Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2002, n. 10791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10791 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN. IN NOME DEL OPOR ALIANODIE /0 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto A 5 SEZIONE PRIMA CIVILE L L E 7 D 1 3 . posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . M T R 7 6 A ' 9 L ott. Angelo GRIECO Presidente L R.G.N. 8929/99 5 E - 3 D Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 20382 I E S G N G E E S L I A CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Walter Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 22/01/02 SPAGNA MUSSO Rel. ConsigliereDott. Bruno ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO DI POTENZA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RT IC;
- intimato avverso la sentenza n. 8/98 del Pretore di LAGONEGRO, depositata il 23/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 22/01/2002 dal Consigliere Dott. Bruno 2002 udienza del 165 SPAGNA MUSSO;
-1- udito il P.M. in persona del Generale Dott. Marco PIVETTI l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per Svolgimento del processo OR IC, con ricorso in data 28-7-1997, ex art. 22 della 1. n. 689/81, proponeva opposi- zione innanzi al Pretore di Lagonegro avverso l'ordinanza-ingiunzione (notificatagli il 21-7-1997) con cui il Prefetto di Potenza gli aveva comminato la sanzione amministrativa di £ 1.088.300 per la violazione dell'art. 142, 9° comma, C.d.S. (superamento dei limiti di velocità, a bordo della propria autovettura in località del Comune di Nemoli, accertato mediante autovelox). Deduceva l'opponente, in particolare, l'omessa notifica del verbale di accertamento, in quanto atto autonomo e distinto da quello della contestazione, nonché l'insufficiente motivazione dell'ordinanza in questio- ne. Con la decisione in esame, l'adito Pretore, costituitasi la Prefettura di Potenza, accoglieva l'opposizione, con conseguente annullamento dell'ordinanza in questione. Affermava, in particola- re, il Pretore: a) l'illegittimità dell'ordinanza per violazione dell'art. 3 della 1. n. 241/90 (omessa motivazione); b) l'illegittimità dell'ordinanza per violazione dell'art. 385, 3° comma, del Regola- mento di attuazione del C.d.S., per omessa sottoscrizione del verbale di contestazione da parte degli agenti accertatori;
c) l'illegittimità dell'ordinanza per omessa notifica del verbale di accertamento separatamente dal verbale di contestazione;
d) l'illegittimità dell'ordinanza per irrituale contesta- zione dell'infrazione in quanto non immediata. Ricorre per cassazione, con un unico articolato motivo, la Prefettura;
non ha svolto attività difensiva l'intimato. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; defl'art. 22 e 23 1. n. 689/81; degli artt. 200 e 201 del C.d.S. e degli artt. 384 e 385 del Regolamento del C.d.S. in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.. Si sostiene, in proposito, che quanto affermato dal Pretore è “erroneo, illogico ed infondato", ponendosi apertamente in contrasto con la consoli- data giurisprudenza della Corte di legittimità; inoltre, che quanto detto circa il suesposto punto b) è frutto di rilievi di ufficio dello stesso Pretore, indipendentemente dai motivi dell'opposizione. Il ricorso è fondato. Deve, preliminarmente, rilevarsi che fortemente censurabili sono le asserzioni contenute nell'impugnata decisione in ordine alla esigenza della sottoscrizione del verbale di contestazione da parte dello stesso agente che ha proceduto al rilevamento in quanto pronunciate, con violazione dell'art. 112 c.p.c., ultra petita, vale a dire indipendentemente dai motivi addotti dall'opponente. In proposito va rilevato che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il c.d. principio della do- manda deve trovare applicazione anche in sede di giudizio di opposizione a sanzione amministrati- va. Quanto ai punti soprariportati alle lettere a), c) e d) dell'impugnata decisione deve osservarsi: non vi è difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione allorché il Prefetto motivi la stessa con riferi- mento, per relationem a quanto contenuto nel verbale di accertamento, in particolare, alle dichiara- zioni e deduzioni “difensive" del contravvenzionato, anche in considerazione della possibilità della riproposizione di tali deduzioni nel giudizio di opposizione dinnanzi al Pretore. Non vi è, inoltre, alcuna norma del C.d.S. e del Regolamento di attuazione che preveda nella disci- plina del procedimento sanzionatorio in questione la necessità della duplice notificazione di un ver- bale di accertamento e di un verbale di contestazione;
dal coordinamento tra gli artt. 200 e 201 del C.d.S. e gli artt. 384 e 385 del Regolamento si ricava che la contestazione può essere immediata o differita e che in detti casi il relativo verbale viene, rispettivamente, consegnato al trasgressore o notificato allo stesso. Ormai consolidato, infine, è l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 8528/2001 m. 547632), in ordine alla contestazione della violazione delle norme del Codice della Strada sui limiti di velocità accertata mediante autovelox, nel senso che non si configura un obbligo imprescindibile dei verbalizzanti in ordine alla contestazione immediata della contravvenzione in questione, non potendosi, tra l'altro, censurare in sede di giudizio di opposizione l'organizzazione del "servizio" in ordine alla scelta dei mezzi di rilevazione ed alle modalità di quest'ultima. RG 8929/99 Sussistendo i presupposti ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti, si dispone la cassazione dell'impugnata decisione con conseguente decisione nel merito e rigetto dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e. decidendo nel merito, rigetta l'opposizione. Condanna l'intimato al pagamento delle spese dell'intero giudizio che si liquidano in complessivi Euro 973,73 di cui per il primo grado Euro 500,00 per onorario Euro 50,00 per spese, Euro 120,00 per diritti e per la presente fase Euro 303,73. di cui Euro 300,00 per onorario. In Roma, il 22.1.2002. II Presidente L'estensore B-42 IL CANCELLE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria Di Nuzzo 23 LUG. 2002 Flame Di Oggi, IL CANCELLIERF Maria Di Nuzzo