Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
Sono armi improprie, ex art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975, gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere usati per l'offesa alla persona. Ne deriva che anche un pezzo di legno, se usato in un contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere e rileva ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 582, comma secondo, cod. pen., in quanto quel che rileva, a tal fine, non è la forma dell'oggetto utilizzato per offendere ma la destinazione funzionale di esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2008, n. 28622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28622 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 28/05/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 754
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 027612/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) NE SABINO, N. IL 04/11/1969;
avverso SENTENZA del 14/02/2007 GIUDICE DI PACE di FABRIANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Il PG presso la Corte di appello di Ancona ricorre avverso sentenza del GdP di Fabriano del 14.2.2007 con la quale è stato dichiarato NDP per remissione di querela nei confronti di NE IN per essere il reato estinto per remissione di querela.
Deduce violazione di legge.
In data 22.5.2008 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse di Iacobone, con la quale si rileva che, nel capo di imputazione, si addebita al predetto di aver aggredito il suo avversario, non con un bastone, ma con un "pezzo di legno". L'aggravante dunque non sussiste e il reato non è perseguibile di ufficio.
Il ricorso è fondato atteso che dalla stessa contestazione si rileva la sussistenza dell'aggravante che rende il reato perseguibile di ufficio.
Invero sono da ritenere armi, sia pure improprie, ex L. n. 110 del 1975, art. 4, gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che,
in particolari circostanze di tempo e di luogo, possono essere usati per l'offesa alla persona.
Ne consegue che anche un bastone se usato in un contesto aggressivo, diventa uno strumento atto ad offendere e costituisce, pertanto, arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 585 c.p., comma 2 (ASN 200011972-RV 218572- ASN 199813542-RV 212056).
Nè la valutazione può esser diversa in quanto l'imputato adoperò un "pezzo di legno", atteso che quel che rileva non è la forma dell'oggetto utilizzato per offendere, ma la destinazione funzionale del predetto oggetto, con la conseguenza che se la PO fu colpita con un pezzo di legno (e non con le nude mani) l'aggravante comunque sussiste.
Ne consegue: a) che il reato era perseguibile di ufficio, b) che la competenza spettava al Tribunale e non al GdP.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al competente PM (Ancona) per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al PM presso il Tribunale di Ancona per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008