Sentenza 23 aprile 1999
Massime • 1
In relazione ad impresa assoggettata alla disciplina sui licenziamenti individuali di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 108 del 1990, la precisa, univoca, espressa e pubblica manifestazione di volontà da parte del datore di lavoro di interrompere il rapporto di lavoro, ancorché quando è espressa oralmente non è idonea a configurare un valido licenziamento, rappresenta, tuttavia, un fatto giuridico suscettibile di conseguenze concrete pregiudizievoli per il lavoratore. Ne consegue che qualora questi intenda far accertare in sede arbitrale la nullità e l'inefficacia del licenziamento orale, correttezza e buona fede impongono al datore di lavoro - che malamente ha intimato il recesso - di accettare la procedura arbitrale, ovvero di rifiutarla rendendo, però, noto, almeno in quel momento, il suo intendimento in ordine al valore da attribuire al licenziamento stesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/1999, n. 4051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4051 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EMMETI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE DI PRIMA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato PIETRO GUERRA, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato ANDREA CERVESATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 29/98 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 06/04/98 R.G.N.79/97;
udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DI PRIMA;
udito l'avvocato MALFATTI LETTA per delega GUERRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 4 marzo 1997, il sig. CA IO ricorreva al RE - giudice del lavoro di Pordenone nel confronti della s.p.a. MM della quale era stato dirigente e alle cui dipendenze era stato sin dal 1991. Deduceva che
- nel corso del 1995 e del 1996 per ragioni di salute si era assentato per taluni periodi pur continuando a seguire da casa l'azienda;
- a fine maggio 1996, poco dopo che aveva ripreso il lavoro, l'amministratore delegato gli aveva comunicato di averlo sostituito con altra persona e gli aveva intimato licenziamento orale con invito a rimanere a casa dal 10 giugno 1996;
- il 18 giugno 1996, con avviso nella bacheca aziendale, la direzione aveva comunicato al personale la cessazione del rapporto e la sostituzione del IO con altra persona;
- il 26 giugno 1996 il licenziamento era stato impugnato dal sindacato di categoria FNDAI;
- il 23 settembre 1996 la MM aveva dichiarato di non accettare la procedura arbitrale prevista dal c.c.n.l., attivata dal lavoratore per l'accertamento della carenza dei requisiti formali e sostanziali del licenziamento;
- frattanto, la società aveva esentato il ricorrente dalla prestazione, e tuttavia aveva continuato a retribuirlo;
- con lettera 3) settembre 1996 la MM aveva contestato al dipendente una serie di carenze nella conduzione del ramo affidatogli, aveva ridefinito le sue mansioni e lo aveva invitato a riprendere il lavoro dal 9 settembre 1996;
- tramite il FNDAI il lavoratore aveva senza esito chiesto chiarimenti alla società sollecitandola anche a definire la di lui posizione;
- con nota 11 settembre 1996 esso IO aveva contestato tutti gli addebiti;
- con telegrammi del 10 e del 12 settembre 1996 la MM gli aveva a sua volta chiesto ragione della mancata ripresa del lavoro prospettando che, in assenza di giustificazioni, ai sensi dell'art.7 della 1, 300/70, lo avrebbe considerato dimissionarlo:
- con lettera 20 settembre 1996 la MM aveva comunicato al lavoratore di ritenerlo dimissionario dal 20 settembre 1996 a causa del perdurare dell'assenza;
il ricorrente aveva tuttavia contestato il provvedimento con note 30 settembre e 17 ottobre 1996.
Tanto premesso, il IO chiedeva accertarsi, da un lato, la nullità e la illegittimità del licenziamento del 10 giugno 1996 per difetto di forma scritta e comunque perché non giustificato e, d'altro lato, la illegittimità del nuovo licenziamento del 20 settembre 1996 il quale non avrebbe potuto considerarsi ne' come convalida del precedente (nullo) e neppure come sua rinnovazione, essendo fondato sulla diversa motivazione della assenza ingiustificata che, in tal guisa, si era inteso disciplinarmente sanzionare.
Chiedeva, di conseguenza, la condanna di controparte a corrispondergli complessive L.449.741.387, oltre accessori, per indennità sostitutiva del preavviso e per indennità supplementare ex art.19 c.c.n.l. nella misura massima prevista, in relazione sia al licenziamento del 10 giugno che a quello del 20 settembre 1996, salva detrazione di quanto all'epoca già percepito.
