Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10699 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 6 89 /0 2 AULA A In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 3402/2000 Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente 66 Attilio Celentano - Consigliere 6666 Guido Vidiri Rep. " Cron. 28395 " Guglielmo SIschi " Pasquale Picone Relatore Ud.
7.5.2002 Z ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto 1959 da RADIO CINE FORNITURE - R.C.F.- S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, Vie degli Scipioni, 288 Lungotevere Michelangelo, n.
9. presso gli avv. Mattia Persiani e Giampiero Proia, che, unitamente all'avv. Gian Carlo Sutich, la rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
IN AN IA, elettivamente domiciliata in Roma, via Otranto, n. 18, presso l'avv. Pier Luigi Ponici, che, unitamente all'avv. Pier Giovanni Alleva, la rappresenta e difenda con procura speciale per notaio Chiantera di Reggio Emilia in data 22.11.2000 (Rep. 8761); -costituita con deposito della procura- e
contro
CE OR, CE ER, AN CO, VE IA, LA BE, RA ID, LI IE, SC BA, GN LV, TR AN, BE EL, BE RE, RN IN, CC ST, AT LA, AZ EA, IA AR, TT SA, RI RU, IN NT, 卫 CA IV, CA EL, PE OR, AN NO, NA IN, ZO EN, NT ZI, ER MA, VI LD, HI RA, CH BE, CH LA, HI ST, ON PA, OL EL, CO OR, TI IA, AL RE, AV NN, AV IA, DU EN EN, GE EA, TU PA, RA IO, RA NN, LL LU, IN IC, NA IN, FRCE FA, LA LI, RI OR, RI IO, LF IA IN, CI NO, HI IN, IA Giovanni, LI RI, IN LA, IO RI, GU GI, AN IO, DI EA, AI EY NE, IN ST, IN SO NT, ID IL, VA FA, TR SA, ZA FA, LU RE, AG EL, IO IA, DI MA, NZ RE, MA IU IA, LI AT, 2 EN CA, OZ EL, TA AR, MO DA, TA DE, IN IA, LL AT, MU ID, AS IO, NI EL, IZ OR, IZ AM, AG ED, LI LA, IN CA, IN LI, ZZ AN, TI NA, AN ES, OL UR, OS NN, SS SA, HI ST, SI UC, NI AU, IN BE, AR IO, TR RC, UA RO AE, TA NN, TI NZ, TO IA SA, LI IA, IC LI, IC IA SA, UR RA LU, AN BR, SC EL, ES NN, AL ND, AC PA, RD SA, CH RE, MI RI, LL AN, BA ID, GN MA SE, LI EN, TT AL, TA ND, TO EA, AN CA, GI ID, RD SI, IN IO, NI NU, BO MA, RA LA, RA EO, UC RR, AR AB, UT AN, CA NN, AN ND, LU AR, LU OR, IN EA, AR IN, DE TR IA, EC RL, EV GA, NO TE, RA NN, RANI ARndrea, RA PA, RO ZI, EN BE, TT AL, FU CO, NA SS, TI IA AR, MI OD, AC IA RA DE, AC NN, IN DA, TI AN, TI ANlisa, SE ET, DD AN, MM AN IA, AT TT, IC 3 IA RA, OZ HA, MI US, MI ST, IN NA, NO ID, AN EN, RI LI, OL ZO, OL RI, NI TA, AR NA, OP IV, PR IA, OD IA, NI EL, OS AT, OS SA, SH SS, GA IA, TA EL VA, TE BE, TE IT, TO BE, ND PA, NE SC, LL SE, RO MI, ZI OR, ZA IA SA, ZA IL, ZE NA, RA SI, RA RE LA, NO MA e UG ST, TA MA, RA LL, RE OM, AR ET, OL ET, IA AT, CO NN, CC LIns;
-intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 112 in data 6 febbraio 1999 (R.G. 2545/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.5.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Mattia Persiani;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Reggio Emilia ha confermato, respingendo l'appello della SpA Radio Cine Forniture - R.C.F. -, la sentenza del Pretore della stessa sede che aveva accertato il diritto dei dipendenti della società, attuali resistenti, ad una riduzione dell'orario di lavoro di 16 ore complessive annuali. La controversia concerneva la sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro prevista dal c.c.n.l. 14.12.1990 sulla base dell'accordo 22.1.1983 (cd. protocollo Scotti), in quanto la società sosteneva che erano praticati in azienda orari di lavoro inferiori, i quali assorbivano la riduzione prevista dall'indicato contratto e che, comunque, la riduzione era inapplicabile alle aziende che attuavano un orario di lavoro inferiore alle 40 settimanali. Il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che le riduzioni di orario attuate dall'azienda erano state inferiori al totale complessivo (40 ore annue in base al c.c.n.l. 20 luglio 1983; 16 ore per il c.c.n.l. 18 gennaio 1987 e 16 ore per il c.c.n.l. 14 dicembre 1990). A tale accertamento è pervenuto sul rilievo che, con il contratto aziendale 31.10.1984, nel dare attuazione alla riduzione di orario prevista dal "protocollo Scotti e dal c.c.n.l. del 1983 (40 ore annuali), era stata assorbita la pausa fisiologica di 10 minuti contemplata dal regolamento aziendale del 1969, sebbene il menzionato c.c.n.l. stabilisse la non riassorbibilità delle pause e dei riposi motivati da ragioni fisiologiche e tecnologiche;
