Sentenza 23 ottobre 2002
Massime • 1
La disposizione dell'art. 1, comma ventinovesimo, della legge n. 335 del 1995, che, ha ridisciplinato i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, prevedendo uno slittamento della erogazione del relativo trattamento, non ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che sono esclusi dal suo ambito di previsione i soggetti che abbiano, prima della entrata in vigore della legge stessa, risolto il rapporto di lavoro e presentato la domanda di pensione avendo già raggiunto la richiesta anzianità anagrafica e contributiva, per i quali resta pienamente operante la disciplina previgente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2002, n. 14959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14959 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - rel. Consigliere -
3. Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
4. Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
5. Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE IO, RE NN, RI BE, GE IO, FE GE, AN LO, LA NC e ZI OM, elettivamente domiciliati in Roma in via Monte Zebio 40 presso lo studio dell'avvocato Franco Minucci, che, unitamente all'avvocato Raffaella Ruggiero, li rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
contro l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via Orazio 31 presso lo studio dell'avvocato Costantino Tonelli Conti, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano del 3 marzo 1999, depositata in data 8 maggio 1999, numero 4585, r.g. 707/98;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 6 maggio 2002 dal consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Franco Minucci
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con la sentenza indicata in epigrafe il tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto da BE IO, RE NN, RI BE, GE IO, FE GE, AN LO, LA NC e ZI OM avverso la pronuncia del locale pretore che aveva respinto la domanda degli stessi di vedersi riconosciuto il diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dal 1^ gennaio 1996, essendosi perfezionati i requisiti per il conseguimento del beneficio prima della data di entrata in vigore della legge numero 335 del 1995, sicché non poteva operare nei loro confronti la modifica da questa apportata al regime delle "finestre" previdenziali con lo slittamento della erogazione del trattamento pensionistico. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che ostava all'accoglimento della richiesta l'efficacia retroattiva della nuova disciplina normativa i regolando il disposto del comma 29 dell'articolo 1 della legge numero 335 le date di decorrenza del trattamento per tutti i lavoratori che non lo avessero già ottenuto. Della decisione viene chiesta la cassazione dal BE e dagli altri litisconsorti con ricorso sostenuto da un motivo e illustrato con memoria. L'ente previdenziale resiste con controricorso. Motivi della decisione: con l'unico motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 29, della legge 3 agosto 1995 numero 335 e della allegata tabella E, nonché vizi della motivazione, i ricorrenti deducono: a) erroneamente il tribunale ha desunto l'efficacia retroattiva della norma sopra citata non dal suo dato letterale ma dalle disposizioni contenute nelle leggi sul "blocco" delle pensioni di anzianità (dal decreto-legge numero 384 del 1992 alla legge numero 724 del 1994), non tendo conto del fatto che, essendo le stesse di carattere eccezionale, la loro operatività era venuta meno con la entrata in vigore della nuova disciplina, che, con la introduzione del regime delle "finestre", aveva inteso fissare la "prima" possibile decorrenza economica della pensione dopo la maturazione del diritto;
b) dalla errata premessa è disceso l'errore della affermazione che la presentazione della domanda di pensione non consentirebbe più l'immediato godimento del diritto dal primo giorno del mese successivo, decorrendo invece i suoi effetti non prima delle date previste con il sistema delle "finestre", il che se può ritenersi esatto per il caso in cui il soggetto presenti la domanda contestualmente alla maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva e alla cessazione del rapporto di lavoro, non può esserlo in quelli in cui, maturatisi i requisiti, lo stesso continui nella attività di lavoro per il periodo necessario alla apertura della finestra, nei quali casi invece la decorrenza della pensione deve ritenersi fissata al primo giorno successivo a quello della risoluzione del rapporto;
c) erroneamente il tribunale ha fatto richiamo, a sostegno della interpretazione adottata, al comma 32 dello stesso articolo 1 della legge in questione che distingue tra "accesso" e "decorrenza" dei trattamenti pensionistici, riferendosi la disposizione esclusivamente a categorie di soggetti che si è inteso escludere dalle modifiche in peius introdotte dalla legge;
d) si sarebbe dovuta invece privilegiare la soluzione che, secondo la previsione dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992 numero 421, avesse salvaguardato i diritti quesiti, il che del resto riceve conferma dalla circostanza che i destinatari della disposizione di cui al comma 29 - solo se fosse stato assente il richiamo ai commi da 25 a 28 - sarebbero stati coloro che avessero già risolto il proprio rapporto di lavoro e presentato la domanda di pensione, dal che invece consegue che il nuovo regime debba riferirsi a risoluzioni del rapporto di lavoro intervenute dopo l'entrata in vigore della legge numero 335 oppure, ancorché già cessato il rapporto, solo successivamente fosse stato esercitato il diritto alla pensione tramite la presentazione della domanda;
e) il tribunale avrebbe dovuto negare la natura retroattiva del comma 29 dell'articolo 1 sulla scorta del principio, consolidato nella giurisprudenza, che, salva espressa previsione della nuova normativa, in materia di decorrenza del trattamento di pensione debbono essere applicate le norme vigenti all'atto della presentazione della domanda, o anzi, secondo la memoria illustrativa, a quello della maturazione del diritto.
La censura è fondata.