Costituendosi, la MM opponeva che
- nel giugno 1996 non era intervenuto alcun licenziamento. In ogni caso, l'asserito licenziamento non sarebbe stato reso operativo essendo continuati il pagamento della retribuzione al dipendente e la concessione allo stesso dell'uso dell'auto aziendale;
comunque il preteso licenziamento avrebbe dovuto ritenersi revocato o giuridicamente inesistente, per cui non vi sarebbe stata interruzione del rapporto lavorativo, tant'è che era rimasto il diritto alla retribuzione;
non era quindi ravvisabile diritto all'indennità di mancato preavviso ne all'indennità suppletiva;
- il successivo provvedimento del 20 settembre 1996 non costituiva intimazione di licenziamento, ma solo presa d'atto delle dimissioni del lavoratore risultanti da comportamento concludente (rifiuto di riprendere servizio senza alcuna giustificazione pur in presenza di solleciti formulati anche secondo la procedura disciplinare);
- in ogni caso, non sarebbe spettata indennità suppletiva in quanto il licenziamento del 20 settembre 1996 non avrebbe potuto considerarsi ingiustificato, inoltre, esso non era stato ritualmente impugnato con la lettera del legale del ricorrente, privo di specifico mandato;
la interruzione del rapporto era dunque da imputarsi al lavoratore.
Con sentenza n. 1364/1997, il RE rigettava il ricorso. Il Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 26 marzo 1996/6 aprile 1998, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal IO, dichiarava ingiustificato il licenziamento del 20 settembre 1996, così qualificato tale atto, e condannava la MM a pagare a controparte L. 176.891.693 a titolo di indennità supplementare ex art. 19 c.c.n.l, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
lo condannava altresì ai due terzi delle spese dei due gradi di giudizio, compensando il terzo residuo.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre la società con unico motivo,
Resiste il lavoratore con controricorso e memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di annullamento la società, denunciando omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art.360, n.4 c.p.c.), si duole che, dopo avere correttamente qualificato come licenziamento l'atto risolutivo del rapporto del settembre 1996, il Tribunale lo abbia ritenuto ingiustificato sottolineando una equivocità della condotta della MM, in realtà non sussistente: inspiegabilmente, il giudice di appello aveva attribuito efficacia agli episodi del maggio - giugno 1996 (in particolare ad un licenziamento nullo e pertanto inefficace, come tale considerato dalla MM che continuò ad erogare la retribuzione pur in assenza di prestazioni lavorative) rispetto al licenziamento del settembre 1996.
Nè, secondo la ricorrente, poteva considerarsi equivoca la mancata accettazione (in attuazione di facoltà spettante alla parte medesima) del deferimento ad arbitri della controversia. Per contro, il dirigente, a fronte della erogazione in suo favore dello stipendio, e dopo che la MM aveva rifiutato l'arbitrato, si era ben guardato dal promuovere causa o dall'esprimere lamentele. Senza ragione il Tribunale aveva ritenuto necessario, perché la domanda potesse essere disattesa, che nella lettera del 3 settembre 1996 la società, in una con l'invito a riprendere servizio, avesse fatto riferimento al precedente licenziamento per significare la revoca o la volontà di considerarlo tanquam non esset. Se il primo licenziamento era nullo e se l'azienda per falli concludenti (corresponsione degli stipendi, dotazione dell'autovettura, uso di viacard) aveva dimostrato di non attribuire ad esso alcun effetto, non sarebbe occorsa alcuna, più esplicita dichiarazione in tal senso: la raccomandata del 3.9.1996 esprimeva chiaramente un intento di avvicinamento verso il lavoratore per la ripresa di un proficuo lavoro, mentre il IO aveva inteso proseguire nelle ostilità. Sottolinea, ancora, la ricorrente che, sul comune presupposto della nullità del primo licenziamento, non avevano ragione le perplessità espresse dalla FNDAI con il fax del 10 sett.1996 circa il valore da attribuire agli inviti di riprendere il lavoro: se di proposta reintegrativa o di pentimento rispetto alla sospensione della prestazione e di interesse ad utilizzare il lavoratore durante il presunto preavviso;
di reintegra non avrebbe potuto parlarsi a fronte di un licenziamento nullo e, per la stessa ragione, non aveva fondamento la prospettazione del diritto al preavviso lavorativo e ancor meno la pretesa del lavoratore di riservarsi in ordine a quest'ultima (eventuale) proposta di lavorare durante il preavviso e, al tempo stesso, continuare a percepire la retribuzione e altri benefit.