di conseguenza, si era avuta una riduzione di orario di sole ore 18,55' a fronte delle 40 ore, seguita poi dalla riduzione di 16 ore in base al c.c.n.l. del 1987 (e ciò dimostrava, per altro verso, che l'azienda non riteneva che l'orario di lavoro fosse già inferiore rispetto alla riduzione prevista). Nell'enunciare tale risultato interpretativo, il Tribunale ha dato atto della "sostanziale coincidenza fra le circostanze di fatto reciprocamente esposte". Quanto alla tesi dell'azienda, secondo cui la riduzione di orario prevista del c.c.n.l. del 1990 era inapplicabile ai dipendenti con orario inferiore alle 40 ore settimanali, il Tribunale l'ha disattesa con le seguenti argomentazioni: a) nel c.c.n.l. del 1990 il rinvio - nella "nota aggiuntiva al protocollo" in calce all'art.
5 - alla "disciplina" del cd. "protocollo Scotti" doveva considerarsi limitato alle modalità di godimento della riduzione;
5 b) le riduzioni di orario attuate con i contratti del 1987 e 19990 erano qualificate "aggiuntive" rispetto alle 40 ore previste dal protocollo del 1983), sicché la tesi SMM² azienda avrebbe comportato la pratica inapplicabilità delle ulteriori riduzioni di orario, mentre in senso contrario deponeva anche il suo comportamento, consistito nel ridurre ulteriormente l'orario secondo le previsioni del contratto del 1987; c) in ogni caso, la condizione di inapplicabilità della riduzione di orario, secondo quanto stabilito dal punto n. 3 del protocollo, anche ammesso che le sue disposizioni fossero state integralmente richiamate dal contratto del 1990, era stabilita con riferimento ai "prestatori che osservino orari di lavoro articolati secondo modalità non specificamente previste dal contratto di categoria e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo inferiore alle 40 ore, quale, ad esempio, il turno di sei ore per sei giornate f settimanali", condizione certamente non ravvisabile nell'assetto organizzativo dell'azienda.. Per la cassazione della sentenza ricorre per quattro motivi la R.C.F. SpA, motivi ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Si è costituita la lavoratrice AN IA IN mediante deposito della procura speciale ai difensori, mentre non si sono costituiti nel processo di cassazione gli altri intimati. Motivi della decisione 1. Vanno esaminati per primi i motivi che investono la questione del condizionamento dell'applicazione ai dipendenti della ricorrente della riduzione di 16 ore annue, prevista dal contratto collettivo del 1990 (che costituisce l'oggetto della pretesa), al fatto che in azienda non fosse comunque praticato un orario inferiore alle 40 ore settimanali. La fondatezza degli anzidetti motivi, che sono il terzo e il quarto, infatti, avrebbe effetti assorbenti sulle altre questioni 2. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss. c.c. con riguardo all'interpretazione della "nota aggiuntiva" in calce all'art. 5 c.c.n.l. 14 dicembre 1990; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
2.1. Si deduce che il Tribunale ha ritenuto che la riduzione di orario di 16 ore fosse stata stabilita dal contratto indipendentemente dal regime di orario in atto nell'azienda, senza considerare che la riduzione era stata prevista "in aggiunta" alle riduzioni del 1983 e 1987, e quindi con la fissazione di un tetto massimo di riduzione di 72 ore annue complessive rispetto a 40 ore di lavoro settimanali, tetto già raggiunto e superato dall'azienda.
2.2. Il motivo è inammissibile perché investe un'affermazione non contenuta nella sentenza impugnata. 2 Il Tribunale non ha detto che la riduzione di 16 ore dovesse trovare in ogni caso applicazione, con diminuzione dell'orario di fatto praticato, qualunque esso fosse, ma ha giudicato priva di fondamento la tesi dell'appellante, secondo cui bastava che l'orario aziendale fosse inferiore a 40 ore per escludere la riduzione, indipendentemente dal fatto che si fosse raggiunto, o no, il tetto di 72 ore di riduzione (40+16+16).
3. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss c.c. con riguardo all'interpretazione del protocollo 1° settembre 1983 e della "nota aggiuntiva" in calce all'art. 5 c.c.n.l. 14 dicembre 1990; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
3.1. Si censura l'affermazione del Tribunale secondo cui, mancando nella nota aggiuntiva il richiamo del punto 3 del protocollo, le 16 ore di riduzione spettavano anche ai dipendenti con orario inferiore alle 40 ore settimanali. Il Tribunale, infatti, 7 secondo la ricorrente, non ha considerato che vi era un richiamo complessivo alla disciplina del protocollo in tutti i suoi punti, con un'unica espressa esclusione (concernente il punto 1.5.), come confermato anche dall'informativa sindacale resa, ai sensi dell'art. 425, con lettera 8.7.1996, sulla quale era mancata ogni valutazione.
3.2. Intendere il richiamo al protocollo, argomenta ancora la ricorrente, semplicemente come concernente "le modalità di godimento della riduzione di orario". urtava contro il significato fatto palese dall'uso del termine "disciplina", risultando inoltre illogico in relazione al fatto che il protocollo parlava proprio di modalità di godimento della riduzione e comunque di lavoratori con orari settimanali di lavoro effettivo inferiori alle 40 ore.
3.3. Infine, usando la congiunzione "e", il punto n. 3 del protocollo non escludeva solo i lavoratori con articolazioni di orario atipiche, ma anche tutti quelli che osservavano orari settimanali inferiori alle 40 ore.
3.4. La Corte giudica il motivo privo di fondamento. Premesso che non può configurarsi vizio della motivazione in relazione alla valutazione di informazioni che si assumono rese da soggetti stipulanti non meglio identificati e senza specificazione del loro contenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, si deve osservare che il Tribunale ha giustificato la decisione sul punto con una pluralità di argomentazioni. Di esse, appare immune dai vizi denunciati, sia sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss.), sia sotto il profilo del difetto di motivazione, quella riferita sub c) in narrativa, qualificata dallo stesso Tribunale come "assorbente", con conseguenza irrilevanza dell'esame delle critiche svolte alle altre argomentazioni. 0 8 0 3.5. In effetti, il Tribunale ha escluso che l'azienda potesse invocare a sostegno della tesi dell'inapplicabilità della riduzione di orario il punto 3 del protocollo del 1983, il quale esclude dalla riduzione soltanto i lavoratori che distribuiscono un orario inferiore a 40 ore settimanali secondo modalità non specificamente previste dal contratto di categoria, e cita come esempio un turno di 6 ore per sei giorni. Contro tale interpretazione si oppone esclusivamente che, mediante l'uso della congiunzione "e", si è inteso non specificare i destinatari della norma ma allargarne l'ambito. Si tratta di una contestazione non ammissibile in sede di ricorso per cassazione perché non riconducibile alle denunce ammesse dall'art. 360 c.p.c. Ed infatti, non sono individuate specificamente violazioni delle norme sull'ermeneuutica negoziale, né insufficienze o illogicità, ma si contrappone una interpretazione che, anche riconosciuta per plausibile, si contrappone a quella diversa, altrettanto plausibile, del giudice del merito, al quale spetta istituzionalmente il compito di accertare il dato di fatto costituito dalla volontà espressa dalle parti in un contratto.
4. Il rigetto del terzo e quarto motivo determina la rilevanza dell'esame del primo e del secondo. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1324, 1362 ss c.c., con riguardo all'interpretazione del regolamento aziendale 13 maggio 1969; dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
4.1. Si deduce che il Tribunale aveva omesso di esaminare il contenuto del regolamento aziendale del 1969, il quale contemplava un turno di lavoro unico "con una sosta di dieci minuti", soltanto una, quindi, e non due soste;
non aveva considerato che la natura giuridica del regolamento era quella di un accordo aziendale, in quanto approvato dalla commissione interna, da interpretare, quindi, con riferimento al comportamento complessivo tenuto dalle parti, così da rendere rilevante il fatto che le organizzazioni sindacali non avevano mai chiesto, nel 1984, di conservare la (inesistente) pausa pomeridiana e, di conseguenza, da alcuna parte (individuale o collettiva) venne contestata la (pretesa) soppressione;
in ogni caso, nessuna prova era stata data dagli altow attori della fruizione della pausa fisiologica i quali, nelle note del 18 dicembre 1996 avevano apoditticamente affermato che fonte del diritto alla pausa fosse un uso aziendale.
4.2. Il motivo è inammissibile. Fondamento di esso è la contestazione di un elemento di fatto che la sentenza Z impugnata ha ritenuto, come ricordato in narrativa, incontestato, che cioè il regolamento aziendale accordasse due (non una) pause collettive per ragioni fisiologiche e che tale conformazione dei rapporti di lavoro venne modificata con il contratto aziendale del 1984. E' significativo, d'altra parte, il fatto che nel ricorso si parli di questo genere di contestazioni con esclusivo riferimento alla memoria di costituzione del giudizio di primo grado, senza dire di averle riproposte in appello.
