Sentenza 21 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12316 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
12 3 16/0 3 AULA "A" 636/2003 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO oggetto composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LAVORO Dott. Sergio MATTONE Presidente Dott. Pietro CUOCO Consigliere R.G.N. 00372/2001 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 26198 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 06. 05. 2003 da FARMACIA S. CO DI OR CA e C. s.n.c. in persona del legale rapp.te, sig. AR RR, rapp.to e difeso dall'avv. Giorgio Gla Scagliola, ed elett.te domiciliato in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 13, giusta procura speciale a margine del ricorso, EDA ULTIMO CANC. CORTte Suprema CASSAZIONE
- ricorrente -
2624
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CUNEO in persona del Direttore in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, 1
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, n. 00064/2000 depositata il 23 ottobre 2000, R.G. n. 04341/1997, notificata il 15/16 novembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06 maggio 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, he ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Alba, sezione distaccata di BRA, respingeva, con compensazione delle spese del grado, la opposizione proposta dalla Farmacia S. RO di RR AR & C. s.n.c. (in appresso solo Farmacia) avverso l'ordinanza ingiunzione della Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo n. 702/97 con la quale ad AL RR era stata irrogata la sanzione amministrativa di lire 100.000 per l'accertata violazione dell'art. 1 della legge 05 gennaio 1993, n. 4, relativamente all'attività lavorativa di natura subordinata del dott. LA LD in favore della Farmacia. Aveva, a sua volta dedotto l'opponente che la collaborazione saltuaria della DO si configurava come "sostituzione informale legata a momentanei ed improvvisi stati di malattia dell'anziano dott. AL RR". Osservava il Tribunale, in composizione monocratica, che il rapporto di lavoro della LD con la Farmacia era intercorso fin dal gennaio 1994 come da comunicazione del 3 gennaio 1994 dell'allora titolare della farmacia, successivamente legale rappresentante della società, secondo cui da quella data si sarebbe avvalso 2 saltuariamente delle prestazioni professionali della LD;
la genericità della comunicazione, e la omessa reiterazione delle comunicazioni per ogni singolo evento impeditivo determinante la sostituzione, escludevano la volontà del responsabile di ricorrere alle sostituzioni temporanee del titolare dell'esercizio per i motivi tassativi di cui all'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475; la stessa LD, nella immediatezza della ispezione, aveva dichiarato di recarsi in farmacia il mercoledì e il venerdì, o il lunedì o il sabato "a seconda dei turni", con ciò in sostanza smentendo l'occasionalità delle asserite sostituzioni;
nessuna prova sussisteva di queste ultime, tanto più che esse comportavano le dovute comunicazioni e le relative documentazioni contabili, le une mai prodotte e le altre (ricevute fiscali e di versamento) in modo approssimativo e prive di certezza;
molte delle assunzioni a difesa (assenza del titolare, saltuarietà e consistenza del rapporto di 57 ore nel trimestre) non risultavano provate;
sussisteva, pertanto, la ipotesi di continuativo rapporto di lavoro subordinato della LD con la Farmacia, intrattenuto sotto la direzione e il controllo del titolare dell'esercizio. