Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 10526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10526 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 0526/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE hive Page ants pers. Composta dagli Ill.mi Sigg i Muist. Auth Murca Dott. Antonio Presidente R.G.N. 14176/00 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron.23540 Dott. Umberto GOLDONI Rep. 2753 Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 31/01/03 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: - RA HE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GENIERI 87, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA NUNZIATA, difeso dall'avvocato HE BOCCIA, -му giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ET & C SPA in persona del legale rapp.te p.t.; - intimato avverso la sentenza n. 1126/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 14/05/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Umberto 181 + -1- GOLDONI;
udito il P.M. in persona Generale Dott. Vincenzo MAR accoglimento del ricorso. -2- del Sostituto Procuratore му INELLI che ha concluso per Svolgimento del processo In data 14.4.1994 veniva notificato a MI GO, titolare di ditta individuale, un decreto che gli ingiungeva il pagamento di L.
1.380.948 oltre ad accessori quale prezzo non corrisposto per fornitura di merce da parte della spa AR & C.; contro l'ingiunzione il GO proponeva tempestiva opposizione, assumendo che il prezzo veniva richiesto per asserite forniture di merce mai in realtà pervenuta ad esso acquirente, e chiedendo pertanto la revoca dell'ingiunzione. Incardinato il contraddittorio con la società opposta, all'udienza 2.11.94 il difensore della parte opponente formulava eccezione di incompetenza territoriale ed inoltre dichiarava di disconoscere la sottoscrizione apposta in му calce alla bolla di consegna prodotta dalla società AR. Con sentenza depositata il 21.2.1985 il Pretore di Genova respingeva l'opposizione, qualificando come tardive sia l'eccezione di incompetenza proposta dal convenuto sia la sua dichiarazione di disconoscimento della sottoscrizione della bolla di consegna, confermava il decreto ingiuntivo e condannava il GO a pagare le spese dell'opposizione. Contro la sentenza, non notificata, proponeva impugnazione il GO con atto notificato il 12.3.1996; la società appellata resisteva chiedendo la conferma della sentenza;
interpellato dal g.i. sulla sua intenzione di volersi avvalere della bolla di consegna anche in presenza di (preannunciata) querela di falso relativa alla firma del GO, all'udienza 5.11.1996, il difensore della società opposta dichiarava che la parte non intendeva avvalersi di tale documento come scrittura. Con sentenza in data 22.4/14.5.1999, il Tribunale di Genova respingeva il gravame, regolando le spese. Osservava quel Collegio, essere incontrastata l'avvenuta conclusione del contratto, già nella motivazione della sentenza impugnata si osservava esplicitamente che essa "è incontestata", e sul punto neppure l'atto di appello sollevava contestazioni di sorta. Quanto all'esecuzione del contratto, esattamente la società appellata ricordava come la consegna della merce al vettore costituisca, nella vendita di cose mobili da un luogo all'altro, la modalità esecutiva normale prevista, salvo patti contrari, dall'art. 1510 c.c.; e poiché neppure la consegna delle merci al vettore era stata mai oggetto di contestazione, la prestazione dovuta dal venditore doveva ritenersi puntualmente adempiuta. Poiché d'altra parte era pacifico che l'acquirente non avesse pagato il prezzo pattuito, se non in esecuzione della decisione allora impugnata, la circostanza dedotta a prova dalla soc. AR (cioè che la merce era stata effettivamente consegnata dal vettore all'esercizio commerciale del my GO) doveva qualificarsi come irrilevante ai fini della decisione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, MI GO;
