Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2005, n. 45545
CASS
Sentenza 15 novembre 2005

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Nel reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 cod. pen., che tutela la pubblica fede, la posizione del singolo acquirente riceve protezione solo ed in quanto si atteggia ad emanazione parziale dell'intera collettività, sicchè la grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodotti detenuti per la vendita o messi in vendita non può essere desunta sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità dell'offerente, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l'impossibilità di lesione della fede pubblica. Ne consegue che può ritenersi la grossolanità del falso solo ove il prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da fare escludere l'efficienza causale originaria alla produzione dell'evento nei confronti non dello specifico acquirente ma dell'intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza.

Commentario1

  • 1Prodotti con segni falsi, contraffazione grossolana, fede pubblicaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 ottobre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2005, n. 45545
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45545
Data del deposito : 15 novembre 2005

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