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Farmacia con nove motivi di censura. La Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo si è costituita con controricorso. Motivi della decisione L'avviso di fissazione dell'odierna udienza all'avv. Giorgio Scagliola, del Foro di Alba, nel domicilio eletto come da mandato in "Roma, via di Villa Sacchetti, n. 13", risulta ritualmente notificato, essendosi proceduto, a seguito di preventiva non avvenuta notifica in tale sede perché "sconosciuto", alla notifica dell'avviso stesso nel domicilio di ufficio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione. 3 Ancora preliminarmente va rilevato, in sintesi, ai fini di una più completa lettura delle osservazioni relative ai successivi motivi di ricorso, che la sentenza impugnata, premessa la pacifica esistenza nell'esercizio, ed in attività di lavoro, del dott. LA LD, e ritenendo che l'unico motivo di contestazione opposto all'ordinanza- ingiunzione emessa sul presupposto dell'accertato rapporto di lavoro subordinato era in realtà infondato, non potendosi, per una serie di elementi acquisiti agli atti, ricondurre le prestazioni alle ipotesi di sostituzione ex art. 14 del d.p.r. n. 1275 del 1971 così- interpretando la “generica” difesa spiegata in sede di opposizione - ha concluso per la suddette, estraneità di detta presenza alle ipotesi convergendo, fra l'altro, gli elementi istruttori agli atti, piuttosto per la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a part-time del detto professionista con la società. Con il primo motivo di ricorso la Farmacia denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.. Deduce, in sintesi, la ricorrente che tutto quanto era riferibile al rapporto nel periodo precedente all'01 gennaio 1996 non doveva essere esaminato, tenuto conto che la stessa ordinanza n. 702/97, oggetto della opposizione in discussione, si era espressa nel senso della archiviazione degli atti relativi a detto periodo, essendo la società ingiunta, e alla quale sola era stato notificato il verbale di accertamento, sorta solo con il 1° gennaio 1996 (in precedenza era ditta individuale), dalla quale data, pertanto, erano ad essa riferibili i fatti eventualmente a suo carico contestati;
di tale circostanza il giudice di merito non aveva tenuto alcun conto. La censura è generica e quindi inammissibile. 4 La stessa ordinanza-ingiunzione, come pur si riporta in ricorso, comunica l'avvenuta archiviazione di ogni addebito riferito al periodo in cui il dott. AR RR, quale ditta individuale, era titolare della Farmacia, diversa dalla società successivamente costituita. In realtà, se riferimenti a dati fattuali del periodo precedente risultano agli atti, non per ciò stesso rivelano inammissibili decisioni relative al predetto periodo “archiviato", atteso che la residualità del rapporto in discussione trova comunque momento di costituzione in detto periodo iniziale riconducibile alla ditta individuale, sul quale ultimo la sentenza correttamente non assume decisioni proprio per effetto della intervenuta archiviazione. Va da sé che a detti riferimenti non può riconoscersi altra valenza che quella di valutazione di fatti antecedenti, che, come quella relativi a fatti successivi al contratto, e comunque a quest'ultimo inerenti, ben possono essere valutati dal giudice di merito quale comportamento delle parti ai fini della corretta interpretazione dell'atto negoziale. Con il secondo motivo di ricorso la Farmacia denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 18 e 23 della legge n. 689 del 1981. Nell'affrontare la questione relativa alle modalità del rapporto di lavoro della LD, la sentenza si soffermava sulla non saltuarietà della prestazione e sulla non provata contemporanea assenza del titolare della Farmacia ai fini della persistenza della direzione dell'esercizio nelle mani del titolare. In realtà, la contestazione di cui al -quest'ultimo espressamente richiamato nell'ordinanza quale verbale di accertamento atto di rinvio per i fatti addebitati - dava per accertato esattamente il contrario, e cioè 5 che erano certe le sostituzioni e la saltuarietà di esse, che però non riguardavano le ipotesi di cui all'art. 11 della legge n. 362 del 1991. Anche questo secondo motivo è infondato e comunque generico. Da nessuna parte e per nessun motivo la sentenza impugnata parla di non saltuarietà delle prestazioni, ed anzi in essa si argomenta proprio su tale connotazione, allorché ne fa conseguire l'obbligo, non adempiuto, della ripetizione della comunicazione alla USL di competenza per ogni episodio di asserito impedimento e quindi di sostituzione ai sensi dell'art. 11 citato. La sentenza conclude per la sussistenza della subordinazione, ma, evidentemente, in relazione ad un rapporto part-time, secondo l'accertamento della indagine ispettiva, ed in tal senso deve intendersi anche il riferimento alla continuità (recte, stabilità) nei termini quantitativi accertati. Quanto all'assenza del titolare della Farmacia va subito rilevato che tale circostanza non risulta oggetto di specifica valutazione in sentenza;
essa risulta solo per asserita (e tardiva e generica) dichiarazione di assunzione di responsabilità dell'esercizio da parte della LD, con solo riferimento, in relazione alla paventata (da parte dell'Ispettorato) compromissione della regolarità del servizio, a momentanee assenze del figlio del titolare della Farmacia impegnato in altre incombenze, esso stesso farmacista e in regolare attività nel medesimo esercizio. E tanto, non assume per il giudice di merito, alcuna rilevanza decisiva per la questione in discussione. Con il terzo motivo di ricorso la Farmacia denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La sentenza aveva esaminato un periodo del rapporto ad essa inibito, e aveva poi concluso per la irrilevanza della documentazione (ricevuta fiscale di versamento delle z ritenute) del 9 aprile 1996, ritenendola irregolare, con riferimento anche a pregresse modalità del rapporto;
in realtà, tale ricevuta aveva valore decisivo, perché, considerando l'importo da essa portato, ove letto in relazione alle dichiarazioni della stessa LD e ad altri elementi certi acquisiti all'istruttoria, provava proprio la saltuarietà del rapporto di lavoro;
né l'asserita irregolarità della ricevuta fiscale trovava legislativa giustificazione, peraltro non indicata. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Come si è già avuto modo di osservare, ogni riferimento ai dati fattuali relativi al periodo antecedente al 1° gennaio 1996 trova più che ampia giustificazione nella valutazione del comportamento delle parti ai fini della interpretazione del contratto intercorso tra le parti, tenuto conto che il rapporto di lavoro trova inizio nel medesimo periodo, e, nell'ambito di tale periodo ha trovato il maggior tempo di applicazione;
né si deduce, o, in qualche modo, si introduce una novazione del rapporto stesso. Egualmente, quanto alla ricevuta fiscale, a parte l'evidente contraddizione dell'attuale ricorrente, che pur lamentando il riferimento in sentenza al periodo colpito da archiviazione e di quanto si dirà sulla rilevanza del documento, di esso poi propone un inammissibile confronto contabile ai fini retributivi, sta di fatto che la censura si muove su un piano estraneo al thema decidendi in considerazione delle pregresse osservazioni sulla "saltuarietà e/o occasionalità” del rapporto e di quelle, in appresso, sulla validità e regolarità della ricevuta di versamento di ritenuta di acconto. Con il quarto motivo di ricorso la Farmacia denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. 7 La sentenza impugnata risultava evidentemente contraddittoria allorché, da un lato, premetteva la secondaria importanza della regolarità della comunicazione del dott. RR ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. n. 1275 del 1971, dall'altra attribuiva particolare valenza decisiva ad essa, richiamando più volte la violazione alle detta disposizione legislativa. Ancora una volta il motivo è infondato. Sulle sole comunicazioni all'autorità di vigilanza in ordine al rapporto di collaborazione della LD con la Farmacia, peraltro del 3 gennaio e del 12 agosto, entrambe del 1994 (periodo archiviato), la sentenza impugnata si esprime nel senso che da esse emergeva la volontà dell'allora ditta individuale di instaurare con la LD, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 362 del 1991 (obbligo di comunicare al Medico provinciale i dati e la documentata situazione sanitaria degli “addetti all'esercizio" farmaceutico), un rapporto di collaborazione sullo schema del lavoro subordinato, quest'ultimo poi contestato nella opposizione all'ordinanza ingiunzione con riferimento all'art. 14 del d.p.r. n. 1275 del 1971 circa la sostituzione temporanea del titolare della Farmacia a fronte di un impedimento di esso per i motivi tassativi di cui all'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475. Tanto, più