Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2004, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO EN - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 01/02/5986 proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
AR IN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 21/01 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 12/04/01 R.G.N. 8/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DE NOTARIIS GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore del lavoro di Campobasso, con sentenza n. 490/96, ha dichiarato improponibile, per omesso esperimento della procedura amministrativa, la domanda di AR ST, rappresentata dagli esercenti la potestà genitori AS EN e CE DD, volta ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. La sentenza del Tribunale di Campobasso n. 21/97, confermativa di quella pretorile, è stata cassata da questa Corte con sentenza n. 7767/2000, la quale ha statuito che erroneamente il giudice di secondo grado ha ritenuto non formulata istanza in sede amministrativa per la concessione dell'indennità di accompagnamento, poiché, sebbene i genitori della ricorrente avessero chiesto l'accertamento dell'invalidità e la corresponsione dei benefici previsti per gli invalidi civili, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque riconoscere l'indennità di accompagnamento, la quale spetta automaticamente ove venga accertato che l'interessato sia sordomuto minore di anni 18 non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Il Tribunale di L'Aquila, giudice del rinvio, con sentenza 4/12 aprile 2001 n. 21, ha condannato il Ministero dell'Interno a corrispondere a AR ST l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 2/2/1987 al 31.10.1992, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dall'art. 16 L. 412/1991;
ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite, ritenendo sussistere giusti motivi costituiti dal mutamento giurisprudenziale intervenuto con la pronunzia di rinvio.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il Ministero dell'Interno, costituendosi nel giudizio di primo grado, non ha specificamente contestato l'assenza dei requisiti per la concessione del beneficio. I requisiti fisici del resto sono stati riconosciuti sussistenti in sede amministrativa e sono stati attribuiti i benefici previsti dalla L. 289/1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la AR, con due motivi.
Il Ministero intimato si è costituito con controricorso, resistendo, e proponendo ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Si deve preliminarmente dichiarare inammissibile il controricorso, contenente ricorso incidentale del Ministero dell'Interno, perché notificato oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 371 c.p.c.. Nè sussistono le cause di nullità del ricorso principale OT (l'atto notificato sarebbe privo di firma, e così pure l'autentica della procura), perché dal contesto dell'atto si desume che i segni di firma apposti sono riferibili alle persone legittimate. Con il primo motivo di ricorso principale la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e mancanza di motivazione, si duole che il giudice del rinvio abbia limitato l'accoglimento della domanda al 31.10.1992, in mancanza del verificarsi di una causa che abbia comportato la perdita del beneficio.
Il motivo è fondato.
L'accertamento dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione della indennità di accompagnamento non consente al giudice del merito di stabilire un termine finale per il beneficio, almenoché il ministero competente non fornisca la prova, o non risulti comunque accertato in causa, un successivo miglioramento delle condizioni sanitarie tale da non comportare più il godimento del beneficio.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., si duole della integrale compensazione delle spese di quattro gradi del giudizio, motivata con un mutamento di giurisprudenza in realtà inesistente. Anche tale motivo è fondato, perché il giudice d'appello ha motivato la compensazione delle spese processuali con un mutamento di giurisprudenza in realtà inesistente.
Il ricorso va pertanto accolto.
Sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 c.p.c., come modificato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito, eliminando il limite temporale del 31.10.1992 e provvedendo sulle spese processuali, limitatamente al grado di appello.
P.Q.M.
la Corte:
riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'Interno a corrispondere a AR ST la indennità di accompagnamento dal 2.2.1987. Condanna il Ministero dell'Interno a pagare le spese e gli onorari del grado di appello liquidate complessivamente in Euro 1.500, nonché quelle del presente giudizio liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 2.000 per onorari di avvocato. Dichiara inammissibile il controricorso e ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 26 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004