Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
La sentenza penale irrevocabile che contenga un insanabile contrasto tra l'accertamento dei fatti in motivazione e la decisione contenuta nel dispositivo non fa stato, ai sensi dell'art. 654 cod. proc. pen., nel giudizio civile per quanto concerne i fatti accertati in motivazione in quanto essi non sono stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale, ne' può fare stato l'accertamento conforme alla decisione penale in quanto non contenuto nella motivazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5159 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA Presidente
Dott. Fernando LUPI Consigliere Rel.
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Consigliere
Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente Prof. Ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza17, rappresentata e difesa degli avv. Carlo De Angelis e Giancarlo Marcelli giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RA ER, elettivamente domiciliato in Roma, via CATANZARO 9, presso l'avv. Mafalda Maronna, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlandrea Scalia giusta procura in calce al ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torino n.5196/96 del 17.9.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.2. 1999 dal Relatore Cons. Dptt. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Carlandrea Scalia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.9.96 il Tribunale di Torino, decidendo sull'appello dell'INPS nei confronti di TI IE, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto della TI alla pensione di vecchiaia ed al riconoscimento della contribuzione per un rapporto di lavoro dall'1.6.1951 al 31.12.1963 alle dipendenze dell'UIL. Osservava in motivazione che la questione del concorso della TI nella falsità delle dichiarazioni rilasciate dall'UILM e UIL e quella conseguente del parere della commissione ministeriale, necessario per la regolarizzazione contributiva, per il quale era insorto procedimento penale, era rilevante ai fini del giudizio civile diversamente da quanto ritenuto dal Pretore. Rilevava poi che era intervenuta sentenza penale di assoluzione della TI con la formula perché il fatto non sussiste, malgrado che nella motivazione della sentenza si affermasse la falsità degli atti e che l'imputata andava assolta per carenza di prova sul dolo.
Riteneva che nel contrasto tra dispositivo e motivazione dovesse prevalere il primo o con la conseguenza che la sentenza escludeva implicitamente la falsità delle attestazioni della UIL e ne provava la veridicità, sicché andava per questa diversa ragione confermata la sentenza di primo grado.
Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo l'INPS, resiste con controricorso la TI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo l'INPS, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 R.D. n. 636 del 1939, art.2 legge n.218/1952, legge n. 252/74 e 654 c.p.p. (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.),
lamenta in sostanza soltanto la violazione della norma processuale penale rilevando che sono irrilevanti nel giudizio civile le statuizioni penali, alle quali si riferiva unicamente la giurisprudenza penale citata nella sentenza che afferma la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, mentre quello che rileva è l'accertamento del fatto e cioè l'accertata falsità della attestazione dell'UIL.
La censura è fondata nei limiti che seguono.
Secondo l'art. 654 c.p.p. nei confronti delle parti private del processo penale la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quando si controverte intorno ad un diritto: "il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertatì siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione."
Sulla base della giurisprudenza penale che ha ritenuto che, nel contrasto tra motivazione e dispositivo, prevalga quest'ultimo, il Tribunale ha affermato erroneamente che l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza è quello che costituisce l'antecedente logico del dispositivo;
con ciò ha violato la lettera dell'art.654 c.p.p. che stabilisce, invece, che fanno stato nel processo civile,
non le statuizioni penali e gli (ipotetici) accertamenti ad esse conformi, ma l'accertamento dei fatti materiali contenuto nella sentenza e cioè nella motivazione di essa.
Tuttavia il contrasto insanabile tra l'accertamento del falso contestato contenuto nella motivazione della sentenza e l'assoluzione con la formula il fatto non sussiste esclude che si possa ritenere verificata la condizione di operatività dell'accertamento in sede civile prevista dall'art.654 c.p.p. ultima parte e che cioè "i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale". Quello che conta cioè, non è la astratta rilevanza dei fatti, ma che essa sia ritenuta ai fini della decisione penale. La assoluzione dal reato di concorso in falso ideologico con la formula il fatto non sussiste esclude che si sia ritenuta rilevante ai fini della decisione penale la falsità accertata in motivazione e conseguentemente che detto accertamento faccia stato nel giudizio civile.
Va comunque aggiunto che se l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza penale non può far stato, le prove raccolte nel procedimento penale possono tuttavia essere utilizzate dal giudice civile per la decisione. Cfr Cass. nn. 2839/1997, 2616/95, 5874/93, 7473/90. La sentenza impugnata, che ha deciso sull'erroneo presupposto che facesse stato un accertamento dei fatti non contenuto nella motivazione della sentenza impugnata ma che costituiva il necessario antecedente logico del dispositivo, va cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa nel dispositivo, che si atterrà al seguente principio di diritto.
La sentenza penale irrevocabile che contenga un insanabile contrasto tra l'accertamento dei fatti in motivazione e la decisione penale contenuta nel dispositivo non fa stato ai sensi dell'art.654 c.p.p. nel giudizio civile per quanto concerne i fatti accertati in motivazione in quanto essi non sono stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale, ne' può fare stato l'accertamento conforme alla decisione penale in quanto non contenuto nella motivazione della sentenza.
Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385 terzo comma c.p.c, di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Asti
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999