che un riferimento, peraltro ad abundantiam, sulla natura del rapporto, poi accertata dal giudice di appello e debitamente motivata, non rileva, sicché ogni argomentazione in proposito è priva del requisito della decisività. Con il quinto motivo di ricorso la Farmacia denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981. h 00 Il giudice di merito, dopo aver disposto per l'assunzione dei mezzi di prova in ordine alle modalità concrete del rapporto, aveva, poi, ai fini della decisione, rilevato la carenza di prova su pagamenti del 1994 e del 1995, mai richiesti e relativi a un periodo del rapporto non oggetto di esame, così come aveva tratto argomenti probatori dalla mancata esibizione o produzione delle scritture contabili, ancorché esse non fossero neanche necessari per mancata contestazione dei pagamenti stessi. Il motivo è decisamente inammissibile. La censura non esamina la parte motiva della sentenza nella parte in cui si nega ogni valenza della più volte richiamata ricevuta fiscale di ritenuta di acconto perché non indicativa delle circostanze contabili in essa registrate, tenuto conto che, non avendo il documento data certa ricadente nel periodo "ispezionato" (l'ispezione risale all'08 maggio 1996), ma solo quella del versamento in banca (15 maggio successivo), e non riportando altro dato temporale di riferimento, poteva solo avere una qualche rilevanza ai fini contabili tra le parti, ma non altro, e specificamente ai fini invocati sulla natura del rapporto. Con il sesto motivo di ricorso la Farmacia denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c.. La sentenza impugnata aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro in contrasto con la volontà delle parti (ricevuta fiscale di versamento delle ritenute di acconto), in assenza di elementi probatori sulla soggezione gerarchica della LD, anch'essa con la qualifica professionale di farmacista, e nonostante le dichiarazioni della stessa circa l'assunzione della gestione autonoma dell'esercizio in h 9 assenza del titolare di esso e quindi di disposizioni e direttive, e comunque in presenza di elementi sulla saltuarietà delle prestazioni (verbale ispettivo). Il motivo è infondato. A parte la considerazione che la censura si propone come mera, inammissibile, valutazione degli atti di causa in difformità da quella del giudice di merito, cui, solo, è riservato il compito di individuare gli elementi istruttori a sostegno del proprio convincimento, la sentenza impugnata, in realtà, ai fini della riconosciuta natura subordinata del rapporto, esamina le varie circostanze acquisite agli atti, e non specificamente contestate nel ricorso per cassazione, e conclude in conformità. In particolare la decisione del giudice di merito fa riferimento alla completa dichiarazione della LDin sede ispettiva, allorché la stessa afferma che "saltuariamente a far data dall'agosto 1995 mi reco presso la farmacia ... nelle giornate di mercoledì e venerdì o il lunedì o il sabato a seconda dei turni... per le mie prestazioni rilascio regolari fatture ogni 2-3 mesi... ho concordato un importo orario di lire 25.000"; richiama, non essendovi alcuna prova del contrario, e comunque non essendo stato mai dedotto circostanze di diverso avviso, l'ulteriore elemento della presenza del legale rappresentante della società nella Farmacia nell'esercizio dei suoi poteri direttivi e dispositivi;
e rileva la mancanza delle comunicazioni, nei singoli episodi di chiamata della LD al lavoro nell'esercizio anche in giorni feriali, delle prescritte comunicazioni all'organo di vigilanza e della stessa necessaria autorizzazione di tale organo ai fini delle invocate ipotesi di cui al citato art. 14 della legge n. 1275 del 1971. In realtà, sono tali circostanze, come logicamente e congruamente combinate fra esse, idonee a sostenere il convincimento del giudice di merito in ordine (convincimento) 10 Alla prestazione lavorativa della LD “alle dipendenze e sotto la direzione del titolare", e quindi della dichiarata natura subordinata del rapporto;
