Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1327
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Sentenza 30 gennaio 2001

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Con riferimento all'obbligo dei lavoratori in mobilità di comunicare tempestivamente all'Inps l'eventuale nuova occupazione, al fine di evitare il provvedimento sanzionatorio della cancellazione definitiva dalla relativa lista (art. 8, sesto comma, e nono, lett. d), legge n. 223 del 1991), la tempestività della comunicazione deve essere apprezzata dal giudice valutando tutte le possibili circostanze di fatto e anche il tempo necessario all'adempimento, che non può non essere, per ragioni di certezza, successivo all'accesso alla nuova occupazione (principio affermato in fattispecie cui non era applicabile "ratione temporis" la nuova disciplina di cui all'art. 4, comma 38, decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996 n. 608).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1327
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1327
    Data del deposito : 30 gennaio 2001

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