Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4051
CASS
Sentenza 23 aprile 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In relazione ad impresa assoggettata alla disciplina sui licenziamenti individuali di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 108 del 1990, la precisa, univoca, espressa e pubblica manifestazione di volontà da parte del datore di lavoro di interrompere il rapporto di lavoro, ancorché quando è espressa oralmente non è idonea a configurare un valido licenziamento, rappresenta, tuttavia, un fatto giuridico suscettibile di conseguenze concrete pregiudizievoli per il lavoratore. Ne consegue che qualora questi intenda far accertare in sede arbitrale la nullità e l'inefficacia del licenziamento orale, correttezza e buona fede impongono al datore di lavoro - che malamente ha intimato il recesso - di accettare la procedura arbitrale, ovvero di rifiutarla rendendo, però, noto, almeno in quel momento, il suo intendimento in ordine al valore da attribuire al licenziamento stesso.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4051
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4051
    Data del deposito : 23 aprile 1999

    Testo completo