né risultano in ricorso, oltre mere affermazioni, indicati salti logici o irrazionali argomentazioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, e neanche risulta prospettata l'assenza dall'esercizio del responsabile della Farmacia, ovvero anche solo richiamata una qualche circostanza a sostegno di essa. Con il settimo motivo di ricorso la Farmacia denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.p.r. n. 1275 del 1971. Il richiamo in sentenza all'art. 12 di cui in titolazione non era pertinente, atteso che la comunicazione del RR, peraltro di un periodo di lavoro estraneo alla materia del contendere, era solo informativa della collaborazione saltuaria della LD con la Farmacia, senza alcun intento di prospettare o addentrarsi nella natura giuridica dell'eventuale rapporto. Con l'ottavo motivo di ricorso la Farmacia denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 del d.p.r. n. 1275 del 1971 e 11 della legge n. 362 del 1991, in relazione all'art. 2094 c.c.. La natura subordinata o autonoma del rapporto doveva fondarsi solo sui criteri all'uopo dettati dall'art. 2094 c.c.. Il richiamo in sentenza al d.p.r. 1275/71 e alla legge n. 362/91 non era, in relazione a tale natura, minimamente pertinente, essendo, le norme relative, preposte, nell'ambito del servizio farmaceutico, allo specifico settore della sostituzione formale del farmacista e alle connesse assunzioni di responsabilità. Le argomentazioni sottese alla formalizzazione della sostituzione del farmacista ai fini h 11 della connessa responsabilità dell'esercizio sono estranee alla natura giuridica del rapporto e non ne costituiscono, in relazione ad essa, elementi fondanti. I motivi, da trattarsi congiuntamente, essendo essi rivolti alla violazione della stessa disposizione legislativa, sono infondati. Da un lato, infatti, non è dato rilevare, per la genericità della censura, la effettiva portata della lamentela prospettata, e, dall'altro, in quanto il riferimento in sentenza alla detta disposizione legislativa era determinato dal fatto proprio dell'allora titolare della Farmacia ed introdotto quale unico motivo di sostegno della opposizione all'ordinanza- tale почшая ingiunzione di cui si discute, e galla quale oggi la società intervenuta insiste, non poteva non essere esaminatq. E' bene precisare che la opposizione all'ordinanza ingiunzione risulta fondata, ancorché in termini ritenuti in sentenza quanto mai generici, sulla collaborazione saltuaria della LD con la Farmacia non riconducibile a "sostituzione formale del dott. AL RR, ma al contrario in una sostituzione informale legata a momentanei ed improvvisi stati di malattia dell'anziano Dott. AL RR", così facendosi riferimento proprio al citato art. 12 e comunque in tal senso assunto, senza fase, alcuna contestazione, neanche nell'attualer dal giudice di merito. La circostanza che tali sostituzioni non risultavano accompagnate dagli adempimenti di legge è valutata in sentenza, combinata con altri elementi probatori, anche ai fini della poi decisa natura subordinata del rapporto. Con il nono motivo di ricorso la Farmacia denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 23, dodicesimo comma, della legge n. 689 del 1981. L'effettivo ricorso dell'esercizio farmaceutico alla LD per le sostituzioni del titolare era evidentemente modesto e contenuto in relazione alla somma erogata per 12 l'intero trimestre in discussione. Tale elemento era assorbente di ogni altro ai fini della infondatezza della contestazione di cui al verbale ispettivo in applicazione del principio che la opposizione va accolta in mancanza di prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Il motivo è inammissibile, tenuto conto delle osservazioni sopra espresse in ordine alla ricevuta fiscale per ritenuta di acconto, dalla quale la società ricorrente estrapola gli elementi fattuali sui quali fonda le deduzioni di cui al motivo di ricorso, sicché da tale documento non possono oggi farsi derivare argomentazioni di sorta. In definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 06 maggio 2003. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovannily apparella Sergio Mattone Popis Hearуро IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 AGN. 2003 M A M E CA R P U S JL CANCELLIERE 13