CASS
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2025, n. 35860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35860 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR SA SO nato a [...] il [...] AN ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2025 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG MARCO PATARNELLO che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con provvedimento del 13 giugno 2025, ha approvato il rendiconto della gestione predisposto dagli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento contrassegnato dal n. 4298/2017 ed ha, in tale ambito, dichiarato inammissibili le osservazioni avanzate di consulenti Nappo e Quattrone nell'interesse degli imputati SA AL RA e TO SA. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35860 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 21/10/2025 2 Il Tribunale ha ritenuto condivisibili le argomentazioni espresse dagli amministratori nella relazione predisposta a seguito dlela trasmissione dele deduzioni formulate dalla difesa degli imputati considerate inammissibili. 2. Avverso il provvedimento SA AL RA e TO SA hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore di fiducia IO NT, articolando due motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo denunziano violazione di legge con riferimento al profilo dell’omessa fissazione della udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 43, comma 4, d.lgs.159 del 2011 nonché vizio di motivazione con riferimento alla rilevanza attribuita, nonostante la loro apoditticità ed inconducenza, alle deduzioni sviluppate dagli amministratori, in riposta alle osservazioni contenute nella consulenza tecnica di parte, sulla mancata esibizione delle scritture ausiliarie di supporto e sulla mancata approvazione die bilanci per ben sette anni. 2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione delle garanzie difensive previste dalla legge con particolare riferimento all’omesso esame della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di appello per insussistenza dei fatti addebitati ad entrambi gli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa, va rammentato che con riguardo ai sequestri dei beni con amministrazione giudiziaria disposti, come quello in esame, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., l’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., prevede che «si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I d.lgs. n. 159/2011. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro». Il rinvio alle disposizioni in materia di amministrazione giudiziaria contenute nel codice antimafia comporta nel caso di specie l’applicabilità dell’art. 43 d.lgs. n. 159/2011 che disciplina la predisposizione e l’approvazione del conto di gestione da parte dell’amministratore giudiziario. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. Sussiste la violazione di legge evidenziata dalla difesa primo motivo, tenuto conto del mancato rispetto da parte del giudice procedente dell'iter procedimentale scandito dalla previsione di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 159 del 2011 (cfr. Sez. 2, n. 18434 del 03/04/2024, Dipalma, Rv. 286322 - 01). 3 Tale disposizione prevede che, una volta depositato il rendiconto, il giudice delegato ne verifica la regolarità e completezza, se del caso invitando l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le eventuali e opportune modifiche o integrazioni. A seguito di tali attività il giudice delegato ordina il deposito del rendiconto in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni agli interessati, al Pubblico Ministero e alla Agenzia per i beni confiscati. A tale fase consegue una prima fase necessaria, tenuta dal giudice delegato caratterizzata dalla assenza di formalità, dove, se non sorgono o non continuano ad essere sostenute contestazioni, il rendiconto viene approvato (comma 3 «Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia»). La disciplina in questione prevede, anche una ulteriore fase, eventuale, nel caso in cui le contestazioni al rendiconto permangano. In questo caso il giudice delegato deve necessariamente fissare udienza davanti al collegio e svolge nell'ambito del giudizio così instaurato la funzione di relatore, ed è avverso l'ordinanza assunta in questa sede, proprio perché assunta e caratterizzata dalla presenza di pieno contraddittorio con i soggetti interessati, che è ammesso il ricorso per cassazione («Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva;
altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero»). Nel caso in esame, nonostante l’espressa richiesta degli interessati non è stata fissata l’udienza dinanzi al Collegio essendosi il giudice delegato limitato a tramettere le contestazioni sollevate per iscritto agli amministratori che, a loro volta, hanno risposto con osservazioni scritte. In esito al delineato contraddittorio cartolare, il giudice delegato ha escluso con motivazione per relationem la sussistenza delle specifiche critiche proposte al rendiconto rendendo in tal modo palese che esse continuavano a “permanere”, sicché doveva essere fissata la udienza collegiale, con gli adempimenti conseguenti. 4 Come osservato dal Procuratore generale, la mancata fissazione dell’udienza non è nemmeno giustificabile con la preliminare dichiarazione di inammissibilità delle controdeduzioni espresse in precedenza dai ricorrenti, posto che il decidente, a fronte di numerose e consistenti deduzioni, si è limitato a fare generico rinvio alle considerazioni espresse dagli Amministratori in termini assertivi, prescindendo dall’indicare le ragioni per le quali ciascuna contestazione fosse da ritenere generica e non riferita a singole voci contabili. 3. In definitiva il provvedimento, che si pone in evidente contrasto con la previsione normativa e la sua sequenza procedimentale, oltre che in violazione del pieno diritto al contraddittorio, deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che provvederà alla fissazione dell’udienza prevista dall'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso, in Roma 21 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NC FI GI CH
