Sentenza 30 gennaio 2001
Massime • 1
Con riferimento all'obbligo dei lavoratori in mobilità di comunicare tempestivamente all'Inps l'eventuale nuova occupazione, al fine di evitare il provvedimento sanzionatorio della cancellazione definitiva dalla relativa lista (art. 8, sesto comma, e nono, lett. d), legge n. 223 del 1991), la tempestività della comunicazione deve essere apprezzata dal giudice valutando tutte le possibili circostanze di fatto e anche il tempo necessario all'adempimento, che non può non essere, per ragioni di certezza, successivo all'accesso alla nuova occupazione (principio affermato in fattispecie cui non era applicabile "ratione temporis" la nuova disciplina di cui all'art. 4, comma 38, decreto legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996 n. 608).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2001, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
I. N. P. S.
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Prof. Ing. Giovanni Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Vincenzo Gorga, Giuseppe Fabiani e Fausto Maria Prosperi Valenti, con i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
ME IA
rapp.ta difesa dall'avv. Paolo Boer, presso il quale elett.te domiciliata in Roma, via Alberico II^, n. 33, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Gorizia n. 00300/97 del 16/28.10.1997, R.G. nn. 00034/93, notificata il 12 dicembre 1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Gorga Vincenza, per l'Inps, e Giuseppe Li Marzi, in virtù di delega dell'avv. Paolo Boer, per ME NT;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 0106/97 del 20 novembre - 04 dicembre 1996 il Pretore di Gorizia, in accoglimento della domanda proposta da NT ME contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps), condannava l'Inps al pagamento in favore della ME delle indennità e i trattamenti dovutile in considerazione del suo diritto a rimanere iscritta nelle liste di mobilità dalla data di cessazione del nuovo rapporto a termine, oltre accessori come per legge;
compensate le spese di lite. Riteneva il Pretore che la priorità richiesta dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 223 del 1991 andava riferita non all'inizio del nuovo lavoro, ma alle operazioni di liquidazione dell'indennità per il periodo interessato dal rapporto di lavoro a tempo determinato (tre mesi alle dipendenze del Comune di Monfalcone), e che, pertanto, la cancellazione della lavoratrice dalle liste di mobilità anche per il periodo successivo alla detta cessazione del rapporto, di cui al provvedimento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione (UPLMO) di Gorizia, peraltro annullato dell'Ufficio Regionale del Lavoro, doveva essere disapplicato dall'Inps. Il Tribunale di Gorizia rigettava l'appello principale dell'Inps e quello incidentale della ME;
spese del grado a carico dell'Istituto.
Osservava il Tribunale per quanto ancora sub iudice: l'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 223 del 1991, era infelicemente formulato;
tale norma, ove letteralmente interpretata prevedeva una impossibile comunicazione all'Inps da parte dell'iscritto nelle liste di mobilità dell'avvenuto espletamento di un'attività lavorativa non ancora assunta, e ove logicamente interpretata nel senso dell'obbligo del lavoratore rioccupato di effettuare una preventiva comunicazione, non prevedeva prima di quale atto o fatto giuridico doveva essa avvenire;
poiché la ratio della norma era quella di impedire il contemporaneo godimento da parte del lavoratore rioccupato della indennità di mobilità e della retribuzione della rioccupazione, doveva ritenersi che la comunicazione doveva pervenire all'Inps prima della liquidazione dell'indennità per il periodo del reimpiego;
una diversa interpretazione comportava l'assurdo di rinunciare al reimpiego in mancanza del tempo materiale per la comunicazione;
nel caso di specie la comunicazione era stata fatta nel corso del periodo di reimpiego (un giorno dopo l'assunzione, da parte del Comune di Monfalcone, e due giorni dopo, da parte dell'assicurata) e, comunque, prima delle operazioni di liquidazione dell'indennità di mobilità, tant'è che la ME non aveva percepito alcunché per il periodo corrente dall'assunzione con contratto a termine alla cessazione di esso.
