Sentenza 2 ottobre 2007
Massime • 1
Con riferimento alla procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro introdotta dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 758 del 1994, nel caso in cui l'organo di vigilanza ometta di disporre l'ammissione dell'imputato al pagamento della sanzione amministrativa, non incombe sul giudice alcun obbligo di concedere all'imputato un termine per il predetto adempimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2007, n. 45223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45223 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 02/10/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - N. 02253
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 012799/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ASTI;
nei confronti di:
1) IN DA, N. IL 05/04/1974;
avverso SENTENZA del 01/06/2006 TRIBUNALE di ASTI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata al giudice monocratico del Tribunale di Asti aveva dichiarato non doversi procedere a carico di VA LE in ordine al reato ascrittogli: perché l'azione penale non poteva essere esercitata: non essendo stato l'imputato ammesso al pagamento della prevista sanzione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21, comma 2 e art. 24.
Affermava il giudice di ,merito che l'organo di vigilanza si era limitato a trasmettere al P.M. la notizia di reato, ma aveva omesso di avviare al procedimento di definizione in sede amministrativa assegnando al VA la somma di denaro prevista dal D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21, comma 2 (nel caso di specie non vi erano prescrizioni da adempiere); che, ai sensi dell'art. 23 della richiamata normativa al procedimento era sospeso ex lege e l'azione penale non poteva essere esercitata.
Ricorreva per cassazione al Proc. della Repubblica, che eccepiva la violazione di legge, osservando che il giudice del dibattimento avrebbe potuto concedere all'imputato un termine per il pagamento della somma dovuto in via amministrativa.
L'assunto del Procuratore ricorrente era giustificato alla stregua del principio, secondo il quale l'effetto estintivo dei reati previsto dalla procedura disciplinata del capo 2 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 sarebbe subordinato oltre che all'adempimento tempestivo delle prescrizioni, anche al pagamento della prevista sanzione amministrativa. In data 13.9.07 veniva depositata memoria per l'imputato.
Premesso che il reato ascritto riguardava l'indefinita ammissione al lavoro di un minore, in violazione della L. 17 ottobre 2007, n. 977, art. 8, comma 1 e art. 26 (... senza averlo sottoposto a visita medica di idoneità), la sentenza impugnata deve dirsi corretta: non prevedendo la legge alcun obbligo del giudice a concedere all'imputato alcun termine per il pagamento.
E invero, il Procuratore ricorrente avrebbe dovuto precisare la norma che sarebbe stata violata: indicendo l'eventuale riferimento normativo al quale per risalire la facoltà del giudice di concedere all'imputato un termine per provvedere al pagamento della sanzione amministrativa. Del resto, il precedente indicato dal P.M. (Cass. Sez. 3 n. 6331/06) attribuiva al giudice di merito una mera facoltà e non un obbligo di concedere il termine per il pagamento estintivo della sanzione amministrativa (... rispondente ad un criterio di sola economia processuale).
Ma, bisogna ribadire che nessuna norma prevede espressamente tale facoltà; come nessuna norma prevede un onere del contravventore di presentare alcuna domanda per essere ammesso al pagamento della predetta sanzione amministrativa dopo l'avvenuto adempimento della prescrizione impartitagli dall'organo di vigilanza. Bisogna anche dire come al caso di specie non possa certo rientrare nell'ambito della previsione della sospensione del dibattimento di cui all'art. 479 c.p.p.: in quanto non vi era da decidere una controversia amministrativa di particolare complessità, per la quale vi fosse già in corso un procedimento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.T.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre