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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 948/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7054/2024 depositato il 10/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202249001979323000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202249001979323000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202249001979323000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028343702000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018310778000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018310778000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Insussistenti vizi formali, va rilevato che risultano ritualmente notificate, con presunzione ex art.1335 cc, le cartelle sottese;
che non risultano impugnate, con quel che ne consegue.
Sono poi intervenuti medio tempore atti interruttivi della prescrizione il che, computata la sospensione
COVID, esclude che qui l'obbligazione tributaria si sia estinta.
Da ciò la pronuncia in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti della convenuta delle spese di lite, liquidate in
€700,00 oltre accessori.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7054/2024 depositato il 10/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202249001979323000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202249001979323000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 034202249001979323000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140028343702000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018310778000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018310778000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Insussistenti vizi formali, va rilevato che risultano ritualmente notificate, con presunzione ex art.1335 cc, le cartelle sottese;
che non risultano impugnate, con quel che ne consegue.
Sono poi intervenuti medio tempore atti interruttivi della prescrizione il che, computata la sospensione
COVID, esclude che qui l'obbligazione tributaria si sia estinta.
Da ciò la pronuncia in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti della convenuta delle spese di lite, liquidate in
€700,00 oltre accessori.