Sentenza 8 luglio 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si verifica qualora la copia di uno degli atti, già sottoposti al giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, venga per errore trasmessa al tribunale in modo incompleto (nella specie: denuncia della persona offesa mancante di una pagina); ne deriva che in tale ipotesi è legittima l'acquisizione, da parte del tribunale procedente, delle pagine mancanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2015, n. 41990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41990 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2015 |
Testo completo
- 419 9 0/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIO GENTILE - Presidente - SENTENZA Dott. N. 1434 - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA N. 16536/2015 Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - Dott. FABRIZIO DI MARZIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FO VI N. IL 31/08/1982 avverso l'ordinanza n. 202/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 20/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Alfredo ride del ricorso che ha chiesto il ririfento : che chiede Udit i difensor Avv.; Latino Lui men го del nich l'accogli MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, FO EN avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Catania che, in data 20.2.2015, in riforma dell'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere, emessa in data 21 gennaio 2015 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siracusa nei confronti di FO EN, indagato per tentata estorsione, ha sostituito la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Deduce violazione di legge e inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 309 comma 5 e 10 codice procedura penale. Lamenta il ricorrente che il Pubblico Ministero si è limitata a trasmettere al Tribunale del Riesame soltanto la prima pagina della denuncia presentata dalla parte offesa che di per sè ha una valenza indiziaria assolutamente neutra. Contesta la decisione del Tribunale del riesame che ha respinto l' eccezione di inefficacia della misura sul presupposto che essa si produce solo a seguito di omissione totale della trasmissione degli atti e non già a seguito di una trasmissione parziale degli stessi. Sostiene il ricorrente che la denuncia è stata determinante ai fini dell'applicazione della misura, prova ne è che il Tribunale del riesame l'ha acquisita d'ufficio. Il ricorso è infondato. Ai sensi dell' 309 c.p.p., ricordati commi 5 e 10 l'inefficacia della misura applicata è ricollegata alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli atti presentati al giudice per le indagini preliminari con la richiesta di applicazione della misura. La giurisprudenza di legittimità che ha esaminato, in più occasioni, le conseguenze della mancata trasmissione, da parte del P.M., di atti di varia natura al Tribunale per il riesame è pervenuta all'affermazione che in tema di riesame di misure coercitive, la perdita di efficacia della misura, di cui al comma decimo dell'art. 309 cod. proc. pen., consegue solo in caso di mancata trasmissione, in violazione del comma quinto dell'art. 309 del medesimo codice, di "tutti gli atti" presentati al giudice con la richiesta di applicazione della misura, mentre, quando al tribunale del riesame perviene solo parte degli atti, tale organo ha il dovere di valutare quelli trasmessi e, se li ritiene insufficienti ai fini della giustificazione dell'adozione della misura, deve annullare l'ordinanza impugnata, con conseguente liberazione dell'imputato (Sezioni Unite: N. 21 del 1997 Rv. 206955 n. 4501 del 1998 Rv. 210069; n. 4498 del 1998) Rv. 210828; N. 6231 del 2000 Rv. 216242, n. 8114 del 2006 Rv. 233530). Ciò detto deve però rilevarsi che nel caso in esame,come chiarito dal Tribunale e non contestato in fatto dal ricorrente, non ci si trova di fronte ad una omessa trasmissione di atti, ma neppure ad una parziale trasmissione di atti, perché il verbale della denuncia della parte offesa non solo era stato indicato come trasmesso nell'indice che accompagnava gli atti inviati al Riesame, numerato come pag. 3 dell'incarto, ma era 1 W anche stato in parte trasmesso, in particolare è stato accertato che non era stata trasmessa solo la seconda pagina che correttamente il Tribunale ha acquisito. In sintesi nel caso in esame non vi è stata né omissione, né parziale trasmissione degli atti. La denuncia risulta infatti trasmessa anche se non integralmente, evidentemente per errore nella fotocopia dell'atto da parte dell'organo competente agli adempimenti amministrativi, errore cui ha posto rimedio il Tribunale chiedendo le pagine mancanti di un atto regolarmente trasmesso. Il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma l'8.7.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario GENTILEIlario gentib Giovanna VERGA own DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 OTT 2015 IL CANCELLIERE E DI PI R P E U T S R O O C * N 2