lette le conclusioni del PG MARCO PATARNELLO che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con provvedimento del 13 giugno 2025, ha approvato il rendiconto della gestione predisposto dagli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento contrassegnato dal n. 4298/2017 ed ha, in tale ambito, dichiarato inammissibili le osservazioni avanzate di consulenti Nappo e Quattrone nell'interesse degli imputati SA AL RA e TO SA. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35860 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 21/10/2025 2 Il Tribunale ha ritenuto condivisibili le argomentazioni espresse dagli amministratori nella relazione predisposta a seguito dlela trasmissione dele deduzioni formulate dalla difesa degli imputati considerate inammissibili. 2. Avverso il provvedimento SA AL RA e TO SA hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore di fiducia IO NT, articolando due motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo denunziano violazione di legge con riferimento al profilo dell’omessa fissazione della udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 43, comma 4, d.lgs.159 del 2011 nonché vizio di motivazione con riferimento alla rilevanza attribuita, nonostante la loro apoditticità ed inconducenza, alle deduzioni sviluppate dagli amministratori, in riposta alle osservazioni contenute nella consulenza tecnica di parte, sulla mancata esibizione delle scritture ausiliarie di supporto e sulla mancata approvazione die bilanci per ben sette anni. 2.2. Con il secondo motivo denunciano violazione delle garanzie difensive previste dalla legge con particolare riferimento all’omesso esame della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di appello per insussistenza dei fatti addebitati ad entrambi gli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa, va rammentato che con riguardo ai sequestri dei beni con amministrazione giudiziaria disposti, come quello in esame, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., l’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., prevede che «si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I d.lgs. n. 159/2011. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro». Il rinvio alle disposizioni in materia di amministrazione giudiziaria contenute nel codice antimafia comporta nel caso di specie l’applicabilità dell’art. 43 d.lgs. n. 159/2011 che disciplina la predisposizione e l’approvazione del conto di gestione da parte dell’amministratore giudiziario. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo. Sussiste la violazione di legge evidenziata dalla difesa primo motivo, tenuto conto del mancato rispetto da parte del giudice procedente dell'iter procedimentale scandito dalla previsione di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 159 del 2011 (cfr. Sez. 2, n. 18434 del 03/04/2024, Dipalma, Rv. 286322 - 01). 3 Tale disposizione prevede che, una volta depositato il rendiconto, il giudice delegato ne verifica la regolarità e completezza, se del caso invitando l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le eventuali e opportune modifiche o integrazioni. A seguito di tali attività il giudice delegato ordina il deposito del rendiconto in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni agli interessati, al Pubblico Ministero e alla Agenzia per i beni confiscati. A tale fase consegue una prima fase necessaria, tenuta dal giudice delegato caratterizzata dalla assenza di formalità, dove, se non sorgono o non continuano ad essere sostenute contestazioni, il rendiconto viene approvato (comma 3 «Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia»). La disciplina in questione prevede, anche una ulteriore fase, eventuale, nel caso in cui le contestazioni al rendiconto permangano. In questo caso il giudice delegato deve necessariamente fissare udienza davanti al collegio e svolge nell'ambito del giudizio così instaurato la funzione di relatore, ed è avverso l'ordinanza assunta in questa sede, proprio perché assunta e caratterizzata dalla presenza di pieno contraddittorio con i soggetti interessati, che è ammesso il ricorso per cassazione («Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva;
altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero»). Nel caso in esame, nonostante l’espressa richiesta degli interessati non è stata fissata l’udienza dinanzi al Collegio essendosi il giudice delegato limitato a tramettere le contestazioni sollevate per iscritto agli amministratori che, a loro volta, hanno risposto con osservazioni scritte. In esito al delineato contraddittorio cartolare, il giudice delegato ha escluso con motivazione per relationem la sussistenza delle specifiche critiche proposte al rendiconto rendendo in tal modo palese che esse continuavano a “permanere”, sicché doveva essere fissata la udienza collegiale, con gli adempimenti conseguenti. 4 Come osservato dal Procuratore generale, la mancata fissazione dell’udienza non è nemmeno giustificabile con la preliminare dichiarazione di inammissibilità delle controdeduzioni espresse in precedenza dai ricorrenti, posto che il decidente, a fronte di numerose e consistenti deduzioni, si è limitato a fare generico rinvio alle considerazioni espresse dagli Amministratori in termini assertivi, prescindendo dall’indicare le ragioni per le quali ciascuna contestazione fosse da ritenere generica e non riferita a singole voci contabili. 3. In definitiva il provvedimento, che si pone in evidente contrasto con la previsione normativa e la sua sequenza procedimentale, oltre che in violazione del pieno diritto al contraddittorio, deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che provvederà alla fissazione dell’udienza prevista dall'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso, in Roma 21 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NC FI GI CH