Sentenza 15 novembre 2005
Massime • 1
Nel reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 cod. pen., che tutela la pubblica fede, la posizione del singolo acquirente riceve protezione solo ed in quanto si atteggia ad emanazione parziale dell'intera collettività, sicchè la grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodotti detenuti per la vendita o messi in vendita non può essere desunta sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità dell'offerente, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l'impossibilità di lesione della fede pubblica. Ne consegue che può ritenersi la grossolanità del falso solo ove il prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da fare escludere l'efficienza causale originaria alla produzione dell'evento nei confronti non dello specifico acquirente ma dell'intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza.
Commentario • 1
- 1. Prodotti con segni falsi, contraffazione grossolana, fede pubblicaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 ottobre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2005, n. 45545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45545 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente - del 15/11/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PODO Carla - Consigliere - N. 1734
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 007006/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di FIRENZE;
nei confronti di:
1) ER DI ER N. IL 16/09/1973;
avverso SENTENZA del 01/07/2003 TRIBUNALE di FIRENZE;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAUDATI DIANA;
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Firenze, cui era stato presentata istanza di applicazione della pena concordata per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. e L. n. 40 del 1998, art. 6, comma 3, ha assolto l'imputato ER ER DI da tutti i reati contestati perché i fatti non sussistono.
Quanto alla imputazione di messa in vendita di merce con marchio contraffatto ha ritenuto il Giudice, valorizzando le condizioni dell'offerta (per strada) e lo infimo livello dell'imitazione, di poter far riferimento al capoverso dello art. 49 c.p.. In ordine alla contestata ricettazione, richiamando la sentenza della Sezione Quinta di questa Corte (n. 1925 del 17/12/1999 VALENTINO), si è affermata l'applicabilità del principio di specialità, attesa la natura plurioffensiva del reato di cui all'art. 474 c.p., posto a tutela non solo della fede pubblica ma anche del patrimonio, con conseguente assorbimento del necessario antefatto, di per sè punibile.
Quanto, infine, al reato contravvenzionale si è osservato che la norma punisce non l'inesistenza dei documenti bensì la loro mancata esibizione da parte di chi ne sia provvista, indipendentemente dalla loro autenticità.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale deducendo violazione ed erronea applicazione di legge penale con riferimento a tutte le imputazioni.
Tanto premesso la Corte:
OSSERVA
Che il ricorso deve essere accolto effettivamente sussistendo la denunziata violazione di legge penale sostanziale. Con riferimento ai rapporti tra l'art. 648 e 474 del codice penale, si rileva, infatti, che l'orientamento seguito dal Tribunale risulta superato dall'intervento in materia delle Sezioni Unite che, avallando il filone maggioritario, espresso da questa Sezione, ha, con la decisione del 09/05/2001 in proc. P.G./NDIYAE PAPA, affermato l'inapplicabilità dell'art. 15 c.p., trattandosi di condotte ontologicamente, strutturalmente e temporalmente distinte, di cui l'una non presuppone necessariamente l'altra (ben potendo verificarsi l'ipotesi di posticipata consapevolezza della contraffazione, insussistente al momento della ricezione), sì da ribadire la possibilità del concorso materiale dei due reati.
E sempre a principi espressi dalle Sezioni Unite va fatto richiamo con riguardo al reato contravvenzionale, essendo stata ritenuta l'integrabilità dei presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 6, comma 3, nell'ipotesi di mancata esibizione, su richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S., di documenti identificativi da parte dello straniero entrato clandestinamente nel territorio dello stato e quindi sprovvisto di qualsiasi documento (Sez. Unite 29/10/2003 in proc. R.G. 31675/2002). Ed infatti, fra i motivi giustificativi del mancato possesso non può esser ricompresso quello di essersi messo volontariamente nella predetta condizione.
Più articolate osservazioni merita il primo motivo, inerente la tematica del c.d. reato impossibile, con riguardo al delitto di cui all'art. 474 c.p.. Trattandosi di reato posto primariamente a tutela della fede pubblica, la posizione dell'acquirente rileva solo ed in quanto emanazione parziale di quella potenziale dell'intera collettività, vera parte lesa dell'azione contra legem, da cui sono lese anche le imprese titolari dei marchi, che hanno interesse a mantenere certa la funzione del segno distintivo come garanzia di particolare qualità e originalità della propria produzione.
Non può conseguentemente ritenersi esclusa la punibilità della condotta di chi detiene per vendere o porre in vendita prodotti con marchi contraffatti sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o delle qualità dell'offerente, che rendono solo probabile, ma non incontrovertibile, l'impossibilità di lesione della fede pubblica o dello affidamento del consumatore: dati simili potrebbero, infatti, analogamente connotare la vendita di prodotti con marchi genuini, ma di diversa provenienza delittuosa, ovvero acquisiti in base a illeciti civili (violazione di contratti di concessione in esclusiva, o fatti di concorrenza sleale).
Trattasi, in effetti, di circostanze che possono ingenerare dubbi o sospetti al momento dell'acquisto o indurre allo stesso nella speranza di un buon affare ma che, comunque, attengono al processo volitivo del singolo acquirente e non alla materialità della contraffazione.
La tutela della pubblica fede e quella mirante a reprimere l'usurpazione del segno distintivo devono, invero, considerarsi nella loro massima diffusività, avendosi riguardo all'oggetto in sè e alla sua circolazione, successiva anche all'acquisto, sicché può parlarsi di falso grossolano, e quindi di reato impossibile, solo ove il bene, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da escludere l'efficienza causale originaria alla produzione dell'evento nei confronti non solo dello specifico acquirente ma della intera collettività.
Non è quindi alle modalità circostanziali della vendita che occorre far riferimento per ritenere il c.d. falso innocuo, posto che la consapevolezza della contraffazione, ingenerata da tali modalità nel compratore, è di per sè irrilevante ai fini della lesione dei beni giuridici protetti, dovendo piuttosto attenzionarsi le qualità intrinseche al prodotto e la veste del marchio che con lo stesso si immedesima: e solo quando, in base a criteri di valutazione ex ante, riferibili a qualsiasi persona fornita di comune discernimento e avvedutezza, possa escludersi il pericolo di confusione circa la reperibilità del prodotto al titolare del marchio sarà dato parlare di falso grossolano (Sez. 2^ 26/01/2000 NDONG - Sez. 2^ 02/10/2001 FALL - Sez. 2^ 22/12/2004 NDIAYE). Nel caso di specie, per contro, il Tribunale si è basato sulle mere circostanze della messa in vendita (offerta per strada, a prezzo ridotto, da parte del senegalese di borse con apparente marchio PR, CC e UI IT) senza nulla precisare - se non con generico riferimento a un'imitazione di infimo livello - circa le caratteristiche dei prodotti (qualità dei materiali, forma e rifiniture) e circa la grafica dei segni.
Da tanto consegue l'annullamento integrale della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio allo stesso Tribunale che dovrà attenersi ai principi sopra enucleati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Firenze per l'ulteriore giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2005