Sentenza 12 maggio 2011
Massime • 1
Il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso in primo grado deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d'appello ove questi, su impugnazione del solo imputato, ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2011, n. 23444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23444 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/05/2011
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - N. 1075
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 13647/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE GI AR nato il [...];
avverso la sentenza del 26.3.2009 della Corte di Appello di Lecce;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Delehaye Enrico, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 26.3.2009 la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 4.3.2008, con la quale LE GI AR, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena (sospesa) di mesi 4 di arresto ed Euro 60.000,00 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (capo a), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (capo b), art. 81 c.p., artt. 54 e 1161 c.n. (capo c), assolveva l'LE dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste, riducendo la pena inflitta per i rimanenti reati in mesi 3, giorni 15 di arresto ed Euro 25.000,00 di ammenda.
2) Ricorre per cassazione LE GI AR, denunciando, con un unico motivo la violazione di legge in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 3, art. 125 c.p.p. e art. 597 c.p.p., comma 5, artt. 163 e 164 c.p., nonché la mancanza di motivazione in ordine alla omessa concessione del beneficio della sospensione della pena. La Corte territoriale, pur avendo mandato assolto l'imputato dal reato di cui al capo b), riducendo quindi la pena inflitta in primo grado, ha incomprensibilmente omesso di concedere, senza alcuna motivazione, il beneficio della sospensione della pena (beneficio che era stato invece concesso in primo grado).
Chiede pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena.
3) Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1) Risulta pacificamente, come riconosce lo stesso ricorrente, che il beneficio della sospensione della pena era stato già concesso in primo grado.
In mancanza di censure sul punto la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di valutare la concedibilità di tale beneficio e di adottare le. conseguenti statuizioni. Correttamente si è limitata, in accoglimento dell'appello, ad assolvere l'imputato dal reato di cui al capo b), a ridurre la pena per i rimanenti reati e ad eliminare l'ordine di confisca e distruzione dei manufatti in sequestro.
Ogni altra statuizione della sentenza di primo grado, compresa quella con cui veniva concesso il beneficio della sospensione della pena, deve quindi ritenersi confermata. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "Quando in sede di appello proposto dal solo imputato, il giudice del gravame ridetermini la pena senza ulteriormente specificare nel dispositivo quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso dal giudice di primo grado, detto beneficio deve ritenersi implicitamente confermato, giacché diversamente, si violerebbe il principio del divieto di reformatio in peius" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 580 del 7.12.2007; conf. Cass. pen. sez. 5 n. 1788 del 19.4.1999). 3.2) Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. Va, infine, evidenziato che l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione, maturata successivamente alla emissione della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011