Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2003, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
O L L O B E SUV. LEOW- E ) N E O C TI GOFFREDO A A 4 P VIA ARGIRON R 7 I T 3 . S I D N G E E 701TZ - BAM 1 R IC A D D -004 11 / 0 3 IU E REPU T G N E E S T E .N T R T A IS ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARBONE- Primo Presidente f.f. - R.G.N. 27072/01Dott. Vincenzo GENGHINI- Presidente di sezione- Cron. 748 Dott. Massimo Dott. Vincenzo PROTO -- Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Roberto PREDEN Ud.14/11/02 NAPOLETANO -- Consigliere Dott. Giandonato - VARRONE -· Consigliere Dott. Michele ConsigliereDott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in PIAZZA DELL'ORO 3, presso lo studio ROMA, dell'avvocato CHIARA RICCI (Delegazione Romana della Regione stessa), rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, SABINA DI LECCE, giusta delega a 2002 margine del ricorso;
1538 ricorrente -1- contro elettivamente domiciliato in MASTROTOTARO CATALDO, ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato LEONARDO GOFFREDO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente C avverso la sentenza n. 2566/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 24/08/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo, dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Trasmissione degli atti alla Prima Sezione civile per l'ulteriore corso. -2- Con atto notificato il 5 giugno 1999 AL ST conveniva davanti al Giudice di pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo per calamità atmosferiche relativo all'anno 1987, in base alle previsioni della legge Regione Puglia 11 aprile 1979 n. 19 e 10 dicembre 1982 n. 38. La Regione Puglia, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del Comune di Corato e della Provincia di Bari, ai quali per legge era stata delegata l'istruttoria conclusasi con esito favorevole per l'attore, о comunque il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti di tali enti. Con sentenza in data 24 agosto 2000 il Giudice di pace di Bari accoglieva la domanda, ritenendo, per quanto in questa sede interessa, che a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria, delegata dalla legge Regione Puglia 10 dicembre 1982 n. 38 ai Comuni ed alle Province, sorge per il titolare di azienda agricola che abbia subito danni per calamità atmosferiche il diritto soggettivo al pagamento del contributo previsto dalla normativa in materia. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, con tre motivi, illustrati da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia deduce che la delibera della Giunta provinciale di Bari n. 1357/89, contrariamente a quanto sarebbe stato affermato dal Giudice di pace, non avrebbe riconosciuto il diritto dell'attore alla corresponsione del contributo per cui è causa, ma avrebbe subordinato la concessione di tale contributo al verificarsi di alcune condizioni. La doglianza è infondata. La delibera in questione, infatti, secondo quanto risulta dallo stesso ricorso, avrebbe subordinato del contributo allala sola corresponsione disponibilità dei fondi da fornire dalla Regione Puglia, ma il diritto soggettivo a tale corresponsione deve ritenersi sorto per effetto della conclusione con esito positivo della apposita istruttoria, come questa S.C. ha già avuto occasione di affermare (cfr., da ultimo, sent. 10 maggio 2002, n. 6736). Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti vanno trasmessi al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice al fine della decisione degli altri motivi del ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. Roma, 14 novembre 2002 Nufordern IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Dega te in Cancelleria 14 GEN 2003 SRECT Giovan iambattistaA O 4 L 7 L 3 O ) . B E N E , C 1 E A 9 N 9 P O 1 I I - Z 1 D 1 A - R E 1 T C 2 S I I . L G D E U 9 R I 3 G A E D E 6 E 4 N T . . N T T E T S S I R E ( A