Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2015, n. 41990
CASS
Sentenza 8 luglio 2015

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In tema di misure cautelari personali, la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si verifica qualora la copia di uno degli atti, già sottoposti al giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, venga per errore trasmessa al tribunale in modo incompleto (nella specie: denuncia della persona offesa mancante di una pagina); ne deriva che in tale ipotesi è legittima l'acquisizione, da parte del tribunale procedente, delle pagine mancanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2015, n. 41990
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41990
    Data del deposito : 8 luglio 2015

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