Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
Il lavoro prestato dai detenuti, sia in favore dell'amministrazione penitenziaria all'interno o all'esterno dello stabilimento presso il quale si applica la pena restrittiva della libertà personale, sia all'esterno ed alle dipendenze di altri datori di lavoro, pur non essendo regolato da norme identiche a quelle concernenti l'ordinario rapporto di lavoro, deve, tuttavia, ritenersi a questo assimilabile. Tuttavia, a seguito della modifica dell'art. 69 della legge n. 354 del 1975 operata dall'art. 21 della legge n. 663 del 1986, le controversie relative alle pretese del detenuto in relazione all'attività lavorativa svolta in favore dell'amministrazione penitenziaria non sono più di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, ma possono essere fatte valere soltanto con reclamo davanti al magistrato di sorveglianza. Tale mutamento - la cui "ratio" è da rinvenire nell'introduzione da parte della citata legge n. 663 del 1986 di uno speciale procedimento di natura giurisdizionale (concernente "l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali") nel quale sono garantiti i diritti di difesa - appare del tutto ragionevole attesa la peculiarità del rapporto lavorativo di cui si tratta inserito in un contesto di attività del detenuto strettamente connesse e consequenziali alla pena e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5605 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Ettore MERCURIO - Presidente -
Dott. Erminio RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CARNEVARI - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OT AR, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO CAPONETTI, giusta procura alle liti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 16854/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 23/11/96 r.g.n.20476/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/99 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato Pietro CAPONETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo, assorbito il quinto motivo ed il rigetto degli altri motivi del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Pretore del lavoro di Roma adito dal signor RL TT dichiarava la nullità del ricorso da questi proposto, con atto depositato il 3 giugno 1993, nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia - al fine di ottenere la condanna del convenuto al pagamento di differenze retributive dovutegli in relazione al lavoro carcerario prestato - per mancanza di tutti gli elementi necessari ai fini dell'identificazione del petitum e della causa petendi. Il Tribunale di Roma, ritenuti invece sussistenti i predetti elementi, accoglieva nel merito l'appello proposto dal soccombente e rigettava l'appello incidentale proposto dall'indicato Ministero, che aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito. Osservava il giudice di secondo grado che il gravame incidentale era infondato, dovendosi ritenere che il lavoro prestato dai detenuti sia assimilabile a quello prestato nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato e che, pertanto, le relative controversie siano assoggettate al rito del lavoro. Quanto alla eccepita prescrizione del credito vantato, riteneva che il rapporto di lavoro carcerario non sia assistito dalla garanzia della stabilità reale e che, pertanto, il termine di prescrizione quinquennale debba considerarsi decorrente, nella specie, soltanto dalla cessazione del rapporto, cioè dal luglio del 1993. In ordine al quantum richiesto, osservava infine il giudice dell'appello che la trattenuta dei tre decimi operata dall'Amministrazione deve considerarsi illegittima per contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del febbraio 1992, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 23 legge n. 354 del 1975 che la prevedeva, ed efficace sul rapporto di lavoro ancora pendente all'epoca della pronuncia.
Avverso questa sentenza il Ministero soccombente ha proposto ricorso per cassazione. deducendo cinque motivi di censura. Il TT ha presentato controricorso e successiva memoria. Ha presentato altresì note di udienza.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il Ministero ricorrente, deducendo violazione dell'art. 414 cod. proc. civ., assume che il TT, nell'atto introduttivo del giudizio, si sia limitato a dedurre di aver prestato la propria opera in qualità di cuciniere e ad assumere la illegittimità della trattenuta operata sulla propria retribuzione, senza quantificare il credito vantato, sicché il Tribunale avrebbe errato nel non confermare la decisione del Pretore che aveva dichiarato nullo il predetto atto in relazione al citato art. 414.
