Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5605
CASS
Sentenza 7 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il lavoro prestato dai detenuti, sia in favore dell'amministrazione penitenziaria all'interno o all'esterno dello stabilimento presso il quale si applica la pena restrittiva della libertà personale, sia all'esterno ed alle dipendenze di altri datori di lavoro, pur non essendo regolato da norme identiche a quelle concernenti l'ordinario rapporto di lavoro, deve, tuttavia, ritenersi a questo assimilabile. Tuttavia, a seguito della modifica dell'art. 69 della legge n. 354 del 1975 operata dall'art. 21 della legge n. 663 del 1986, le controversie relative alle pretese del detenuto in relazione all'attività lavorativa svolta in favore dell'amministrazione penitenziaria non sono più di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, ma possono essere fatte valere soltanto con reclamo davanti al magistrato di sorveglianza. Tale mutamento - la cui "ratio" è da rinvenire nell'introduzione da parte della citata legge n. 663 del 1986 di uno speciale procedimento di natura giurisdizionale (concernente "l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali") nel quale sono garantiti i diritti di difesa - appare del tutto ragionevole attesa la peculiarità del rapporto lavorativo di cui si tratta inserito in un contesto di attività del detenuto strettamente connesse e consequenziali alla pena e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5605
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5605
    Data del deposito : 7 giugno 1999

    Testo completo