Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2002, n. 4983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4983 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
ее 66924 IN NOME DEL04 9 8 3 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente R.G.N. 18706/99 Cron.4302Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 11/10/01 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente ORTE SUPR A CASSAZIONE CAMPION CIVILE S ENTENZA N. 66224 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, Richiesta copia studio presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo dal Sig. Sole per diritti €1.55 rappresenta e difende ope legis;
il 12.04.02 IL CANCELLIERE - ricorrente e da CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UFF DISTRETTUALE II DD FROSINONE, in persona del Richiesta copia studio elettivamente domiciliato in dal Sig. IPSOA Ministro pro tempore, per diritti €1.55 ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA il12.-0402 CANCELLIERE GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2001 legis;
1987 ricorrente -1- G167355
contro
RO TO & C SNC;
- intimato avverso la sentenza n. 163/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 02/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 11/10/01 dal MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 per l'attività di carpenteria metallica svolta dalla società OR TO e C. s.n.c., l'Ufficio delle Imposte Dirette di Frosinone rettificava il reddito netto di impresa da L.69.765.000 a L.790.966.000, attraverso di recupero a tassazione di poste negative ritenute non spettanti, e non pertinenti. La società ricorreva contro l'accertamento, sostenendo che non sussistevano i presupposti di legge per l'applicazione degli artt.39 e 40 DPR n.600/73. La Commissione di primo grado accoglieva in parte le doglianze della società contribuente riducendo il reddito netto a L.700.756.000. La società contribuente ricorreva alla Commissione Regionale, esponendo i medesimi motivi già sottoposti al primo giudice. Con sentenza del 3 giugno 2 luglio 1998 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello del contribuente. La sentenza della Commissione Regionale argomenta, in particolare, che la parte non era stata posta in condizioni di conoscere i fatti e le circostanze che avevano determinato nei verbalizzanti la convinzione che la ditta verificata avesse 1987 a registrato fatture relative ad operazioni inesistenti, e perciò non era stata posta in condizione di difendersi. Sottolineava in proposito che l'Ufficio aveva basato il proprio accertamento su una verifica della Guardia di Finanza di Frosinone su segnalazione della Guardia di Finanza di Brescia, riportando nel verbale che la Società aveva annotato fatture relative ad operazioni inesistenti;
tutto questo secondo la Commissione non avrebbe costituito altro che una conferma della violazione contestata, si sarebbe risolta in una mera asserzione della Guardia di Finanza di Brescia.
2. Con atto notificato il 2 ottobre 1999 propone ricorso per cassazione l'Amministrazione chiedendoFinanziaria l'annullamento della decisione impugnata. L'Amministrazione lamenta, con riferimento all'art. 7 del D.Lvo n.546/92, i vizi di violazione di legge e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La ricorrente contesta l'affermazione, contenuta nella pronunzia impugnata, secondo cui la società oggetto di accertamento non avrebbe avuto modo di difendersi adeguatamente in quanto non era stato destinatario dei rilievi della Guardia di Finanza di Brescia. - -i giudici Al contrario secondo l'Amministrazione ricorrente di primo grado avrebbero posto in evidenza i presupposti لله dell'azione di accertamento dell'ufficio, e riconosciuto che i rilievi relativi al processo verbale della Guardia di Finanza di Brescia erano stati contestati e verificati in concreto dalla competente Guardia di Finanza di Frosinone. Sottolinea che l'avviso di accertamento poteva essere legittimamente motivato per relationem, e che la Commissione avrebbe potuto e dovuto fare uso dei propri poteri istruttori ed ordinare alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia. All'odierna udienza il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è inammissibile. motivo di impugnazione l'AmministrazioneNell'unico ricorrente lamenta i vizi di violazione e falsa applicazione di norme, nonché di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, articolo che elenca i poteri, in particolare istruttori, delle commissioni tributarie. L'impugnazione parte, in realtà, dal presupposto che la Commissione Regionale abbia accolto l'appello del contribuente, e ritenuta la nullità dell'accertamento dell'Ufficio, perché quest'ultimo era motivato per relationem con riferimento ad una segnalazione della Guardia di Finanza consentito al di Brescia, e per questo non avrebbe contribuente di svolgere le proprie difese. L'analisi della pronunzia impugnata dimostra, invece, che la pretesa fiscale era stata rigettata non perché l'accertamento fosse stato motivato per relationem, ma per la ragione ben più sostanziale che l'Ufficio non aveva dimostrato l'effettiva sussistenza degli elementi di fatto posti a base della rettifica.
2. Nella motivazione della pronunzia impugnata si legge, infatti, che l'annotazione (contenuta nel verbale della Guardia di Finanza di Frosinone, su segnalazione della Guardia di Finanza di Brescia) che la società OR avrebbe annotato fatrure relative ad operazioni inesistenti non era altro che la riaffermazione dell'esistenza della violazione contestatata. Ciò significa, però, che non ne costituiva la prova. La motivazione della Commissione Regionale rileva, inoltre, che poteva attribuirsi valore probatorio al fatto che la ditta non avesse forniti adeguate spiegazioni ai rilievi che le erano stati mossi, e sottolinea in proposito che non era stata in grado di contestarli proprio perché non conosceva gli elementi posti a suo carico. La sentenza ribadisce, infine, che "l'avviso di accertamento deve offrire prove documentali e non si può essere motivato con un semplice riferimento a fatti e circostanze dei quali si omette un giudizio critico...". Appare chiaro, dunque, che la pretesa tributaria è stata disattesa sotto il profilo sostanziale della ritenuta carenza di prova, e non come ritenuto dall'Amministrazione ricorrente per la ragione formale della motivazione per relationem dell'accertamento tributario.
3. In sostanza il ricorso censura una ratio decidendi differente rispetto a quella effettivamente adottata dal giudice del merito. Proprio per questo il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto del fatto che la società contribuente non si è costituita in questa fase, non sussistono spese alla cui liquidazione si debba provvedere.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma 1'11 ottobre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr Giovanni Ola)i qna) (dr. Stefano Monaci) IL CANCELLERE C1 EN TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA eOggi - 8 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 EN TI