Con il secondo motivo, il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 409 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 2 e 3 stesso codice. nonché "difetto di giurisdizione, in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c.", assume che la differenza che intercorre tra attività di lavoro c.d. "libera" e lavoro penitenziario (compensato con "remunerazione-mercede") si ripercuota anche sulla competenza giurisdizionale, in quanto tutto ciò che attiene all'attività lavorativa prestata presso gli istituti di pena sarebbe soggetto alla competenza del giudice penale, ai sensi degli artt. 665 e 33 cod. proc. pen., e le controversie relative all'ammontare della retribuzione sarebbero sottratte alla competenza del giudice del lavoro, appartenendo piuttosto alla competenza del giudice ordinario competente per valore, siccome non rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 409 cit.. Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 30 legge 11 marzo 1957 n. 87, nonché vizi di motivazione "con riferimento all'art. 36 n. 5 c.p.c.", assume che l'art. 23 legge 26 luglio 1975 n. 354, secondo cui la remunerazione del lavoro carcerario deve essere determinata nella misura di sette decimi della mercede dovuta, pur essendo stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza del febbraio del 1992, non possa ritenersi abrogato nella specie, in quanto i rapporti di cui si controverte sono sorti tra il 1981 ed il 1985 e, quindi, siccome già definitivamente esauriti, sarebbero insensibili al principio di retroattività delle sentenze della Corte Costituzionale.
Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2955 n. 2 cod. civ.. 15 e 20 legge 26 luglio 1975 n. 354, nonché vizi di motivazione, assume che i rapporti dedotti in giudizio debbano essere considerati definitivamente esauriti, in quanto il diritto di credito si sarebbe da lungo tempo prescritto, ai sensi del cit. n. 354 del 1975, dovendosi considerare stabile il rapporto di lavoro del condannato e quindi decorrente la prescrizione in costanza del rapporto medesimo.
Con il quinto ed ultimo motivo il Ministero ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 cod. civ. e 429 cod. proc. civ., assume che il Tribunale abbia errato nell'accertare sia il diritto agli interessi, in mancanza della costituzione in mora e della possibilità di porre in essere tale atto prima della costituzione del diritto di credito per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, sia il diritto alla rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta, insuscettibile di rivalutazione automatica in mancanza della prova del maggior danno di cui all'art. 1224 cod. civ., applicabile nella specie.
Anzitutto deve essere esaminato il secondo motivo per il suo carattere pregiudiziale.
Esso è fondato nella sola parte in cui si assume la insussistenza, nella specie, della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.
È opportuno precisare che questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi in materia di lavoro carcerario, affermando che il lavoro prestato dai detenuti, sia in favore dell'amministrazione penitenziaria all'interno o all'esterno dello stabilimento presso il quale si applica la pena restrittiva della libertà personale, sia all'esterno ed alle dipendenze di altri datori di lavoro, pur non essendo regolato da norme identiche a quelle concernenti l'ordinario rapporto di lavoro, deve, tuttavia, ritenersi a questo assimilabile (sent. 19 luglio 1991 n. 8055). Questa affermazione non può non essere condivisa. Peraltro, ritiene questo Collegio che, quanto alla competenza nelle controversie relative a tale tipo di lavoro, la conseguente declaratoria di quella del pretore in funzione di giudice del lavoro, contenuta in detta sentenza, possa del pari essere condivisa, ma solo in relazione alla disciplina vigente al tempo della proposizione della domanda in data anteriore all'ottobre 1986. Essa è invero coerente con la mancanza della previsione di un procedimento di natura giurisdizionale sui reclami dei detenuti lavoratori, concernenti l'osservanza delle norme riguardanti, tra l'altro, la mercede e la retribuzione, posto che, ai sensi dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975 n. 354, il magistrato di sorveglianza, a seguito di detti reclami, provvedeva con un ordine di servizio, e cioè con un atto amministrativo, non impugnabile. Ed è inoltre evidentemente coerente con la premessa in ordine alla natura del rapporto di lavoro carcerario.