Deduce ancora la società che, dopo l'invito dell'azienda del 9 settembre a riprendere il lavoro, correttezza e buona fede contrattuale avrebbero imposto al dirigente (tuttora retribuito) di riprendere il lavoro, posto che il licenziamento era pacificamente nullo, mentre il IO ancora prospettava, con raccomandata dell'11 settembre (ricevuta il 13 settembre) la mera eventualità di riprendere servizio. Non era ravvisabile alcuna condotta equivoca della società, tenuto conto del telegramma 12.9.1996 (anteriore al ricevimento della lettera ult. cit.) col quale la MM si doleva che, malgrado i solleciti, il IO non si fosse ripresentato al lavoro e lo invitava, ai sensi dell'art.7 della legge 20 maggio 1970, n.300, a giustificare l'arbitraria assenza, in mancanza di che trascorsi i tempi di legge verrà considerato dimissionario. Il giudice di appello non aveva mal indagato sulla effettiva volontà del IO di rientrare al lavoro;
in sostanza, mentre costui faceva i capricci, nessuna violazione dei canoni di correttezza e buona fede era ravvisabile a carico della società per avere optato per lo scioglimento del rapporto, non avendo altre vie di uscita dalla situazione venutasi a creare.
Il Tribunale, ingiustificatamente più benevolo nei riguardi del IO, non aveva spiegato il motivo per cui il dirigente, pur invitato a rientrare al lavoro, dovesse ritenersi autorizzato a non ripresentarsi e l'assenza dovesse ritenersi giustificata, ne' aveva spiegato per quale legittima ragione lo stesso avesse atteso il sollecito telegrafico del 9 settembre prima di decidersi a far scrivere dalla FNDAI il fax del 10 settembre 1996; e neppure per qual motivo il dirigente non avesse mai risposto al telegrammi della MM e si fosse limitato a riscontrare tardivamente la raccomandata del 3 settembre 1996; e perché, infine, non avesse mai presentato le sue giustificazioni del mancato rientro nonostante la contestazione dell'addebito ai sensi dell'art.7 dello statuto del lavoratori. Era appunto siffatto comportamento che avrebbe dovuto considerarsi equivoco e contrario alla buona fede contrattuale.
La ricorrente censura sotto ulteriore profilo la sentenza impugnata dolendosi che l'indennità supplementare di cui all'art.19 c.c.n.l. fosse stata liquidata nella misura massima di 22 mensilità,
tenendo conto cioè, oltre che dell'anzianità di servizio e dell'età anagrafica del dipendente, anche della presunta pretestuosità dei motivi di licenziamento e della malafede della datrice di lavoro. Le considerazioni già svolte in ordine ai contrapposti comportamenti delle parti avrebbero dovuto indurre a una più ridotta determinazione dell'indennità supplementare. Il ricorso è infondato.
Correttamente il Tribunale, ha ritenuto la nullità (e la conseguente non convalidabilità) del licenziamento del giugno 1996, siccome intimato oralmente: ne conseguiva la continuità del rapporto di lavoro e dell'obbligo retributivo. L'atto di interruzione del rapporto adottato dalla MM il 20 settembre 1996, avrebbe concretato un vero e proprio licenziamento anche se la parte stessa lo aveva configurato come presa d'atto di dimissioni del lavoratore. Su queste valutazioni del giudice di inerito la stessa ricorrente ora concorda, anche se (come risulta dall'esposizione dello svolgimento del processo), in prima istanza la MM aveva sostenuto tesi del tutto diverse, vuoi in ordine all'atto del 20 settembre 1996, contestandone la natura di licenziamento, vuoi in ordine alla vicenda di fine maggio - 10 giugno 1996 (licenziamento orale, secondo il lavoratore), negando lo stesso fatto storico del recesso o sostenendo che ad esso non avevano fatto seguito conseguenze sul piano operativo o che era stato revocalo o che era, comunque, giuridicamente inesistente.