la controparte non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione му I ricorrente Con quattro motivi variamente articolati, sotto diversi profili lamenta sostanzialmente che, una volta avutasi la rinuncia della controparte ad avvalersi della bolla di accompagnamento, sulla cui base era stato emesso il provvedimento di ingiunzione, mancava qualsiasi elemento che consentisse al Tribunale di Genova di affermare in primo luogo che si era concluso un contratto tra le parti e, in secondo luogo, che la merce era stata consegnata al vettore. 2 Con il primo motivo infatti (violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cpc, in relazione all'art. 360, n.3, stesso codice) si evidenzia in particolare che il richiamato giudicato, che si sarebbe formato, in realtà si basava proprio su quel documento di cui la società AR ha dichiarato di non volersi avvalere. Escludendo infatti la valenza processuale (e probatoria) di quella bolla di accompagnamento, veniva ad innovarsi la causa petendi rispetto a quella posta a base del procedimento di ingiunzione. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 2909 c.c.; insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cpc) si pone in luce ancora una volta l'insussistenza del preteso giudicato, atteso che, venuti meno i presupposti (tardività del disconoscimento della bolla ed attribuzione alla stessa di prova лу legale) su cui la affermazione del pretore di avvenuta conclusione del contratto, si basava, la conclusione trattane era priva di qualsiasi valenza. Laddove si impugnava la decisione pretorile, nella parte in cui si era ritenuto appunto la tardività e la dignità di piena prova alla bolla, si intendeva conseguentemente impugnare anche quanto non era logicamente scaturito. Il terzo mezzo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1510, 2° c., c.c. e degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all'art. 360, n.3 cpc e omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia con riferimento all'art. 360, n.5 cpc) si basa sulla dedotta inapplicabilità della regola generale del 2° c. dell'art. 1510 c.c. e comunque sulla omessa motivazione sul tipo di vendita intercorso tra le parti, anche a fronte delle deduzioni difensive che contestavano i presupposti di base dedotti dalla controparte. Il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., in relazione all'art.360, n.3 cpc) contesta l'affermazione secondo cui la consegna della merce al vettore non sarebbe mai stata oggetto di 3 contestazione, evidenziando che l'odierno ricorrente non poteva contestare fatti esauritisi nella sfera giuridica di altri soggetti. Il ricorso è, nel suo complesso, fondato. Anche a voler ammettere infatti che risulti provata la conclusione di un contratto tra le parti, è evidente che non è stato accertato quale tipo di contratto si sarebbe eventualmente concluso, cosa questa che rende insufficiente e inconferente ogni considerazione sulla regola prevista dall'art. 1502, 2° comma, cpc, atteso anche che esattamente si rileva che il GO non aveva l'onere di contestare un fatto che non lo concerneva. Ne consegue che manca qualsivoglia giudicato sul fatto che sia stato concluso un contratto e che la dedotta mancata contestazione al riguardo my non può avere il significato che a tanto si vorrebbe attribuire, non sussistendo a carico del GO un onere in tal senso, una volta eliminate dal novero delle prove la bolla di consegna, donde la denunciata violazione dell'art. 112 cpc. Vanno inoltre ravvisati i vizi di omessa motivazione circa la effettiva conclusione di un tipo di contratto che rendesse operante le regole di cui all'art. 1510 c.c., 2° c., circa la effettiva consegna della merce al vettore, elementi questi che impongono l'accoglimento del ricorso, per quanto di puchi ragione anche in quanto è stato ritenuto (v. Cass.6.6.1985, n.3366) che i fatti allegati da una parte possono essere considerati pacifici, e dispensare chi li deduce dal relativo onere probatorio, quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa abbia impostato il suo sistema difensivo su elementi ed argomentazioni incompatibili con il disconoscimento di quei fatti. Tali circostanze non appaiono affatto verificate nel caso che ne occupa, donde la ritenuta insufficienza di motivazione, ferma la insussistenza, per le ragioni dette, di alcun giudicat scaturente dalla mancata impugnazione 4 della sentenza pretorile sul punto, in quanto venuti meno i presupposti su cui al riguardo la stessa si era basata. L'impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova, che deciderà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia, anche per le spese alla Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, il 31.1.2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Мина рововий IL CANCELLIERE Maria Di NuzzO обидно Marie Di s DEPOSITATA IN CANCELLENA ( 3 LUG. 2003 Oggi, IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 24-11-2003 Maria serie 4 al n. 39111 versate € 149.77 apposto in calce alls Putentica 11 510 /2002) (art. 276 IL COLLABORATORE CANCELLERIA Roberto Riecke 5