Ma, pur essendo ancora valida la affermata qualificazione di tale rapporto, deve ora rilevarsi che l'art. 21 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, nel modificare il citato art. 69, ha introdotto la norma secondo cui, a seguito di reclamo del detenuto in materia di lavoro penitenziario (concernente "l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali") si instaura uno speciale procedimento. nel quale sono garantiti i diritti di difesa (art. 2 legge n. 663 del 1986, additivo dell'art. 14 ter alla legge n. 354 del 1975), e all'esito del quale il magistrato di sorveglianza decide, non più con un ordine di servizio, ma con una "ordinanza impugnabile soltanto per cassazione". Ora, la natura giurisdizionale di tale procedimento appare evidente, come, d'altra parte, ha già avuto occasione di affermare questa Corte (sent. I sez. pen. 19 maggio 1993 n. 1656 - cc 21 aprile 1993 - : 21 luglio 1992 n. 2323 - cc 22 maggio 1992 - : 3 marzo 1992 n. 373 - cc 27 gennaio 1992 - : 17 aprile 1989 n. 804 - cc 28 marzo 1989), da un lato, evincendosi tale natura, in particolare, dal fatto che esso è assoggettato alle regole proprie degli altri procedimenti giurisdizionali, si svolge con le garanzie del contraddittorio e culmina con un provvedimento del giudice, avverso il quale le parti possono proporre impugnazione, e, d'altro lato, potendosi agevolmente rilevare che, di conseguenza, tale provvedimento non costituisce atto amministrativo revocabile, ma ha natura di sentenza, e, cioè, di decisione di carattere giurisdizionale.
Pertanto, nell'ambito della giurisdizione ordinaria si pone soltanto un problema di competenza e non di giurisdizione, e non sembra dubbio che, in ordine al caso di specie (di lavoro penitenziario intramurario), esso debba risolversi nel senso che le pretese del detenuto lavoratore concernenti le materie su indicate possono essere fatte valere soltanto con reclamo davanti al magistrato di sorveglianza e non più con ricorso davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Nè tale soluzione appare giuridicamente irragionevole, attese le garanzie giurisdizionali assicurate al lavoratore e le peculiarità del rapporto inserito in un contesto di attività del detenuto strettamente connesse e conseguenziali alla pena, e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale.
Che poi non si ponga una questione di giurisdizione, altrimenti di spettanza delle Sezioni Unite, si evince dalle stesse deduzioni del Ministero ricorrente, che, pur deducendo nell'epigrafe del motivo in esame la violazione dell'art. 360 n. 1 cod. proc. civ., usa l'espressione, evidentemente impropria, "competenza giurisdizionale", e prospetta una distinzione di competenza tra giudice penale e giudice civile, ma non fa questione di possibile devoluzione della controversia a giudice diverso da quello ordinario. D'altra parte, tale ultima questione, peraltro appena accennata dal resistente in sede di discussione, non potrebbe essere posta neppure d'ufficio (in relazione alla circostanza che il lavoro carcerario è svolto all'interno dello stabilimento penitenziario ovvero all'esterno dello stesso, ma sempre in favore della pubblica amministrazione, con inserimento del lavoratore nell'organizzazione e per il conseguimento degli scopi di questa), atteso che la individuazione del giudice, al quale debbono essere devolute le controversie in subiecta materia, risulta espressamente compiuta dalla legge.
L'accoglimento di questo motivo deve dunque essere pronunciato per quanto di ragione, e, come è evidente, comporta necessariamente l'assorbimento di tutti gli altri.
La sentenza impugnata, nella quale il riferimento al precedente giurisprudenziale di questa Corte non può, ratione temporis, considerarsi puntuale, deve quindi essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché, come si è visto, il processo non avrebbe potuto essere iniziato davanti al pretore ne' proseguire davanti al tribunale.
Ai sensi del secondo comma del citato art. 382, deve essere dichiarata la competenza del giudice di sorveglianza. Quanto alle spese dell'intero giudizio, si ritiene che siano ravvisabili nella novità della decisione giusti motivi per compensarle per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara la competenza del giudice di sorveglianza e compensa per l'intero tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 30 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999