Peraltro, con accertamenti di fatto sostanzialmente non contestati dalla società, il Tribunale ha rilevato che la MM, con la lettera del 3 settembre e con i telegrammi del 10 e del 12 settembre aveva invitato il IO a giustificare l'assenza ed a riprendere il lavoro, avvisandolo, da ultimo, anche a norma dell'art.7 legge 20 maggio 1970, n.300, che, in difetto, trascorsi i tempi di legge verrà considerato dimissionario;
con la lettera del 20 settembre la società, constata la mancata adesione ai precedenti inviti e la mancanza di giustificazione aveva comunicato a controparte di considerarlo dimissionario in pani data. Ma, secondo quel Collegio, mai il lavoratore aveva espresso volontà di dimettersi e questa avrebbe dovuto, in ogni caso, essere manifestata per iscritto, a pena di nullità (art. 1352 c.civ.), in osservanza dell'art.22, comma primo, del c.c.n.l.
La ricorrente non ha minimamente censurato quest'ultima affermazione circa l'esigenza del requisito formale per il recesso del lavoratore: è evidente come il rilievo del vizio formale sia assorbente rispetto a tutte le altre critiche circa l'eventualità che la volontà di recedere fosse desumibile da pretesi fatti concludenti.
Sono pertanto inammissibili (prima ancora che infondate) le ulteriori censure della ricorrente circa la ravvisabilità di quella volontà nel mancato adeguamento ad un comportamento ex adverso sollecitato (ripresa del lavoro), obiezioni alle quali, peraltro, il Tribunale aveva esattamente risposto che la concludenza di un determinato comportamento della parte deve risultare obiettivamente (vale a dire secondo obiettivi criteri di valutazione) e non secondo un criterio valutativo preventivamente delineato dall'altra parte. È, dunque, giuridicamente esatta e non censurabile la conclusione del Tribunale secondo cui il 20 settembre 1996 fu posto in essere un licenziamento (sul che, come detto, la società ora concorda) espressamente intimato per (pretesa) ingiustificata non esecuzione della prestazione lavorativa malgrado un sollecito del datore di lavoro.
L'indennità supplementare prevista dall'art. 19 c.c.n.l. è dovuta, secondo gli accertamenti non censurati sul punto del giudice di merito, quando il datore di lavoro eserciti il diritto di recesso in violazione del fondamentale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e, in particolare, in caso di esercizio del diritto di recesso in modo pretestuoso e senza il rispetto delle regole procedimentali che assicurano la correttezza di tale esercizio (per l'indennità di mancato preavviso, il Tribunale ha rilevato, senza che il lavoratore abbia proposto a tale riguardo ricorso incidentale, che essa non era stata domandata per il licenziamento del settembre, ma solo per quello del giugno e non poteva essere pertanto riconosciuta).
Viene, quindi, in evidenza la questione se la mancata presentazione al lavoro da parte del IO, a seguito della lettera della MM del 3 settembre 1996. fosse priva di giustificazione o se, come ha ritenuto il giudice di appello, siffatto comportamento fosse stato indotto dalla stessa società e quindi non fosse imputabile al IO quale illecito disciplinare o inadempimento contrattuale.
Esattamente il Tribunale ha ritenuto, in diritto, che la mancata prestazione lavorativa non avrebbe costituito di per sè giustificato motivo di licenziamento se non era dimostrato (e l'onere probatorio relativo era a carico del datore di lavoro: tale affermazione non è oggetto di censura) che l'assenza era priva di giustificazione. A tale proposito, ha rilevato il giudice di appello che senza offrire alcuna motivazione il RE aveva ritenuto essere intervenuta revoca del licenziamento del giugno per effetto della lettera della società del 3 novembre 1996 che invitava il IO a riprendere il lavoro.