Ricorre per cassazione l'Inps con unico motivo di censura. Si è costituita con controricorso ME NT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 223 del 1991 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce l'Istituto
che a fronte della particolare tutela offerta al lavoratore in mobilità come sostegno al reddito l'agevolazione del reimpiego nel mondo del lavoro, quest'ultimo è tenuto a determinati oneri tesi a garantire la collaborazione di esso al suo reinserimento, sicché l'inadempimento dei detti oneri è sanzionato con la definitiva cancellazione dalle liste di mobilità; la tesi sostenuta dal Tribunale, che amplia, in sostanza, il termine della comunicazione fino alla data di liquidazione dell'indennità di mobilità, non scongiura il pericolo di una duplicazione di emolumenti, così svuotandosi il precetto normativo della funzione di tutela a carico dell'Istituto; il termine del momento iniziale della rioccupazione era ribadito dall'art. 4, comma 38, della legge 28 novembre 1996, di conversione del d.l. n. 510 del 1996, inapplicabile al caso di specie ratione temporis, e, in tema di integrazione salariale, il termine di analoga comunicazione deve essere preventiva allo svolgimento dell'attività lavorativa (art. 8, comma quinto, d.l. n. 86 del 1988, convertito in legge n. 160 del 1988; in termini anche Corte Cost. n. 195 del 1995). Il ricorso è infondato.
In caso analogo già questa Corte ha avuto modo di osservare che "la funzione dell'indennità di mobilità - che è finalizzata ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza al lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, non possono far ricorso a forme alternative di reddito per soddisfare le esigenze primarie della vita - viene meno in ipotesi di reperimento di nuova occupazione, con conseguente decadenza del lavoratore dal beneficio in caso di tardiva comunicazione all'INPS del nuovo impiego. A tal fine la prescritta comunicazione è tempestiva non solo se è effettuata prima dell'assunzione del nuovo impiego, ma anche se è successiva a questo momento, purché comunque preceda la liquidazione dell'indennità riferita al periodo di reimpiego" (Cass. 27 luglio 1999, n. 0 8127). Le argomentazioni della Corte, dalle quali questo Collegio ritiene solo in parte di discostarsi, si riferiscono alla interpretazione letterale delle norme ex artt. 8, comma sesto, e 9, lett. d), della legge 23 luglio 1991, n. 223, e alla ratio delle citate disposizioni ai sensi dell'art. 12 delle cd. preleggi al codice civile.
Precisa l'autorevole precedente che "la contraria tesi ... prospettata dall'Istituto nell'attuale ricorso, configurerebbe una palese contraddittorietà nella dizione e nel contesto della stessa richiamata norma, ove si consideri che l'asserita necessità del ripetuto adempimento prima dell'inizio delle prestazioni lavorative mal si concilia, ed anzi collide, con la successiva espressione lavoro "prestato", che indiscutibilmente attiene ad una attività già compiuta. Sicché, coordinate tra loro le due espressioni in modo che, sotto il profilo lessicale, non ne risulti un intrinseco contrasto, l'unico senso letterale, logico e significativamente accettabile, appare quello di ritenere che la comunicazione all'Ente, anche se concretizzata dopo l'assunzione ed in tempi ragionevolmente brevi, debba comunque avvenire prima delle erogazioni indennitarie previste in materia di trattamento di mobilità. Il che offre una - interpretazione ineccepibile della norma in esame anche sotto l'aspetto della ratio della stessa, posto che l'onere del lavoratore nel senso che precede e la conseguente decadenza sanzionatoria dai benefici in ipotesi di inottemperanza a siffatto adempimento trovano il loro evidente supporto nell'intento del legislatore finalizzato ad evitare che l'assicurato possa, contemporaneamente, fruire della retribuzione correlata alla nuova occupazione e del trattamento di mobilità corrispostogli dall'Istituto, e pertanto a stroncare ogni manovra fraudolenta in tal senso, correlata alla omissione dolosa della comunicazione."
