento, il procedente ufficiale giudiziario aveva rinvenuto libri contabili e documentazione varia.
La Corte di merito rilevava, inoltre, che il compendio pignorato era costituito tutto da beni normalmente destinati all'arredamento di un ufficio e non ammetteva le richieste consulenza tecnica di ufficio e la prova orale, entrambe dirette a verificare che il pignoramento era stato effettuato nell'abitazione dell'opponente. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso IN LO, che affida la impugnazione a quattro mezzi di doglianza, cui resiste con controricorso il Concessionario del Servizio della riscossione tributi, che, preliminarmente, eccepisce la inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura al difensore. Non ha svolto difese la intimata società Sollauto srl. Il resistente Concessionario ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva la Corte che non ha pregio la eccezione di inammissibilità del ricorso, che il resiste propone sotto il profilo del difetto di specialità della procura al difensore, in quanto quella rilasciata a margine dell'atto di impugnazione, siccome riferita "a tutti i gradi e stati" del giudizio e contemplando essa facoltà (transigere, conciliare, chiamare in causa terzi, spiegare domanda riconvenzionale, formulare domande autonome verso terzi) non compatibili con il giudizio di legittimità, non sarebbe stata formulata con specifico riguardo al giudizio di legittimità, nella consapevolezza del suo oggetto e delle sue finalità. Costituisce, infatti, principio ormai pacifico che il mandato apposto a margine o in calce del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra, per la sua validità, alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale la impugnazione si rivolge.
La specialità del mandato è con certezza deducibile sempre che dal relativo testo - siccome è dato ricavare nella specie- sia possibile evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità. Il che accade quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevante l'uso di formule (del tipo di quelle evidenziate nella specie) normalmente adottate per il giudizio di merito.
Con il primo motivo di impugnazione - deducendo, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della impugnata sentenza per omesso esame del merito e della posizione processuale di una parte del giudizio- il ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe integralmente ignorato l'esistenza della società Sollauto srl convenuta in giudizio, che non risultava indicata nella sentenza contestata.
La censura non può essere accolta.
Premesso che la sentenza impugnata, nel rituale contraddittorio dei litisconsorti necessari, non ha affatto ignorato la posizione processuale della società debitrice, per la quale ha espressamente valutato la questione relativa al pignoramento in luogo di sua appartenenza, rileva questa Corte, per il resto, che non costituisce motivo di nullità della sentenza la mancata indicazione, nella intestazione, del nome di una delle parti, che nel complesso dell'atto risulti con chiarezza identificata, potendo alla omissione ovviarsi con la procedura ex art. 287 c.p.c. Con il secondo motivo di impugnazione - denunciando la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 619 e 513 c.p.c.- il ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che esso istante doveva fornire la prova della proprietà dei beni, i quali erano stati rinvenuti nella sua abitazione e non nel luogo di appartenenza o coappartenenza del debitore esecutato.
Con il terzo motivo del ricorso - deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 2727 e 2728 cod.civ.- assume il ricorrente che, operando a suo favore la presunzione di proprietà dei mobili rinvenuti nella sua abitazione, era onere del creditore procedente dimostrare che i beni medesimi appartenevano alla società debitrice. I due mezzi di doglianza - che vanno esaminati congiuntamente in quanto essi costituiscono i due profili di un'unica censura- non sono fondati.
Essi, infatti, presuppongono che il pignoramento sia avvenuto in un luogo di esclusiva appartenenza o abitazione del terzo opponente, circostanza questa che il giudice di merito ha decisamente escluso (con argomentata motivazione, contro la quale il ricorrente non muove censura ex art. 360 n. 5 c.p.c.), accertando, invece, che i luoghi, ove ebbe ad accedere l'ufficiale giudiziario, costituivano luoghi di appartenenza della società debitrice, oltre che la residenza del terzo opponente IN LO, e che i beni ivi pignorati erano rappresentati tutti da materiale di arredamento di ufficio.
In tale situazione, nella quale il luogo di pignoramento costituisce, oltre che la residenza del terzo, anche luogo di appartenenza di società debitrice, che ivi svolge la sua normale attività amministrativa con l'arredo di ufficio indispensabile, non merita censura la valutazione del giudice di merito che, in virtù dello stabile rapporto di fatto tra il debitore e detto luogo di sua appartenenza in comune con altri, ritenga sussistente la condizione di proprietà, in capo allo stesso debitore, di quei beni per i quali il diritto, oltre che conclamato dalla presunzione di possesso, è reso, altresì, verosimile dalla reale destinazione all'attività esercitata.
Infondato, infine, è anche l'ultimo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la violazione della norma di cui all'art. 621 c.p.c. nonché la omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte di merito aveva rigettato la sua richiesta di prova orale ed aveva omesso di motivare circa l'altra sua istanza di ammissione di consulenza tecnica.
Il giudice di appello, infatti, ha espressamente chiarito che la consulenza tecnica di ufficio appariva ininfluente, perché in contrasto con le oggettive risultanze dei documenti acquisiti, e, quanto alla richiesta prova orale, ne ha dichiarato la inammissibilità.
La valutazione di ininfluenza della consulenza tecnica non è censurabile in questa sede;
il rifiuto della prova orale è coerente con il principio (da ultimo: Cass. n. 4231/98; Cass. n. 4417/96) secondo cui la norma dell'art. 621 c.p.c. non è applicabile nella opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale, nella quale l'opponente, ancorché l'esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non può provare con testimoni la proprietà dei beni pignorati, giacché, ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973, la relativa dimostrazione esige l'atto pubblico, la sentenza passata in giudicato o la scrittura privata autenticata di data certa anteriore alla consegna del ruolo all'esattore. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in lire 280.000 (euro 144,61) oltre lire 2.000.000 (duemilioni) per onorari (pari ad euro 1.032,91). Roma, 21 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2002.