Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 dicembre 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 dicembre 1986 |
Commentari • 6
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- 2. Legge sulle locazioni abitativehttps://www.studiocataldi.it/
- 3. Legge sulle locazioni abitativeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2018
- 4. Contratto non registrato? Canone ridotto e niente sfratto per morositàAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 5 ottobre 2011
Il proprietario di un appartamento, da lui locato con un contratto scritto ma non registrato, non riceve per alcuni mesi il canone di locazione, stabilito in 875 euro mensili. Nel contempo l'inquilino, provvede autonomamente alla registrazione del contratto facendo così scattare l'applicazione del regime speciale previsto dall' Art. 3, comma 8 (cedolare secca), del DLGS 23/2011 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale). L'Art.3, di seguito integralmente riportato, stabilisce che per i contratti di locazione ad uso abitativo che non siano stati registrati entro i termini di legge o che indichino un importo inferiore a quanto in realtà versato dall'inquilino, sia …
Leggi di più… - 5. Risoluzione del 07/04/2005 n. 44 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 7 aprile 2005
Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell\'art. 11 della legge 27 dicembre 2000, n. 212, la XY ha chiesto chiarimenti in merito alla applicazione dei benefici fiscali previsti, ai sensi dell\'art. 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei proprietari di immobili siti in comuni ad alta tensione abitativa. ESPOSIZIONE DEL QUESITO L\'XY, associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari, chiede chiarimenti sulla corretta interpretazione dell\'art. 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che prevede agevolazioni fiscali ai fini della determinazione del reddito imputabile agli immobili siti in comuni ad alta tensione abitativa e ceduti …
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Giurisprudenza • 29
- 1. Trib. Rovereto, sentenza 05/07/2024, n. 81Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: 1) dott. Adilardi Giulio - Presidente 2) dott. Peloso Fabio - Giudice 3) dott. Paoli Giulia - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi: , nata a [...] il [...] Parte_1 E , nato a [...] il [...] Persona_1 Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Botteri Daniela e Ancona Giulia e domiciliati presso il loro studio in Trento corso III Novembre 72/A, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del …Leggi di più...
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- 2. Trib. Napoli, sentenza 15/11/2023, n. 10519Provvedimento: N. 12583/2022 R.G.A.C. Tribunale di Napoli IX SEZIONE CIVILE Verbale di udienza Il giorno 12/11/2023, alle ore 11.50 nella 9 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Renata Palmieri, è chiamata la causa TRA TRIB. NAPOLI N. 401/93 Parte_1 [...] Parte_2 - ATTORE E CONVENUTO Controparte_1 Sono presenti: l'Avv. MARCO DI MARTINO per delega dell'Avv. DI NOLA PIERGIUSEPPE, per l'attore il quale conclude riportandosi ai propri scritti Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate. Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. …Leggi di più...
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- 3. Trib. Benevento, sentenza 06/10/2023, n. 1987Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I BENEVENTO II SEZIONE CIVILE Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 174 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 14.3.2023 e vertente TRA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti TEDESCO MARIA CONCETTA, COGLIANO ANGELO PASQUALE e LA ROCCA MASSIMO ed elettivamente domiciliata …Leggi di più...
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- 4. Trib. Rovigo, sentenza 29/09/2021, n. 687Provvedimento: Udienza del 29.9.2021 Giudice Istruttore, dott. Nicola Del Vecchio Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 1437/2020 R.G., vertente tra: ***** Parte_1 [...] Parte_2 ***** È presente per parte ricorrente l'Avv. Favaro, che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa. A questo punto, il G.I. invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 429 c.p.c.. L'Avv. Favaro si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita. Su richiesta del giudice, precisa che alla scadenza del contratto l'immobile non è mai stato liberato …Leggi di più...
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- 5. Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2021, n. 1039Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 816/2019 R.G. TRA , nato a [...] il [...], c. f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 , nata a [...] il [...], c. f. , coniugi, Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Milazzo -attori - CONTRO , nata a [...] il [...] e ivi res.te alla via Cesare Battisti n° 72, c. CP_1 f. -convenuta contumace- CodiceFiscale_3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione dell'11.02.2019, notificato il giorno …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 , recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprieta' privata e pubblica ad uso abitazione e' sospesa nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed in quelli della delibera adottata dal CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano negli altri comuni capoluogo di provincia.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 1";
al comma 3, le parole: "entrata in vigore" sono sostituite dalla parola: "conversione".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "decreto ingiuntivo" sono inserite le seguenti: "provvisoriamente esecutivo";
al comma 2, dopo le parole: "con dichiarazione" sono inserite le seguenti: "sostitutiva di atto di notorieta'";
e aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazioni di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio e' sospesa fino alla effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1987, ferma restando la esclusione per morosita'".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano sino al 31 marzo 1988 ai comuni di cui all'articolo 1.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 nonche' ai precedenti articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2 ), 3, 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 , ovvero fondati sulla morosita' del conduttore o del subconduttore, nonche' per morosita' sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo".
All'articolo 5:
al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune puo' essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprieta' destinati ad uso abitativo":
al comma 10, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
"e tenendo comunque conto della composizione e del reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario";
al comma 13, sono soppresse le parole: "nonche' delle disponibilita' alloggiative esistenti nei singoli comuni";
dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
"15-bis. I fondi di cui al comma 13 non utilizzati da parte dei comuni di cui al comma 1 sono destinati da parte del CER, sulla base di richieste ad esso inoltrate, all'acquisto di alloggi da parte di altri comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in cui si registrino difficolta' abitative nel mercato dell'affitto".
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al comma 9-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 , continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro di cui ai commi 1 e 9-bis del predetto articolo e' elevata al 4 per cento.
2 Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani emigrati all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano.
3. All'onere derivante dalle minori entrate di cui al comma 1, valutato per l'anno 1987 in lire 180 miliardi, si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno medesimo, derivanti dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5-ter. - 1. Il termine di cui all' articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 , e' prorogato al 31 dicembre 1987".
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
AVVERTENZE:
Il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 252 del 29 ottobre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 gennaio 1987. - Art. 2. 1. L' articolo 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 45. - 1. Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree in diritto di superficie o in diritto di proprieta', nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici, a societa' assicurative, nonche' ad altri soggetti pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.
2. In tali casi e' fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati.
3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione in favore degli sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo di preammortamento".