La decisione della corte, che vuol dare un senso logico all'espressione, certamente equivoca, della legge in esame, allorché si esprime sull'obbligo del lavoratore in mobilità di dare, al fine di evitare il provvedimento sanzionatorio della cancellazione definitiva dalla lista di mobilità, con conseguente decadenza dal beneficio assistenziale, "preventiva comunicazione alla competente sede dell'Inps del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6, ...", finisce, a parere di questo Collegio, con il differire oltre misura i termini dell'adempimento, da essa fissati fino alla effettiva erogazione della prestazione indennitaria, così sostanzialmente contraddicendo, almeno in parte, la ratio della norma legislativa diretta, pacificamente, ad evitare qualsiasi possibile di cumulo fra erogazione assistenziale e retribuzione. E tanto emerge, questa volta con inequivoca chiarezza, dal successivo intervento legislativo (art. 4, comma 38, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge I^ ottobre 1996, n. 510), di modifica dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 223 del 1991 "le parole 'preventiva comunicazione' sono sostituite dalle seguenti 'comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione'", che, benché inapplicabile ratione temporis al caso di specie, comunque rivela la intenzione del legislatore di limitare al periodo dell'assunzione, e non invece a quello della concreta liquidazione indennitaria, quest'ultimo evidentemente ritenuto tardivo, e pertanto incongruo, a soddisfare la tempestività della comunicazione. Va osservato, a questo punto, tuttavia, che, a ben vedere, lo stesso senso non è decisamente estraneo alla lettura del versione originaria della disposizione ex art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 223 del 1991. Le considerazioni logiche sulla disposizione in esame, peraltro già correttamente introdotte dall'autorevole precedente di questa Corte, aiuta certamente l'interprete al superamento dell'equivoco. Così la paventata collisione terminologica tra "preventiva comunicazione" e "lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6," certamente vacilla ove si legge il "prestato" solo ed esclusivamente in riferimento alla norma di legge successivamente invocata, con il semplice e possibile, ancorché espresso in forma equivoca, scopo di individuazione del lavoro al quale la norma che impone l'obbligo intende riferirsi, e che è quello cui è permesso al lavoratore in mobilità di accedere senza la sanzione della cancellazione dalla lista dei beneficiari della prestazione assistenziale. Ed allora, la stessa aggettivazione della comunicazione non può non ricondurre piuttosto al concetto di tempestività dell'adempimento, concetto, che, evidentemente, prima dell'intervento chiarificatore dello stesso legislatore, deve essere rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, valutate tutte le possibili circostanze fattuali della ipotesi al suo esame e, perché no, anche il tempo necessario all'adempimento, che non può non essere, per ragioni di certezza, che successivo all'accesso alla nuova occupazione.
Nel caso di specie, la comunicazione è avvenuta da parte del Comune di Monfalcone appena il giorno successivo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, e dopo due giorni da parte della ME stessa, il che evidentemente ha impedito all'Istituto di denunziare la (insussistente) intempestività della comunicazione, se non sotto il profilo del diverso e, per quanto sopra osservato, non corretto riferimento alla mera priorità temporale, in rapporto alla medesima costituzione, di essa. I giudici di merito si sono attenuti nelle loro decisioni ai principi di questa Corte come sopra indicati e integrati, dichiarando al fine tempestiva la comunicazione all'Inps dell'assunzione da parte della ME del lavoro alle dipendenze del Comune di Monfalcone, ed assumendo, correttamente, la decisione della sola sospensione della iscrizione della lavoratrice dalla lista di mobilità, sicché la decisione impugnata non merita le censure ad essa rivolte in questa sede dall'Istituto.
Il ricorso, pertanto, va rigettato;
per la difficoltà della questione e la stessa incertezza giurisprudenziale, si ravvisano i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C O R T E rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2001