Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2002, n. 14959
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Sentenza 23 ottobre 2002

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La disposizione dell'art. 1, comma ventinovesimo, della legge n. 335 del 1995, che, ha ridisciplinato i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, prevedendo uno slittamento della erogazione del relativo trattamento, non ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che sono esclusi dal suo ambito di previsione i soggetti che abbiano, prima della entrata in vigore della legge stessa, risolto il rapporto di lavoro e presentato la domanda di pensione avendo già raggiunto la richiesta anzianità anagrafica e contributiva, per i quali resta pienamente operante la disciplina previgente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2002, n. 14959
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14959
    Data del deposito : 23 ottobre 2002

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