Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2010, n. 685
CASS
Sentenza 22 settembre 2010

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Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetta "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato in relazione alle condotte vessatorie poste in essere dal capo squadra nei confronti di un operaio).

Commentari2

  • 1Fenomeno del mobbing e tipo criminoso forgiato dalla fattispecie di
    Roberto Bartoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza che si annota, e che può leggersi in allegato, affronta la questione se i comportamenti riconducibili al fenomeno del c.d. mobbing (reiterati comportamenti persecutori consistenti in sottrazione di responsabilità, ingiuste ed aspre critiche alla professionalità, estromissioni, demansionamenti, discriminazioni etc.) possano integrare la fattispecie di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. Il Tribunale di Milano offre una soluzione negativa stabilendo il seguente principio di diritto: «la caratteristica fondamentale del reato di cui all'art. 572 c.p. […] è quella di reprimere non la generica discriminazione contro il lavoratore dipendente, né tantomeno la …

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  • 2Mobbing: mancanza maltrattamenti non esclude risarcimento per altri reatiAccesso limitato
    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2010, n. 685
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 685
Data del deposito : 22 settembre 2010

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