Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORT E SUPREMA023 9 5/0 1 7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 17157/98 Cron.4964 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Ud. 23/11/00 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 731 SE N TENZA per diritti L. 19 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLERE BOI BENIGNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZZARINI 19, presso lo studio dell'avvocato OTTORINO PIZZUTI GIULIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PINTOR EFISIO, giusta delega CANCELLERIA in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 4843 -1- POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 409/97 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 08/10/97 R.G.N. 2768/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato ZANCHETTI (per delega PIZZUTI); udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 30 agosto 1995 NI Boi conveniva in giudizio davanti al ET di Cagliari l'INPS al fine di ottenere il ripristino della pensione di invalidità concessagli in sede amministrativa nel 1983 e revocatagli con decorrenza dal dicembre 1993. Con sentenza in data 12 giugno 1996, il ET adito rigettava la domanda. Il tribunale di Cagliari con sentenza in data settembre/8 ottobre 1997 rigettava l'appello 17 proposto dal Boi, confermando la sentenza pretorile . impugnata. 다 Il giudice del gravame, sulla base della 왔 relazione espletata in primo grado, osservava che nel 1983 la pensione di invalidità era stata ben tre interventiconcessa per gli esiti di chirurgici per ernia discale con emilaminectomia tra la quinta lombare e la prima sacrale, a destra, e tra la quarta e la quinta lombare, a sinistra e successiva lisi di briglie aderenziali in sede di pregressa emilaminectomia. Da allora, però, aggiungeva il tribunale, il Boi aveva conseguito un costante miglioramento in osteoarticolare, riferimento alla patologia 3 risentendo soltanto in via episodica di crisi di lombosciatalgia e di parestesia e di lieve limitazioni nell'antiflessione del tronco, di manifestazioni artrosiche di natura fisiologica in relazione all'età di 50 anni da esso raggiunta, nonché di lieve dispepsia ipertrofia prostatica senza ripercussioni clinico funzionali di rilievo. L'assicurato ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'INPS ha depositato procura partecipando all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce che, pur se è vero che nelle controversie in materia di invalidità pensionabile il giudice di appello non sia tenuto a rin were la consulenza tecnica, tuttavia è pur vero che il giudice del gravame deve prendere in considerazione i rilievi critici mossi all'operato del consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado. Ne consegue, aggiunge il ricorrente, che 1 sussiste il vizio di motivazione denunciabile in cassazione sia quando il giudice non abbia tenuto conto delle osservazioni mosse con l'appello e sia quando non abbia motivato adeguatamente sulla gravità invalidante di ulteriori infermità dedotte in sede di gravame. Nella specie, conclude il ricorrente, la sentenza impugnata appare viziata, perché il Tribunale aveva fondato il suo convincimento su valutazioni diagnostiche e documentazioni risalenti al periodo 1975 - 1983 e su una consulenza tecnica neurochirurgica, mentre avrebbe dovuto disporre, consulenza tecnica per quanto meno, una nuova rispondere alle censure mosse in appello e sostenute da documentazione medica allegata. Il ricorso è infondato. Il vizio di motivazione insufficiente della sentenza impugnata, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C., sussiste soltanto in caso di obiettiva deficienza del criterio logico che ha guidato il convincimento del giudice di merito oppure in caso di mancanza di criteri idonei a sorreggere e a individuare con chiarezza la "ratio decidendi" e non già nell'ipotesi in cui sussista difformità tra le deduzioni e le attese della parte e l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato dal giudice di merito sulla base di un congruo ed esauriente ragionamento logico (v. Cass. 24 febbraio 1995 n. 2114). Peraltro il Tribunale con esauriente e logica motivazione aveva adeguatamente risposto alle doglianze mosse dal Boi alla sentenza impugnata circa pretesi e documentati aggravamenti del quadro morboso osteoarticolare verificatisi recentemente (1996) in riferimento alla certificazione medica allegata con l'atto di appello osservando che attraverso la consulenza tecnica disposta dal ET (nel 1924/1995) era venuto ad evidenziarsi i che dopo gli esiti degli interventi chirurgici per emilaminectomia da ernia discale tra la V^L e la t i I^S e tra la IV^ L e la V^ L, su quali era stata s o fondata la concessione della pensione di P invalidità, erano intervenuti sino al momento della disposta consulenza tecnica (1994 1995) miglioramenti tali nella funzionalità del rachide da giustificare la disposta revoca e da escludere l'attuale riduzione della capacità lavorativa del Boi in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative di rappresentante di commercio sino ai limiti della soglia invalidante. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. C.P.C., 6 nel testo risultante dopo la sentenza n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale, sendo la causa non manifestamente infondata temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 23 novembre 2000. Il Cons. estensore: Motale Casitaris П Presidente: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAShill Depositata in Cancellería I D 19 FEB. 2001 , Oggi, O L L A 0 S 3 O 1 CASSAASSA IL COLLABORATORE S 3 B . A I 5 T T DI CANCELLERIA D , R . E A A T E A O I N Z A ' N R S T L O E S L C 3 P * E S O 7 - P I D 8 N I M - I S G 1 N O 1 A E D A S E D E I G T E A , G N E O E O T S R L T E T I S I R A I G L D E L R E O D 7