Anche astraendo dalla considerazione che un atto assolutamente nullo (tamquam non esset) non è suscettibile di revoca ma, al più, di un atto ricognitivo della nullità e del regime giuridico che, indipendentemente dall'atto, regola il rapporto), nella specie non era ravvisabile, in concreto, secondo il giudice di appello, un comportamento univocamente concludente nel senso della revoca (o della volontà delle parti di reputare come persistente l'ininterrotto rapporto lavorativo), ma, al contrario, potevano rinvenirsi molteplici elementi equivoci nella condotta della MM, contrastanti con il dovere di buona fede contrattuale e tali da giustificare la sospensione della prestazione lavorativa e da rendere, per contro, ingiustificato il licenziamento. La precisa, univoca, espressa e pubblica manifestazione di volontà di interrompere il rapporto di lavoro con il IO, intervenuta nel giugno da parte della società, anche se non valeva, per le ragioni dette, a configurare un valido licenziamento, era tuttavia - secondo il Tribunale - fatto giuridico suscettibile di conseguenze concrete pregiudizievoli, particolarmente per la pubblicità datane all'interno della fabbrica, essendosi anche comunicato che il posto del IO sarebbe stato ricoperto da altro dipendente normativamente indicato. Il licenziamento era stato inoltre impugnato in sede arbitrale senza che mal la MM avesse dichiarato di volerlo considerare inesistente o tacitamente revocato. Con la lettera del 3 settembre 1996, ha osservato il giudice di appello, la MM, non aveva menzionato minimamente il precedente licenziamento, ne' la comunicazione fattane a tutti i dipendenti e la intervenuta impugnazione di esso in sede arbitrale, e neppure aveva contestato la mancata prosecuzione della prestazione, ma si era limitata a muovere addebiti di natura sostanziale e professionale alla condotta del IO.
Lo stesso invito a riprendere la prestazione, ivi espresso e reiterato con successivi telegrammi, non era minimamente significativo di una pretesa revoca del licenziamento orale o della volontà di considerarlo inesistente, in quanto - sempre secondo il giudice di appello - poteva attenere al preavviso lavoralo (il quale avrebbe anche giustificato la continuazione dell'uso dell'auto aziendale, e la percezione delle retribuzioni).
L'equivocità della nota del 3 settembre, ha posto in evidenza il Tribunale, era stata espressamente rilevata con un fax del 10 settembre alla società: si era nell'occasione sottolineato che non era in quella nota spiegato se l'invito a riprendere servizio fosse diretto alla reintegrazione del rapporto, di fatto interrottosi col licenziamento contestato, ovvero esprimesse richiesta al IO di preavviso lavorato;
contestualmente, il lavoratore aveva fatto presente che nel primo caso era disposto a riprendere immediatamente servizio, mentre la seconda ipotesi avrebbe formato oggetto di considerazione una volta chiarita la posizione dell'azienda. Quest'ultima, per contro mai aveva dato riscontro a tale presa di posizione, con violazione, secondo il Tribunale, delle regole di buona fede contrattuale;
anzi, nella comunicazione del 20 settembre, la società aveva maliziosamente sostenuto che nessuna giustificazione dell'assenza era stata fornita dal dipendente e, con altrettanta malizia, aveva strumentalmente qualificato l'assenza del IO come dimissioni nonostante la disponibilità da lui espressa a riprendere immediatamente il lavoro. La MM, che col licenziamento del giugno, aveva pur dato luogo alla complessa situazione, aveva poi mantenuto un atteggiamento volutamente reticente e ambiguo nel precisare e definire la propria posizione contrattuale.
Conclusivamente, dunque, risultando il licenziamento del 20 settembre privo di giusta causa e di giustificazione, secondo il giudice di appello, al lavoratore spettava l'indennità supplementare prevista dall'art.19 del contratto collettivo, concretamente determinata nella misura massima di 22 mensilità.
Ritiene la Corte che la complessa e coerente ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, del tutto immune da vizi logico - giuridici e la articolata valutazione degli stessi fatti sub specie iuris ad opera dello stesso giudice di merito si sottraggano alle critiche formulate dalla ricorrente.
Sottolinea la Corte, in particolare, che se è vero che l'intimazione orale di licenziamento del maggio - giugno 1996 (con invito al lavoratore a non più ripresentarsi al lavoro e, addirittura, con comunicazione a tutto il personale mediante avviso esposto in bacheca) era nulla e improduttiva degli effetti giuridici propri del recesso per vizio di forma, non altrettanto correttamente si sarebbe dovuto escludere che dalla stessa, come fatto giuridico storicamente verificatosi, non potessero derivare altri effetti ed in particolare una situazione di incertezza giuridica che il lavoratore aveva interesse ad eliminare, con l'impugnativa stragiudiziale prima e col ricorso alla procedura arbitrale poi.