Occorre preliminarmente osservare che - in linea generale, nell'attuale sistema normativo - acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità, i lavoratori che posseggano una determinata anzianità anagrafica e contributiva, maturata in costanza di rapporto di lavoro, e che, alla data di presentazione della relativa domanda, abbiano cessato qualsiasi attività lavorativa, e tutto ciò secondo le disposizioni di legge che regolano la materia nel momento in cui i richiesti presupposti vengano a sussistere. E invero, non è assolutamente contestabile che, come è stato rilevato dalla dottrina e reiteratamente ribadito dalla giurisprudenza (ex plurimis, Cass., 6 aprile 2000, n. 4280; Cass. 27 febbraio 1997, n. 1779), fonte diretta e unica delle vicende pensionistiche - ivi comprese quelle che, come per la pensione di anzianità, non rientrano tra i trattamenti garantiti dall'articolo 38 della Costituzione - è la legge, che impone alla pubblica amministrazione la adozione di un provvedimento di erogazione del trattamento, condizionato da una attività di accertamento (subordinata al comportamento del titolare del diritto finalizzato alla soddisfazione dell'interesse all'adempimento del debito), il cui risultato non è costitutivo della obbligazione pecuniaria, limitandosi invece a individuare in positivo l'avvenuto realizzarsi della situazione alla quale la legge collega l'insorgere del diritto alla pensione, che peraltro si è già retroattivamente consolidato e regolato sulla base della normativa vigente al momento della sua maturazione.
Indubbiamente, è consentito al legislatore di posticipare, per ragioni connesse a esigenze di contenimento della spesa pubblica, la concreta decorrenza dei trattamenti pensionistici. In questo senso, del resto, sono state le misure disposte, per quanto qui interessa, con il decreto-legge 18 settembre 1992 (convertito nella legge numero 438 dello stesso anno), con il quale (articolo 1, comma 2 bis) vennero introdotte le cosiddette "finestre", fissandosi al 1^ maggio e al 1^ novembre di ciascun anno (a seconda della età degli interessati) la decorrenza delle prestazioni, termini che vennero poi spostati rispettivamente al 1^ luglio di quello in corso e al 1^ gennaio del successivo con la legge 24 dicembre 1993 numero 537 (articolo 11, comma 8).
Deve anzitutto osservarsi che, nella specie, pur non risultando dalla sentenza impugnata, ne' dall'atto di impugnazione, le date nelle quali i ricorrenti maturarono il diritto alla pensione di anzianità e, venuti a cessare i rispettivi rapporti lavorativi, ebbero a presentare le relative domande, pur tuttavia non è in contestazione il fatto che ciò si verificò antecedentemente alla data del 17 agosto 1995 nella quale entrò in vigore la legge numero 335 del 1995, conseguendone che a quella del 1^ gennaio 1996 doveva considerarsi decorrente la erogazione del trattamento pensionistico. Il tribunale ha però negato la operatività della indicata decorrenza, ritenendo che essa fosse stata posta nel nulla dal comma 29 dell'articolo 1 della legge numero 335 del 1995, dotata, sempre ad avviso del giudice di merito, di forza retroattiva, con il conseguente ulteriore "slittamento della decorrenza della pensione di anzianità". Il riferimento - anche se sul punto giudice di merito non ha reso chiaro il suo pensiero - andrebbe fatto, evidentemente, alla parte della disposizione prevedente che "in fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E...".
La argomentazione è viziata sia sotto il profilo logico che giuridico. A questo proposito appare sufficiente la considerazione che le disposizioni contenute nel comma 29 dell'articolo 1 della legge numero 335 del 1995, richiamate dal tribunale, non concernono affatto una diversa regolamentazione dei diritti alla pensione già acquisiti, ma ridisciplinano i "requisiti di accesso" al pensionamento di anzianità per tutti coloro che mantengano ancora il criterio del calcolo del trattamento previdenziale sulla base delle disposizioni previgenti, restando dal suo ambito di previsione esclusi i soggetti che avessero in precedenza risolto il proprio rapporto di lavoro e presentato la domanda di pensione avendo già raggiunto la richiesta anzianità anagrafica e contributiva, in relazione ai quali resta pienamente operante la disciplina dettata da queste ultime. Del resto, è giurisprudenza costante che il principio della irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente e ancora in vita se, in tale modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti a un fatto passato, quando essi però, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (per tutte, Cass., 3 marzo 2000, n. 2433). E, proprio in attuazione di tale ultimo principio, questa Corte ha già avuto modo di affermare - in relazione alla previsione di cui all'articolo 13 (comma 4, lettera c) della legge 23 dicembre 1994 numero 724, secondo la quale dovevano ritenersi esclusi dalla sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità prevista dal comma 1 anche i lavoratori per i quali in data anteriore al 28 settembre 1994 fosse in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro - che, a fronte del diritto alla pensione precedentemente acquisito, non possono ritenersi applicabili le disposizioni sullo scaglionamento dei pensionamenti di anzianità della successiva legge 8 agosto 1995 numero 335 (Cass., 6 aprile 2000, n. 4280). Si aggiunga infine che, li dove si è inteso che la legge in questione avesse efficacia anche retroattiva, lo si è espressamente stabilito (si veda a questo proposito il disposto del comma 10 dell'articolo 3 in materia dei termini di prescrizione). Del ricorso si impone quindi l'accoglimento con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Non deve farsi luogo a rinvio della causa ad altro giudice, in quanto, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la stessa può essere decisa nel merito direttamente da questa Corte, che, in applicazione di quanto sopra enunciato, accoglie le domande formulate dai ricorrenti con gli atti introduttivi del giudizio. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie le domande formulate dai ricorrenti con gli atti introduttivi del giudizio;
compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2002