Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2003, n. 11871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11871 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA E 6 8 N 9 1 O 5 I / IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . A Z 4 I / N A 6 R R 2 1 187 1/03 T / A RTE SUPREMA DI CASSAZIONE S R . . T Oggetto I L P . Ģ U ri L D E B A Sig SEZIONE TRIBUTARIA I R L Tributaria . E m R B ll. D A A T I I T D d S A a N i I E a 3 E t T l 1 R S g A S N E I . E Presidente R.G.N. 1611/99 G USTI IAN Vito A T N S A E M M Cron.25753Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Eugenia Consigliere Rep. MARIGLIANO - Consigliere Ud. 21/02/03 Dott. Stefano SCHIRO' Rel. Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA, ARIASI ALBERTO, elettivamente PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato PRATI MARINA, via GARAZIOLI 106 TRENTO (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), che lo difende, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato avversO la sentenza 11. 8/98 della Commissione tributaria II grado di TRENTO, depositata il 13/03/98; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 547 -1- udienza del 21/02/03 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso per quanto di ragione;
accoglimento del secondo motivo del ricorso;
oppure accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbito il primo motivo del ricorso. : -2- Oggetto: ILOR- agente di commercio- attività non imprenditoriale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 90/4/96 del 25.10/29.11.96, la Commissione tributaria provinciale di Trento respingeva i riuniti ricorsi che TO AR, esercente attività di procacciatore d'affari, aveva proposto avverso le cartelle esattoriali emesse dall'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Tione di Trento che, ai sensi dell'art. 36 bis. d.p.r. n. 600/73, aveva recuperato a tassazione l'imposta ILOR in relazione agli anni d'imposta 1987 e 1988, per L.
4.217.850 e L.
8.277.830 rispettivamente, con soprattassa ed interessi, sulla base dei dati emergenti dalle sue stesse dichiarazioni dei redditi. A sostegno della sua opposizione l'AR aveva dedotto che la sua attività non aveva natura imprenditoriale, poiché egli la esercitava senza organizzazione di mezzi, struttura e locali, donde l'equiparazione del suo reddito a quello prodotto da lavoratore autonomo e la sua sottrazione all'imposta applicata. Siffatta pronunzia veniva impugnata dal suddetto contribuente innanzi alla Commissione tributaria regionale trentina che confermava la pronunzia gravata. Contro quest'ultima decisione l'AR propone ricorso per cassazione che affida a due motivi. Il Ministero intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Col 1° motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 51 del d.p.r. n. 597/73, 2195 c.c. e 115 d.p.r. n. 917/86. Sostiene che l'assoggettabilità ai fini ILOR del reddito del soggetto che svolga un'attività rientrante fra quelle previste dall'art. 2195 c.c., qual è quella da lui esercitata, postula che essa venga espletata mediante organizzazione di tipo imprenditoriale, che nel suo caso era pacificamente inesistente. Di qui la non assoggettabilità del reddito da lui prodotto all'imposta controversa. I giudici di merito, prosegue il ricorrente, non hanno preso in esame tale circostanza ed hanno ritenuto invece sufficiente il criterio qualitativo, che, secondo consolidato orientamento di legittimità, è irrilevante. Siffatta interpretazione, peraltro, determina ingiustificata disparità di trattamento, ponendosi in contrasto con gli artt.
3 -23 e 53 Cost., tra periodo d'imposta sino al 31.12.90 e quelli successivi, in relazione ai quali vige il regime, posto dagli artt. 9 1. n. 408/90 e 115 d.p.r. n. 917/96, che esenta dall'ILOR le attività commerciali esercitate prevalentemente col lavoro proprio e dei familiari. Col 2° motivo il ricorrente denunzia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, osservando che la decisione impugnata fa propria quella gravata in modo acritico, senza valutare gli argomenti da lui dedotti a sostegno dell'appello, e neppure dando conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia. Il due motivi, i quali sono accomunati dalla medesima impostazione e meritano perciò esame congiunto, sono fondati. La decisione impugnata, sul richiamato pacifico presupposto che l'attività svolta dall'AR non aveva caratteristiche d'imprenditorialità, atteso che egli “lavorava da solo e senza attrezzature", contiene la seguente conclusione questa Commissione 66 condivide dunque la motivata sentenza di 1° grado e ritiene la totale infondatezza del ricorso". Quest'ultima pronuncia fonda il suo decisum sulla constatazione che le disposizioni invocate dal ricorrente non si applicano, perché l'art. 9 della legge n. 408/90 riguardano le attività successive (dall'1.1.91) a quella considerata. Argomenta, in sostanza, prendendo in considerazione il solo profilo inerente la successione delle leggi vigenti in materia. Siffatto iter logico, esposto sin troppo concisamente, con richiamo apodittico ed acritico alla pronuncia di primo grado, appare, altresì, errato in linea di stretto diritto. Basta richiamare in proposito il fermo ed antico indirizzo interpretativo di questa S.C. (cfr. sentenze nn. 3719/91, 15267/00, 11390/95, e più di recente 17894/02 e 215/ e 1411/03) che ha costantemente affermato, anche sulla base dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1986, che la regola posta dall'art. 51 del d.p.r n. 597/73, che sancisce l'assoggettabilità all'IRPEF come redditi d'impresa, dei redditi prodotti dall'agente o rappresentante di commercio, o in genere nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 2195 c.c. anche se non organizzata in forma d'impresa, postula invece, ai fini ILOR, l'acquisizione in concreto della prova che questa attività sia svolta attraverso un'organizzazione di tipo imprenditoriale. La decisione impugnata trascura la verifica in concreto di tale dato processuale e si fonda su tutt'altro argomento in jure, del tutto irrilevante nell'economia della decisione, e deve, perciò, essere cassata. Resta assorbita l'indagine sulla questione di costituzionalità dedotta dal ricorrente. Gli atti devono essere rinviati ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Trento, che dovrà condurre la sua indagine di merito alla stregua del principio di diritto richiamato, e pronunciare anche sulle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Trento, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 21.2.03 Il sigliere est Il Presidente MofientinianШорити . Arab Group An d Co 6 AGU. 2003 E N O 096 I Z 6 8 A 5 9 R 1 . T / N S 4 I / A - 6 I G 2 B E R . . R R A L . L P T . A A D U D . B L B E I E A T D R T A I N T I 1 S E 3 R S N 1 E E E S . T I N A A M