Vero è che la MM non era tenuta (come, del resto, è
incontestato) ad accettare la detta procedura e legittimamente la rifiutò, ma poiché (come è pacifico) con la stessa si intendeva far accertare la nullità e l'inefficacia del licenziamento orale, correttezza e buona fede avrebbero imposto alla datrice di lavoro che malamente lo aveva intimato, anziché limitarsi a rifiutare il deferimento agli arbitri della relativa controversia, di rendere noto, altresì, almeno in quel momento, che non intendeva avvalersi dell'intimazione di licenziamento e che considerava il rapporto di lavoro ancora in essere. Analoga reticenza il Tribunale ha correttamente ravvisato (come contraria alle menzionate clausole generali di correttezza e buona fede) nella missiva della MM del 3 settembre 1996 con la quale. anzi, questa contestava deficienze professionali dei comportamento o delle prestazioni del dipendente, ma non la circostanza che lo stesso, malgrado percepisse ancora la retribuzione, non aveva proseguito nelle prestazioni. Poiché il pagamento dell'equivalente della retribuzione era dovuto in caso di preavviso non lavoralo, mentre la prestazione che il lavoratore era stato invitato a riprendere, (ma senza che da parte datoriale si fosse data alcuna spiegazione di quanto ingiunto al lavoratore in sede di licenziamento orale, di non ripresentarsi al lavoro a partire da una certa, imminente data) ben poteva corrispondere a quella dovuta durante il preavviso lavorato e poiché, come accertato dal giudice di appello, l'equivocità della situazione e del comportamento datoriale erano stati espressamente posti in evidenza dal FNDAI per il IO con un fax del 10 settembre 1996, la società avrebbe pur dovuto, in ossequio ai principi generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art.1375 c.civ.), chiarire che il rapporto di lavoro doveva ritenersi ancora in essere malgrado gli atti, gli atteggiamenti e gli equivoci da lei stessa posti in essere e ciò, per usare le sue parole, per trovare una via di uscita dalla situazione nella quale lei stessa si era posta nel maggio-giugno del 1996. Deve essere sottolineato che la MM non ha in alcun modo spiegato come fosse risultato (e comunque perché debba ritenersi) che durante le contestazioni inter partes di cui si è detto intervenute tra il giugno ed il settembre 1996, esistesse un comune presupposto circa la nullità del primo licenziamento. Non è, dunque, ravvisabile, come sostiene la ricorrente, una ingiustificata benevolenza del Tribunale nei confronti del lavoratore cui quel giudice non avrebbe mosso il rimprovero di non avere presentato proprie giustificazioni del mancato rientro. Era, infatti, l'altra parte a dover spiegare perché il dipendente dovesse riprendere servizio quando essa stessa gli aveva intimato con il licenziamento orale di non più presentarsi;
in altri termini non sembra che la società potesse legittimamente pretendere che spettasse al lavoratore dare una corretta interpretazione giuridica di tutta la complessa situazione verificatasi - a seguito di un comportamento niente affatto lineare ed univoco complessivamente osservato dalla datrice di lavoro - e assumere comportamenti congruenti con la ricostruzione che ex altera parte si sarebbe ritenuta corretta della vicenda.
Del tutto irrilevante è poi che la contestazione di mancata ripresa del lavoro fosse stata fatta al lavoratore a norma dell'art.7 della legge 20 maggio 1970, n.300 come addebito disciplinare:
oltretutto la stessa MM (che ora sostiene che il recesso del settembre correttamente è stato qualificato dal Tribunale come licenziamento), costituendosi avanti al RE ebbe a sostenere in via prioritaria, come si è visto, che il provvedimento adottato dalla stessa società il 20 settembre 1996 non avrebbe rappresentato altro che la presa d'atto delle dimissioni del lavoratore, così perpetuando l'altro equivoco rigenerato con i telegrammi del 10 e del 12 settembre 1.996, con i quali si prospettava che la mancata ripresa del lavoro sarebbe stata interpretata come volontà di dimettersi del lavoratore.
Le considerazioni svolte inducono a ritenere infondata anche la censura attinente alla pretesa eccessività della liquidazione dell'indennità supplementare in relazione ai motivi del licenziamento e alla inosservanza da parte della MM della regola della buona fede, così come ritenuto, con ragionamento del tutto ineccepibile, dal Tribunale che ha considerato l'anzianità di servizio e l'età anagrafica del lavoratore e, d'altro lato, il protratto ed accentuato comportamento di malafede della datrice di lavoro, culminato in un licenziamento pretestuoso. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999