4.3. Deve farsi, quindi, applicazione del principio di diritto secondo il quale, qualora una determinata questione che implichi un accertamento in fatto non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che richiami tale questione in sede di legittimità denunciando sul punto il vizio di omessa motivazione, per evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non solo la già avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, 10 ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente abbia a ciò provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare la veridicità di tale asserzione. (cfr. da ultimo, Cass. 10 luglio 2001, n. 9336).
5. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1321, 1322, 1362 e 1363 c.c. con riguardo all'interpretazione dell'accordo aziendale 31 ottobre 1984; dell'art. 39 Cost., dell'art. 2077 c.c. e dell'art. 5 R.D.L. n. 692 del 1923; omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
5.1. Si afferma che il testo dell'accordo aziendale, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non menzionava le pause e non intendeva operare una compensazione tra riduzione di orario e pausa fisiologica, ma soltanto attuava la riduzione dell'orario in vigore a 38 ore e 45 minuti secondo le previsioni del c.c.n.l. (con riduzione complessiva di 56 ore e 45 minuti l'anno), e tutto il comportamento tenuto in seguito confermava tale intento.
5.2. Anche ammesso che le parti avessero inteso sopprimere la pausa "intermedia", la sentenza non spiega perché non sarebbe stata consentita alla contrattazione aziendale una simile pattuizione, considerato anche che la previsione di non riassorbibilità delle pause, contenuta del c.c.n.l. del 1983 non significava certamente intangibilità delle pause, che non attengono al regime dell'orario di lavoro ma sono comprese nell'orario stesso, come si desume dall'art. 5, n. 3, R.D.L. n. 692 del 1923. Si voleva, infatti, dire che non sarebbe stato consentito imputare a riduzione di orario la concessione di pause fisiologiche, che sono comprese a tutti gli effetti nell'orario di lavoro, anche quando sono previste come collettive e non di volta in volta consentite per le necessità individuali. 11 5.3. Nell'attribuire valenza interpretativa al comportamento aziendale di attuazione dell'ulteriore riduzione di orario di 16 ore previste dal c.c.n.l del 1987, inoltre, il Tribunale aveva del tutto omesso di considerare i risultati della prova testimoniale, che aveva dimostrato l'opposizione a tale ulteriore riduzione e il successivo abbandono della resistenza per evitare un conflitto collettivo in un momento particolare per l'azienda.
5.4. Anche questo motivo è infondato. In primo luogo va osservato che, secondo le disposizioni di legge in tema di orario di lavoro, le pause, se collettive e predeterminate, non fanno parte dell'orario di lavoro. Del resto, anche con questo secondo motivo si contesta inammissibilmente l'accertamento di fatto che, prima del contratto aziendale del 1984, i dipendenti fruivano di due pause della durata di 10 minuti ciascuno, ed invece, con il nuovo regime, la riduzione di orario comportava la fine dell'impegno di lavoro 15 minuti prima e, quindi, “lo spostamento della pausa pomeridiana al termine dell'orario di lavoro", cioè la soppressione della pausa in questione.
5.5. E' comunque assorbente la considerazione che le valutazioni in termini di legittimità o illegittimità delle disposizioni del contratto aziendale sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione, poiché, al- stabilire se dovesse praticarsi la riduzione di orario di 16 ore ai sensi del c.c.n.l. del 1990, contava esclusivamente accertare quale d e l'orario osservato nell'azienda e quali riduzioni di orario fossero state attuate in precedenza. In questa prospettiva, anche la considerazione del comportamento tenuto dall'azienda in relazione alla riduzione di orario stabilito dal c.c.n.l. del 1987 non concerne un punto decisivo. 12 Devono, pertanto, ritenersi inammissibili le critiche che si appuntano contro parti della motivazione della sentenza impugnata del tutto superflue rispetto alle ragioni che effettivamente sostengono la statuizione che, cioè, la riduzione di 16 ore prevista dal contratto del 1990 era applicabile alle aziende che osservavano normali tipologie di orario, ancorché inferiori a 40 ore settimanali;
che in quell'azienda non era stato raggiunto il tetto di 72 ore complessive di riduzione 6. Nulla da provvedere sulle spese del processo di cassazione perché AN IA IN, costituita con sola procura, non ha svolto attività difensive, e lavoratori non si sono costituiti nel processo di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del process cassazione. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002. begliche mill Il Presidente Il Consigliere estensore pr iva IL CANCELLIERE Depositate in Concefforia 22 LUG. 2003 IL CANCELLIERE 13